COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 09.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. VALTER BOCCOLINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA 480 – MONTE TEZIO, DISPUTATA A CAMPELLO SUL CLITUNNO IL 17.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 156 DEL 20.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BOCCOLINI VALTER FINO AL 31.12.2015
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 09.06.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. VALTER BOCCOLINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA 480 – MONTE TEZIO, DISPUTATA A CAMPELLO SUL CLITUNNO IL 17.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 156 DEL 20.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BOCCOLINI VALTER FINO AL 31.12.2015;HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.06.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento dell’allenatore Boccolini Valter, ribadendo come costui, allontanato per proteste durante la gara, al termine della stessa abbia pronunciato frasi a contenuto razzista nei confronti dell’arbitro, ostacolando altresì la terna nell’ingresso agli spogliatoi; il direttore di gara ha, peraltro, in sede di confronto con il Boccolini disposto da questa Corte nella seduta odierna, riconosciuto in costui l’autore degli episodi sopra descritti, con ciò smentendo quanto prospettato dall’allenatore in ordine ad un possibile errore di persona. Sulla base di quanto sopra esposto, la sanzione comminata dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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