F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GOLUBOVIC PETAR SEGUITO GARA PISTOIESE/REGGIANA DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 3.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GOLUBOVIC PETAR SEGUITO GARA PISTOIESE/REGGIANA DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 3.2.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 123/DIV del 3.2.2015 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al sig. Golubovic Petar, calciatore della U.S. Pistoiese, per i fatti accaduti durante la partita Pistoiese/Reggiana del 31.1.2015 (conclusasi con il risultato 0 – 4), valida per la 4° giornata di ritorno del Campionato Lega Pro, Girone B. In particolare, la squalifica è così motivata: «per aver volontariamente colpito con un pugno al viso un avversario». Avverso siffatta decisione propone ricorso la U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., ritenendo che «il gesto del Golubovic sia stato privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità, così come confermato, del resto, dalla mancanza del benché minimo pregiudizio per il collega avversario, tant’è che lo stesso poteva regolarmente proseguire nella disputa della competizione senza l’intervento dei sanitari». Insomma, deduce la società reclamante, pur non essendo «revocabile in dubbio che il gesto del calciatore sia censurabile sotto un profilo giuridico-sportivo», la sanzione disciplinare inflitta è «oltremodo sproporzionata ed afflittiva», anche «atteso che, il caso in argomento, lungi dall’integrare la tipica fattispecie dell’atto di violenza ex art. 19 comma 4 lett. b), ben può essere inquadrato come ipotesi di comportamento scorretto e/o antisportivo di cui alla lettera a) della indicata disposizione, per la quale appare sanzione congrua una squalifica non superiore a due turni». Alla seduta svoltasi innanzi a questa C.S.A. il giorno 12 febbraio u.s. l’avv. Malagnini, difensore della U.S. Pistoiese, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo: «riconosciute la validità e la fondatezza delle argomentazioni in fatto ed in diritto enunciate in narrativa, contrariis reiectis, Voglia codesta On.le Corte Sportiva di Appello, dichiarare l’insussistenza della condotta violenta e, per l’effetto, ridurre la sanzione nella misura ritenuta di giustizia». Il reclamo non può trovare accoglimento. Il fatto “storico” è acclarato. Chiare, in tal senso, le risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, nel quale si rinviene una ricostruzione puntuale e dettagliata del comportamento oggetto di sanzione. In particolare, dal referto arbitrale si ricava che la condotta di gara tenuta dal calciatore di cui trattasi ha, effettivamente, avuto contenuto violento. Si legge nel predetto rapporto di gara: «interveniva in un contrasto aereo, per la contesa del pallone, su un giocatore avversario con la mano chiusa e lo colpiva con un pugno all’altezza dello zigomo, facendolo cadere a terra dolorante, con il solo intento di fargli del male». Pur pregevolmente articolata, inconferente, sotto tale profilo, la tesi difensiva in diritto della reclamante. Nel caso di specie, infatti, il direttore di gara ha descritto il fallo di gioco e il comportamento del calciatore Golubovic. A prescindere, dunque, dal fatto che il direttore di gara ha riferito semplicemente lo svolgersi dell’azione di gara e la valutazione della stessa, occorre, ad ogni buon conto, considerare che la natura sostanzialmente violenta (e, dunque, riferibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.) del comportamento tenuto nell’occasione dal calciatore di cui trattasi può evincersi già dai fatti in sé e per sé considerati: il calciatore della U.S. Pistoiese è intervenuto in un contrasto aereo con la mano chiusa ed ha colpito con un pugno all’altezza dello zigomo un calciatore avversario, provocando allo stesso dolore. Per quanto detto non possono, nel caso di specie, trovare accoglimento neppure le puntuali argomentazioni difensive, in fatto, correttamente declinate in reclamo, pure arricchite da specifici richiami a precedenti decisioni della giurisprudenza federale che, tuttavia, hanno regolato condotte non pienamente sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento. Congrua, in definitiva, la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo, che merita, 3 pertanto, conferma. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pistoiese 1921 di Pistoia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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