F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. APRILIA S.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO GIOVANNI SEGUITO GARA APRILIA/PALESTRINA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. APRILIA S.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO GIOVANNI SEGUITO GARA APRILIA/PALESTRINA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n.99 del 25.2.2015) ha disposto la squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore Esposito Giovanni della Aprilia “per avere a gioco fermo calpestato la schiena di un calciatore avversario che si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, provocandogli leggero arrossamento all’altezza lombare 2.”, durante la gara Aprilia/Palestrina del 22.2.2015. Con il reclamo in esame si chiede la riduzione della squalifica deducendo la non volontarietà del comportamento del calciatore Esposito, ma dal referto arbitrale risulta che a gioco fermo l’Esposito ha calpestato la schiena del calciatore avversario e pertanto il ricorso va rigettato con addebitamento della tassa di reclamo Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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