F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ATTUALMENTE VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 19 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI ED ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8117/45 PF14-15 SP/GB DEL 27.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ATTUALMENTE VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 19 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI ED ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8117/45 PF14-15 SP/GB DEL 27.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015) Il sig. Gianluca Fiorini, ha interposto reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 54/TFN), che gli aveva inflitto l’inibizione dei giorni 30 per non essersi assicurato che il suo nome fosse indicato nel contratto stipulato fra il calciatore Gyomber e la società Calcio Catania. Deduceva a sostegno delle proprie ragioni, d’aver “fatto tutto il necessario ed umanamente possibile” per accertarsi che il suo nome fosse indicato nel contratto fra la società ed il calciatore, ma gli sarebbe stato addirittura impedito di recarsi a Catania per la presentazione del calciatore medesimo, che non avrebbe neanche conosciuto di persona, mentre sarebbe rimasto altresì infruttuoso il tentativo di ottenere una copia del contratto della Lega Nazionale Professionisti Serie A. 3 Ritiene la Corte di non poter e dover esaminare il merito del proposto reclamo, perché lo stesso, in palese violazione del disposto di cui all’art. 33 comma 8 C.G.S., non è stato preceduto dal versamento della prescritta tassa, che è obbligatorio anche a fronte del semplice preavviso di reclamo. L’omesso versamento della tassa reclamo fa venir meno un indefettibile presupposto, che rende il reclamo inammissibile. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fiorini Gianluca e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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