F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. CLAUDIO LOTITO, LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE S.S.LAZIO S.P.A.; – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7313/511-PF14-15-SP/SS/BLP DEL 13.3.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 47/TFN del 14.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. CLAUDIO LOTITO, LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE S.S.LAZIO S.P.A.; - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7313/511-PF14-15-SP/SS/BLP DEL 13.3.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 47/TFN del 14.4.2015) La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 10.6.2015 per decidere in ordine al ricorso proposto dal dott. Claudio Lotito e dalla S.S. Lazio S.p.A., in persona del presidente del consiglio di gestione dott. Claudio Lotito, entrambi come in atti rappresentati e difesi, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale (TFN), Sezione Disciplinare, pubblicata nel Com. Uff. n. 47/TFN del 14.4.2015, con la quale è stata ad entrambi inflitta la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. Il procedimento ha origine dal provvedimento in data 13 marzo 2015 con il quale il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione e legale rappresentante pro tempore della S.S. Lazio S.p.A., per rispondere della violazione disciplinare ex artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S.. Unitamente al presidente Lotito è stata deferita la stessa S.S. Lazio S.p.A., in via diretta, ex artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al primo. Il suddetto predetto deferimento scaturisce dalle risultanze delle indagini conseguenti ad una notizia pubblicata sul quotidiano il Corriere dello Sport del 14.2.2015 relativamente ad una dichiarazione resa ai media dal dott. Claudio Lotito, in occasione di una conferenza stampa tenuta il giorno precedente a Milano presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B. Nel suddetto articolo di stampa poteva leggersi che il sig. Lotito, facendo espresso riferimento alla persona del sig. Pino Iodice, direttore sportivo della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. (associata alla Lega Italiana Calcio Professionistico), aveva pronunciato le seguenti parole: «Andate a vedere il curriculum di Iodice e guardate di chi parliamo. Porta pure sfiga visto che le squadre per cui ha lavorato sono tutte fallite …». Tale frase e, segnatamente, l’espressione “porta pure sfiga …” è stata ritenuta offensiva dalla Procura Federale, in quanto pregiudizievole della onorabilità e della reputazione del sig. Iodice, con il conseguente insorgere di responsabilità disciplinare. Così instauratosi il procedimento innanzi al Tribunale federale nazionale, il sig. Lotito, come difeso, ha depositato corposa documentazione, relativa a dichiarazioni che il sig. Iodice avrebbe 2 reso alla stampa a far data dall’8.2.2015 e nei giorni successivi, unitamente ad un supporto informatico contenente un estratto audio-video delle immagini della predetta conferenza stampa. Alla riunione fissata innanzi al Tribunale federale nazionale è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste di applicazione sanzione: € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a carico del Sig. Claudio Lotito; € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a carico della S.S. Lazio S.p.A.. É altresì comparso il difensore di entrambi i deferiti, il quale ha concluso per il loro integrale proscioglimento. All’esito del dibattimento e della conseguente camera di consiglio il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento del deferimento, ha irrogato le seguenti sanzioni: ammenda di euro diecimila a carico del sig. Claudio Lotito; ammenda di euro diecimila a carico della S.S. Lazio S.p.A.. In motivazione, ritiene opportuno, il Tribunale, procedere, prima della trattazione del merito, «ad una sintetica ricostruzione del particolare “clima” nel cui ambito hanno avuto origine le affermazioni del sig. Lotito, asseritamente lesive della onorabilità e della reputazione del sig. Iodice». Le esternazioni di cui trattasi, scrive il giudice di primo grado, «si inseriscono nel solco di una diffusa e vivace polemica di cui, già da tempo addietro, si erano resi protagonisti il sig. Lotito e il sig. Iodice in relazione a presunte “manovre” che il primo, nella sua qualità di presidente (anche) della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., compagine societaria associata alla Lega Pro, avrebbe effettuato al fine di salvaguardare la governance dell’indicato ente federale, ovvero, nello specifico, la posizione del suo presidente, rag. Mario Macalli». Dette (presunte) “manovre" erano state diffusamente denunciate dal sig. Iodice, direttore sportivo della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.. Ciò premesso, il T.F.N., procede «all’esame complessivo della fattispecie sotto un duplice profilo: da un lato, in relazione a quello probatorio, verificando se il sig. Lotito abbia effettivamente utilizzato l’espressione “incriminata”, dall’altro in relazione a quello più strettamente correlato al disvalore sotteso alla predetta affermazione, ovvero alla relativa portata offensiva e quindi pregiudizievole della onorabilità e della reputazione del soggetto destinatario della stessa». Con riferimento al primo profilo, «non è revocabile in dubbio», si legge nella decisione fatta oggetto di gravame, «che il sig. Lotito abbia effettivamente dichiarato che il sig. Iodice “portasse pure sfiga”, sia in considerazione della mancata smentita di quanto riportato dall’indicato quotidiano sportivo, sia alla luce di quanto emerge dall’estratto del filmato audio-video prodotto a mezzo di supporto informatico dalla difesa dello stesso deferito, dal quale si ricava che la predetta espressione è stata effettivamente usata dal deferito, anche se in forma non perfettamente coincidente con la frase riportata dal Corriere dello Sport». «A questo punto», prosegue il T.F.N., «non resta che individuare se quanto dichiarato ai media dal sig. Lotito possa sottendere profili disciplinarmente rilevanti o meno nei termini e secondo le modalità individuate dalla Procura federale, ovvero se l’appellativo circa la qualità del sig. Iodice, quale soggetto portatore di cattivo influsso e di malefica influenza sulle vicende altrui, ne abbia effettivamente leso l’onorabilità e la reputazione». A tal riguardo, osserva il Tribunale di prime cure, «la reputazione, quale diritto della personalità contemplato nel novero di quelli inviolabili dell'uomo, richiama concettualmente l’insieme di opinioni e/o attestazioni di stima riconosciute in capo all’individuo, in ragione di proprie qualità morali, professionali e/o generalmente attinenti all’esplicitazione della propria personalità nella dimensione sociale di appartenenza. Pertanto, è di tutta evidenza che la potenzialità offensiva di una determinata espressione non possa essere individuata in astratto, ma debba essere necessariamente contestualizzata, ovvero valutata in concreto, in relazione all’ambito spazio-temporale in cui è stata pronunciata. Se così è questo Tribunale nazionale federale ritiene che l’espressione utilizzata dal sig. Lotito abbia effettivamente assunto un significato denigratorio nei confronti del destinatario. Infatti, l’appellativo rivolto al sig. Iodice quale soggetto “portatore di sfiga”, a prescindere dal suo indimostrabile fondamento di verità, si rivela lesivo della reputazione, in quanto pregiudizievole della personalità professionale del destinatario, soprattutto in ragione del riferimento operato dal 3 deferito alle disavventure “fallimentari” da cui erano state attinte, nel tempo, le società sportive presso le quali il sig. Iodice aveva prestato la propria opera professionale. Né, si può ritenere che il deferito abbia voluto esprimere una critica all’operato professionale del sig. Iodice; infatti, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la critica consiste in un’attività razionale, di contrapposizione di idee e convincimenti e, pertanto si estrinseca nella esplicitazione di giudizi sull’altrui operato o comportamento obiettivo che non debbono tuttavia sconfinare, come avvenuto nel caso in esame, nella denigrazione della persona». In definitiva, ritiene il T.F.N., «l’espressione utilizzata dal sig. Lotito, rivolta e diretta inequivocabilmente nei confronti del sig. Iodice, ha rappresentato un atteggiamento non in linea con un doveroso comportamento di lealtà, che si impone ad ogni tesserato, ed in particolare a chi ricopre incarichi federali». Peraltro, secondo il Tribunale, l’incolpato merita «una congrua attenuazione della sanzione», avuto riguardo a «quanto nei giorni addietro all’episodio di cui trattasi il sig. Iodice aveva dichiarato, in termini oltremodo polemici e finanche offensivi, nei riguardi del sig. Lotito» e ritenendo, dunque, ricorrere gli estremi di una «evidente provocazione». «Alla responsabilità del Lotito», conclude il Tribunale Federale Nazionale, «consegue quella diretta della S.S. Lazio S.p.A.». Come detto, avverso la suddetta decisione propone ricorso, come rappresentato e difeso, il sig. Claudio Lotito, in proprio e nella qualità di presidente della S.S. Lazio S.p.A.. Ad avviso della parte reclamante la decisione impugnata, pur dando atto della provocazione subita dal dott. Lotito, «ma ai soli fini della quantificazione della sanzione», va riformata per i motivi di seguito sintetizzati. «Nei 47 minuti di conferenza stampa alla quale il Corriere dello Sport si riferisce, il dott. Lotito ha voluto precisare il reale senso» della telefonata nei giorni precedenti intercorsa con il sig. Iodice e da questi “proditoriamante” registrata e, quindi, diffusa. Nei giorni precedenti la conferenza stampa del 13.2.2015 «il sig. Iodice aveva rilasciato innumerevoli dichiarazioni ingiuriose nei confronti del dott. Lotito, come risulta dai ritagli di stampa prodotti al Tribunale». «Non risponde al vero che» il dott. Lotito ha detto «che “Iodice porta sfiga”, come affermato dal Tribunale, ma il suo intervento ha avuto altro contenuto: “lui ha dei trascorsi. Fatalità, oh, porterà pure sfiga a ‘sto punto, perché è stato alla Pro Patria è fallita, al Taranto è fallito, alla Nocerina è fallita, scusa …. guarda lasciamo perdere …”». Lamentano, sotto tale profilo, i ricorrenti che «il Tribunale, pur trovandosi di fronte alla registrazione delle dichiarazioni del dott. Lotito, ha preferito (sembra, perché la motivazione non è chiara sul punto) dare credito alla contestazione che richiama frasi non dette, in quanto “non smentito quanto riportato dall’indicato quotidiano sportivo”». «La mancata smentita formale delle dichiarazioni riportate dalla stampa può essere ritenuta ammissione di queste soltanto allorché non vi sia la prova che tali dichiarazioni siano state riportate erroneamente; ma allorché tale prova risulti da un documento fonografico attendibile, come è la registrazione dell’evento diffusa via internet, nella ricostruzione del fatto deve prevalere questa, non potendo imporsi alla parte l’onere di smentire tutte le diverse versioni che ogni singolo giornalista offre ai suoi lettori, interpretando le dichiarazioni del soggetto interessato». Nell’audizione disposta dalla Procura Federale il dott. Lotito ha chiarito di non aver mai pronunciato l’espressione riportata dal quotidiano sportivo, avendo soltanto «voluto banalizzare gli eventi additandoli, piuttosto che ad incapacità professionale, alla fortuna». In altri termini, «ho voluto sottolineare che le non sempre positive vicende professionali del sig. Iodice potevano essere attribuite, tra le altre cose, anche alla sfortuna». Il Tribunale erra ritenendo equivalenti le due versioni delle dichiarazioni del sig. Lotito, «quella del Corriere dello Sport e quella della registrazione fonografica: nella prima, è inequivoca, per il lettore, l’attribuzione della frase “porta sfiga” al sig. Iodice, come qualità negativa della sua persona, e quindi ne deriva il contenuto denigratorio di tale attribuzione. Nella seconda versione manca tale attribuzione: il dott. Lotito ha voluto, nel contestare le iniziative poste in essere dal sig. Iodice nei giorni precedenti volte a screditare la sua persona ed il suo ruolo di dirigente delle istituzioni del calcio, indicare la scarsa affidabilità professionale di costui, richiamando gli 4 insuccessi conseguiti nella dirigenza di alcuni club, dichiarati falliti». E nell’indicare tali precedenti «il dott. Lotito ha aggiunto, per giustificare l’esito negativo delle esperienze professionali di costui, la frase “Fatalità, oh, porterà pure sfiga a ‘sto punto”». Da ciò «si ricava che l’avere fatto il dott. Lotito riferimento alla sfiga in cui è incappato il sig. Iodice non costituisce attribuzione negativa alle qualità della persona, ma mera ipotesi che possa giustificare i suoi insuccessi professionali. Altro è dire che un soggetto è iettatore, come scrive il Corriere dello Sport, altro è attribuire alla sfortuna gli insuccessi di lavoro di quel soggetto». Il Tribunale ha, poi, errato «nell’escludere il diritto di critica nelle parole usate dal dott. Lotito nei confronti del sig. Iodice: si tratta di una critica all’operato professionale di questi». E in tal ottica, «non è vero, come affermato dal Tribunale, che la critica non deve sconfinare nella denigrazione della persona, perché è consentito, nel criticare, anche denigrare il proprio contraddittore, purché la denigrazione non sia gratuita e sia rispettosa del principio di continenza (Cassazione, V penale 5 giugno 2013, n. 28685; 23 febbraio 2011, n. 15060); la critica legittima presuppone la verità del fatto dal quale si parte nella valutazione del soggetto (Cassazione, V penale 14.2.2002, n. 20474)». Infine, «non trova, nella decisione, alcuna giustificazione la condanna della S.S. Lazio quale responsabile diretta per le dichiarazioni del dott. Lotito. La stessa decisione indica il dott. Lotito come presidente anche della Salernitana; le dichiarazioni sono riferite al fine di salvaguardare la governance della Lega Pro e la posizione del presidente Macalli. Il deferimento ha ad oggetto il dott. Lotito quale Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio s.p.a. e Consigliere federale della FIGC […] Nella specie, il dott. Lotito certamente non ha parlato quale Presidente della Lazio, ma quale Consigliere federale […]». Concludono, dunque, i reclamanti «perché la Corte voglia riformare la decisione del Tribunale sia nei confronti del dott. Lotito che nei confronti della S.S. Lazio s.p.a., annullando le sanzioni irrogate». All’udienza innanzi a questa Corte fissata per il giorno 29.5.2015 sono intervenuti l’avv. Gian Michele Gentile, per i reclamanti, e l’avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura federale. Quest’ultimo, evidenziato che la Procura non ha ricevuta alcuna comunicazione relativa al ricorso, ha chiesto rinvio. L’avv. Gentile, dimessa copia della ricevuta di comunicazione del ricorso, non si è opposto al richiesto differimento. La Corte, in accoglimento dell’istanza avanzata dall’Ufficio federale requirente, preso atto della mancata opposizione della difesa dei ricorrenti, ha quindi disposto differimento della seduta al 10 giugno h. 13.15. A detta udienza è comparso l’avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale, evidenziando che, a prescindere dall’esatta individuazione della frase, le espressioni utilizzate sono comunque inopportune e disciplinarmente sanzionabili, dovendosi escludersi la loro esclusiva valenza critica. Il rappresentante della Procura Federale ha, quindi, chiesto la conferma della decisione impugnata, anche in ordine al capo relativo alla responsabilità diretta della S.S. Lazio, considerato che il dott. Lotito è presidente di detta società e non risulta rivestire cariche ufficiali nella Salernitana. È comparso, altresì, l’avv. Gentile per i ricorrenti, che ha replicato alle deduzioni dell’Ufficio requirente, evidenziando, in particolare, che le dichiarazioni di cui trattasi sono state rese nel corso di una conferenza stampa, quindi in pubblico e come sussista continenza della manifestazione di critica. Si tratterebbe, in altri termini, di affermazioni che rimarrebbero sul piano della critica funzionale. In tal ottica, l’avv. Gentile ha dimesso giurisprudenza sia civile, che penale. Da ultimo, l’avv. Gentile ha sottolineato l’erroneità ed illegittimità della sanzione inflitta alla S.S. Lazio, attesi i diversi ruoli rivestiti dal dott. Lotito (Lazio, FIGC, Salernitana) ed avendo, le dichiarazioni incriminate allo stesso contestate, come sfondo questioni relative alla Lega Pro e non certo alla Lazio. Chiuso il dibattimento, all’esito della camera di consiglio la Corte federale di appello ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti MOTIVI Questa Corte è chiamata ad appurare se, alla luce del complessivo materiale acquisito agli atti, l’espressione pronunciata dal sig. Claudio Lotito in occasione di una conferenza stampa tenuta a Milano, il giorno 13.2.2015, presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B, 5 sia o meno in contrasto con il principio di cui all’art. 1 bis C.G.S., in forza del quale «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». In altri termini, si tratta di verificare se, per quanto in rilievo nel presente giudizio di appello, il comportamento tenuto dal presidente della S.S. Lazio S.p.A. sia connotato da antidoverosità, dal punto di vista disciplinare-sportivo, e, dunque, in quanto tale punibile secondo le previsioni dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Ai fini dell’accertamento richiesto a questa Corte occorre, anzitutto, ricostruire quella che è la reale espressione attribuibile al dott. Lotito. In tal ottica, dalle emergenze processuali sembra ricavarsi che la frase effettivamente pronunciata dal sig. Lotito non sia del tutto sovrapponibile a quella riportata testualmente nell’articolo pubblicato sul quotidiano Corriere dello Sport del 14.02.2015. Sotto tale profilo, peraltro, è pienamente condivisibile la tesi dell’avv. Gentile secondo cui non può pretendersi che ciascun tesserato smentisca ogni e qualsiasi affermazione allo stesso attribuita da organi di stampa o trasmissioni radiofoniche o televisive. La mancanza di smentita di una dichiarazione riportata dai media, dunque, non può valere, specie se da sé considerata, come riconoscimento implicito della effettiva riferibilità della dichiarazione della medesima al suo presunto autore. Ciò detto per chiarezza di esposizione deve, nel contempo, ritenersi acclarato il fatto storico oggetto del procedimento e, dunque, l’impiego, da parte del dott. Lotito, di espressioni non in linea con i doveri imposti, a ciascun tesserato, dalle disposizioni di cui all’art. 1 bis C.G.S.. In tal ottica, tuttavia, il Collegio ritiene che vada modificata la prospettiva accusatoria, pur fermo rimanendo il titolo dell’incolpazione: l’accusa, cioè, rimane sempre quella della violazione dei principi di lealtà e correttezza prima richiamati, ma non già in relazione ad un preteso intento diffamatorio contenuto nelle espressioni pronunciate dal dott. Lotito, quanto piuttosto ad una volontà di screditare “l’avversario”. In altri termini, l’assunto motivazionale posto a sostegno delle ragioni della pubblica accusa federale devono reputarsi errate, così come inconferenti appaiono le contrapposte argomentazioni difensive. Infatti, nel presente procedimento non si tratta di accertare se la predetta espressione sia effettivamente lesiva della dignità, onorabilità o reputazione del sig. Iodice, bensì di valutare, ai fini disciplinari che qui ci occupano, se la stessa integri o meno la violazione della prima ricordata disposizione di cui all’art. 1 bis C.G.S., sotto il profilo dell’intento di portare discredito all’attività professionale del destinatario delle affermazioni medesime e, comunque, della volontà di rivolgersi allo stesso con toni dialettici che oltrepassano i limiti consentiti dall’art. 1 bis C.G.S.. In disparte, dunque, ogni valutazione (che esula dalla presente sede) sull’eventuale contenuto offensivo e/o diffamatorio, occorre qui stabilire se il portato sostanziale delle espressioni utilizzate, nella circostanza dedotta in giudizio, dal dott. Lotito, sia o meno in linea con i sopra ricordati doveri richiesti allo sportivo tesserato F.I.G.C.. In tal ottica, questa Corte ritiene che le affermazioni del sig. Lotito, profferite in sostanziale replica a quanto nei giorni scorsi dichiarato dal sig. Iodice, non si trovino in relazione di continenza con le stesse. Non, dunque, il carattere eventualmente diffamatorio delle dichiarazioni di cui trattasi deve essere imputato al dott. Lotito, quanto, piuttosto, il ricorso ad una trama argomentativa contrassegnata da una totale estraneità rispetto alla tematica “controversa”. Sotto siffatto profilo, pertanto, il Collegio non nutre dubbio alcuno che quelle rivolte, per quanto qui interessa, dal sig. Lotito al sig. Iodice sono espressioni che, a prescindere dalla loro eventuale portata offensiva e/o denigratoria, sono caratterizzate dal suddetto disvalore sportivo disciplinare, al quale non può che conseguire adeguata risposta sanzionatoria, a prescindere da ogni considerazione relativa all’eventuale abitudine al linguaggio “inappropriato”, a volte ritenuto tipico del contesto sportivo, che non toglierebbe, comunque, alle espressioni di cui trattasi la loro obiettiva incontinenza e/o inopportunità. Dette espressioni rimarrebbero, dunque, sanzionabili, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento, anche laddove si dovesse ritenere che le stesse non si traducano in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali altrui e anche laddove dovesse ritenersi che espressioni come quelle di cui trattasi siano ormai accettate dalla coscienza 6 sociale secondo un criterio di media convenzionale. In diversi termini, il criterio cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità della lesione del principio posto dall’art. 1 bis C.G.S. è non solo o, meglio, non tanto (per quanto concerne il caso di specie) il contenuto della frase pronunziata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune o la sensazione meramente soggettiva che la frase può aver provocato nel destinatario della stessa, quanto il profilo di “risposta” scelto dal dott. Lotito, essendosi lo stesso avvalso di argomenti suggestivi allo scopo di incrinare la moralità della “controparte”. Si versa, cioè, in terreno che esula dal mero eccesso verbale. Così corretta la motivazione della decisione del T.F.N., la medesima deve essere, invece, confermata quanto alla determinazione della misura sanzionatoria, concretamente adeguata alla fattispecie, alle peculiari caratteristiche che connotano la stessa ed al contesto che ha fatto da sfondo alla articolata complessiva vicenda. Seppur per ragioni diverse da quelle dedotte in reclamo, la decisione di primo grado deve essere, invece, integralmente riformata con riferimento alla sanzione inflitta alla società S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S.. Inconferente, infatti, si appalesa la tesi difensiva della società secondo cui si tratterebbe di vicende legate a questioni di Lega Pro e, dunque, non riferibili alla Lazio, bensì, semmai alla F.I.G.C. o alla Salernitana. Altre, sono, ad avviso di questo Collegio, le ragioni che conducono alla riforma della decisione sul punto. Nella fattispecie, infatti, la situazione contingente e l’insussistenza di un vero e proprio identico centro d’interessi tra autore materiale e responsabile diretto ha causato una interruzione del processo di trasferimento a carico della società di appartenenza della responsabilità del singolo agente. Automatico trasferimento che, invece, il C.G.S. opera in relazione, ad esempio, all’illecito sportivo. In altri termini, nel caso di specie, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del dott. Lotito non può essere automaticamente trasposto a carico della S.S. Lazio, dovendosi escludere ogni concreta riferibilità alla stessa predetta società del fatto imputato al suo presidente. Difetta, dunque, attesa la particolarità del caso di specie, quel necessario nesso di collegamento funzionale tra fatto del dirigente e responsabilità diretta della società di appartenenza. In definitiva, sotto questo profilo ed avuto riguardo alla specifica fattispecie, difetta una effettiva attività dell’incolpato Lotito funzionalmente e concretamente riconducibile alla società Lazio S.p.A. Si tratta, del resto, di una vicenda personale, che esclude quel nesso funzionale, la cui sussistenza appare necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie sanzionatoria prevista e punita a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 C.G.S.. La sanzione inflitta a carico della S.S. Lazio S.p.A. deve, pertanto, essere annullata. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Roma, esclude la responsabilità della società S.S. Lazio S.p.A. per l’insussistenza del fatto, conferma per il resto la decisione stessa.
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