COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 25.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MASI RICCARDO, sig.ra GELSOMINO STEFANIA, dirigente S.S.D. Imolese Calcio 1919 e S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 25.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MASI RICCARDO, sig.ra GELSOMINO STEFANIA, dirigente S.S.D. Imolese Calcio 1919 e S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 – Campionato Calcio a Cinque Con nota 18.5.2015 n. 9253-544, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. MASI RICCARDO , per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 , in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della S.S.D. Imolese Calcio 1919, alla gara Imolese Calcio – Aposa dell'1.3.2015, Juniores Calcio a 5, perché non tesserato per la società S.S.D. Imolese Calcio 1919; - la sig.ra GELSUMINO STEFANIA, dirigente della S.S.D. Imolese Calcio 1919, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla sopra indicata, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza benchè il calc. Masi Riccardo non ne avesse titolo; - la società S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente e ai soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, la S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 ha fatto richiesta di audizione ed è rappresentata al presente dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. MASI RICCARDO, 20 giorni di inibizione per la sig.ra GELSUMINO STEFANIA, l'ammenda di € 150 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Juniores del Calcio a cinque per la S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Rappresentante della S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornate di squalifica al calc. MASI RICCARDO, la inibizione per 20 giorni alla sig.ra GELSUMINO STEFANIA, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Juniores del Calcio a cinque, alla S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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