F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG.A CADONI CRISTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 4862/1169 PF 13-14/AM/MA DEL 12.1.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 187/LND del 6.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO SIG.A CADONI CRISTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 4862/1169 PF 13-14/AM/MA DEL 12.1.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 187/LND del 6.3.2015)
Il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, con nota del 30.5.2014, segnalava alla Procura Federale che dal sito dell’Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica G.R.A. Gruppo Romano Arbitri veniva pubblicizzata – con l’utilizzazione del marchio dell’AIA e delle divise Diadora – la formazione di arbitri per la direzione di gare amatoriali di calcio a 5 e a 8. Dal sito risultava che il segretario dell’Associazione sarebbe stata la Sig.ra Cristina Cadoni – arbitro effettivo della Sezione AIA di Roma 1. Sulla scorta di dette premesse, venivano avviate indagini che culminavano nella comunicazione di conclusione delle indagini del 10.10.2014 e nel successivo deferimento del 12.01.2015 per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (oggi 1 bis, comma 1) con riferimento all’art. 40, commi 1 e 2, Reg. AIA. Il Tribunale Federale Territoriale (cfr. Com. Uff. n. 187 del 6.3.2015) ritenuta fondata l’incolpazione, infliggeva alla Cadoni l’inibizione per mesi 12 dalle funzioni in ambito federale. Al riguardo evidenziava che in effetti sul sito della Associazione Culturale era postata la sua immagine che la ritraeva mentre indossava la divisa ufficiale dell’AIA, con lo sponsor Diadora, al fianco del logo dell’Associazione privata e che vi era altresì sul sito il logo della F.I.G.C., al fianco la dicitura “Associazione Italiana Arbitri”. Il Tribunale Federale inoltre riteneva incongrua per difetto la sanzione (mesi 4) richiesta dalla Procura in quanto l’equivoco creato dalla Cadoni era altamente lesivo dell’affidamento in quanto poteva ingenerare l’errata convinzione che si trattasse di attività ufficiale della Federazione. Ha proposto impugnazione l’interessata chiedendo la riduzione della sanzione nel limite richiesto nel corso del giudizio di I grado dalla Procura Federale (mesi 4). Sottolineava che la permanenza della sua immagine sul sito internet era a lei sconosciuta e che aveva provveduto a far rimuovere immediatamente – una volta venuta a conoscenza della ragione della convocazione da parte della Procura Federale – l’immagine stessa. Deduceva ancora che le foto risalivano ad un periodo antecedente al 2011 (data del suo ingresso nell’AIA) e che aveva documentato appunto l’avvenuta immediata cancellazione delle foto. Ritiene questa Corte che il ricorso appare fondato per i seguenti MOTIVI Dall’esame della decisione di I grado si evince che il Tribunale Territoriale abbia disatteso le richieste della Procura (di mesi 4 di inibizione) sulla considerazione che si sarebbe trattato di violazioni continuative poste in essere anche successivamente all’avvio delle indagini ed all’audizione da parte della Procura stessa. Pur dando infatti atto del grave rischio che il comportamento possa ingenerare, è indubbio che è stata documentata per tabulas nel corso della attività istruttoria la rimozione dal sito dell’Associazione GRA di tutte le immagini che ritraevano l’incolpata antecedentemente al suo ingresso nell’AIA (cfr. pag. 4, 2° cpv., relazione conclusiva del collaboratore della Procura Federale, del 09.09.2014). Questo elemento pare essere stato del tutto frainteso dal Tribunale che, anzi, ha basato l’inasprimento della sanzione sulla base di detto omissivo comportamento che, in realtà, non vi è stato. Bisogna poi apprezzare l’elemento – nell’ambito della valutazione della giusta sanzione da infliggere – che si trattava di immagini postate nel sito in data che non si è potuta con precisione collocare temporalmente così dovendosi ritenere fondata la tesi difensiva che esse si riferiscano a periodo antecedente all’ingresso della Cadoni nell’AIA. Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Sig.a Cadoni Cristina e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’inibizione in mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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