COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 09.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. MARCOL POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA PONTANO – MARCOL POZZO, DISPUTATA A BORGO CERRETO DI SPOLETO IL 10.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE N. 73 DEL 14.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA AL CALCIATORE BORSCIA ORLANDO FINO AL 31.12.2015;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 09.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. MARCOL POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA PONTANO – MARCOL POZZO, DISPUTATA A BORGO CERRETO DI SPOLETO IL 10.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE N. 73 DEL 14.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA AL CALCIATORE BORSCIA ORLANDO FINO AL 31.12.2015; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.06.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti è emerso che, a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore Orlando Borscia ha appoggiato la testa sul petto dell’arbitro protestando nei suoi confronti; proseguendo nella protesta, il Borscia continuava a spingerlo all’indietro e lo strattonava vibratamente, minacciandolo, tanto che si rendeva necessario l’intervento di alcuni compagni di squadra per allontanarlo; al termine della gara il sig. Borscia si scusava con l’arbitro per il proprio comportamento. La Corte ritiene che l’episodio meriti adeguata sanzione e che, nonostante le apprezzabili scuse del calciatore all’arbitro a fine gara, la squalifica fino al 31.12.2015 sia congrua nella sua entità e meritevole di conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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