F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLO SALVATORE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
7. RICORSO DELL’A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLO SALVATORE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)
L’A.S. Melfi, rappresentata dal Vice Presidente del C.d.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione, descritta in epigrafe, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al proprio tesserato Salvatore Gallo, “per atto di particolare violenza verso un avversario al termine della gara (r.A.A.)”. La società reclamante, giustifica il proprio ricorso con l’eccessiva afflittività della punizione irrogata al proprio calciatore per un gesto del quale, pur non negandone la materialità, offre una lettura priva di ogni connotazione violenta. Sostiene che quanto è riferito nel referto dell’ufficiale di gara “A fine gara… Gallo Salvatore stringeva le mani al collo, spintonandolo, il portiere del Foggia che non subiva alcuna conseguenza” non potrebbe – tout court – definirsi atto violento, in quanto privo di uno specifico 7 intento di strangolare o arrecare danno fisico all’avversario e, soprattutto, se apprezzato nella sua reale intenzione, che sarebbe stata solamente quella di spintonarlo e allontanarlo. Ha citato, a sostegno della sua tesi, una precedente e favorevole decisione di questa Corte – 1^ sezione - con la quale, per un gesto analogo, sarebbe stata ridotta la squalifica a due sole giornate di gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale ha partecipato, in rappresentanza di parte ricorrente, l’avv. Gaetano Aita il quale, richiamando quanto descritto nel gravame, ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non sia fondato e, per questo, non possa essere accolto. Il referto del 1° assistente dell’arbitro, che costituisce atto munito di fede probatoria privilegiata, riporta che a fine gara il calciatore Salvatore Gallo, “stringeva con entrambe le mani al collo, spintonandolo, il portiere del Foggia, che non subiva alcuna conseguenza”. La reclamante, come detto, fonda la propria doglianza, essenzialmente, sulla mancanza di qualsiasi conseguenza dannosa e su un’asserita carenza di mala intentio, traendone motivo per chiedere una riduzione della punizione. Al riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, la non congruità del precedente citato in quanto non è provato che trattasi di fattispecie sovrapponibile perché, in quel caso, sembrerebbe accertata (e non, come in questo caso, solamente addotta) la mancanza di particolare violenza. In ogni caso la Corte non può condividere il discrimen che la difesa vuole accreditare, ossia che la volontà di strangolare o arrecare danno fisico integri il gesto violento punito dall’art. 19, comma 4 lett. b) mentre stringere “solamente” le mani al collo di una persona, per lo più spintonandola contemporaneamente, sarebbe semplicemente manifestazione di una condotta antisportiva, punibile con una sanzione più blanda. Ritiene, invece, questa Corte che porre le mani al collo di un individuo sia chiaro e inequivocabile segno della volontà di portare violenza, nel senso etimologico di applicare (su qualcuno) una forza in eccesso (etimologicamente vi si giunge sommando la terminazione – ulentus - a vis) che contrasta con la tesi di un semplice gesto antisportivo. L’assenza, poi, di conseguenze fisiche non può validamente supportare una richiesta di sanzione più lieve perché, volendo ragionare a contrariis e al di là di possibile integrazione di reato, ben più severa sarebbe la sanzione in caso di tentativo di strangolamento o, comunque, in presenza di lesioni all’integrità fisica dell’avversario. Gesto violento, nella fattispecie che ci occupa, maggiormente ingiustificato dal fatto che l’episodio è avvenuto a gara conclusa e non quale istintiva reazione a episodio di gara. Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Gallo possa rimproverarsi una condotta violenta, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., come correttamente valutata dal Giudice di prime cure (che ha applicato il minimo edittale), disattesa ogni altra domanda o istanza, respinge il ricorso. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Melfi di Melfi (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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