• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 291 /LND del 26/6/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALI A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., A CARICO DEL DIRIGENTE KISZKA BRUNO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ARTT. 61 COMMI DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL’ALLENATORE DI PRISCO LUIGI SILVIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 NOIFE ALLA SOCIETA’ ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO AI SENSI ART. 4, COMMA 1 E 2 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 291 /LND del 26/6/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALI A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., A CARICO DEL DIRIGENTE KISZKA BRUNO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ARTT. 61 COMMI DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL’ALLENATORE DI PRISCO LUIGI SILVIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 NOIFE ALLA SOCIETA’ ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO AI SENSI ART. 4, COMMA 1 E 2 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Il Presidente del Comitato Ragionale Lazio segnalava alla Procura Federale il tesseramento non regolamentare del Signor Gaspone Salvatore , effettuato dalla Società A.S.D. Sant’Elia Fiumerapido. La Procura Federale, a seguito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare 257/pf 14-15, relativo al tesseramento del calciatore Gaspone Salvatore (nato a Capua - CE il 25/12/1995) inserito nelle liste gara per la Società A.S.D. Sant’Elia Fiumerapido, in occasione della gara del Campionato di Promozione, contro la Società Priverno il giorno 26/10/2014, accertava che i dati anagrafici non risultavano inseriti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita indicato nel modulo di tesseramento. La Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini e considerato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere ascoltati e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi. Ritenuto dalla Procura che l’infrazione disciplinare in argomento sia principalmente da ascriversi al Signor Evangelista Giuseppe, presidente della A.S.D. Sant’Elia Fiumerapido, per aver sottoscritto per la stagione 2014/2015 la richiesta di tesseramento irregolare del Gaspone, il quale partecipava illegittimamente all’incontro sopra evidenziato. Anche il Signor Kiszka Bruno è chiamato a rispondere, per aver redatto e consegnato al direttore di gara le distinte della partita con l’inserimento del suddetto calciatore. Ritiene la Procura che debba rispondere per lo stesso motivo l’allenatore Signor Di Prisco Luigi Silvio per aver consentito e avallato l’operato del dirigente Kiszka. Considerato tutto ciò, la Procura ritenendo i suddetti responsabili delle violazioni loro ascritte li deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 11/6/2015, è presente per la Procura Federale l’avvocato Giammaria Camici, mentre per il deferito Di Prisco Luigi Silvio è presente l’avvocato Matteo Sperduti; nessuno è presente per gli altri deferiti. E’ pervenuta memoria difensiva per il Signor Evangelista Giuseppe e per la Società Sant’Elia Fiumerapido. Per il Signor Kiszka Bruno non è pervenuto alcuno scritto difensivo ed il deferito benché avvisato non è comparso. Preliminarmente il Tribunale Federale Territoriale ha preso atto che è intervenuta proposta per l’applicazione di una sanzione concordata, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., da parte del Signor Luigi Silvio Di Prisco, allenatore della Società Sant’Elia Fiumerapido, rappresentato e difesa dall’avvocato Matteo Sperduti, sottoscritta per il consenso da parte della Procura Federale, con una proposta di sanzione base di 120 giorni, diminuita ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. nella misura di 40 giorni, per una sanzione finale di 80 giorni di squalifica. Proposta ritenuta congrua da questo Tribunale. Dopodichè si è passati ad esaminare le memorie difensive in cui l’avvocato Luca Mirando pone in evidenza che il Signor Evangelista invocava a sua difesa durante l’udienza della Procura Federale non solo l’esistenza, ma anche il deposito presso il Comitato Regionale Lazio di un valido documento pubblico presentato dal Signor Gaspone, poi rilevatosi persona inesistente. Chiede il difensore l’invalidità dell’atto di deferimento. Chiede pertanto il proscioglimento degli addebiti contestati. In subordine ai sensi dell’art. 34 comma 4 del C.G.S. la sospensione del procedimento. La Procura Federale, pur avendo letto memorie in argomento, conclude che con l’affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni ascritte e chiede per il presidente Evangelista Giuseppe l’inibizione di mesi 12 e per Kiska Bruno l’inibizione di mesi 8, per la Società Sant’Elia Fiumerapido l’ammenda di € 500,00 ed 1 punto di penalizzazione in classifica, ove torni in attività. Questo Tribunale, dopo aver attentamente esaminato il carteggio relativo all’atto di deferimento e tenuto conto che le proposte avanzate dalla Procura siano da considerarsi del tutto congrue rispetto alle violazioni commesse dai soggetti deferiti DELIBERA a) squalifica l’allenatore dell’A.S.D. Sant’Elia Fiumerapido, Luigi Silvio Di Prisco per 80 giorni, sanzione applicata ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.; b) di inibire il presidente della predetta Società, Evangelista Giuseppe per 12 mesi (provvedimento da aggiungere a di scadenza di altro provvedimento in corso); c) di inibire il Signor Kiszka Bruno per 8 mesi; (provvedimento da aggiungere a di scadenza di altro provvedimento in corso) C.U. 291/3 d) nulla a carico della società poiché inattiva. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALI A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., A CARICO DEL DIRIGENTE KISZKA BRUNO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ARTT. 61 COMMI DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL’ALLENATORE DI PRISCO LUIGI SILVIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 NOIFE ALLA SOCIETA’ ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO AI SENSI ART. 4, COMMA 1 E 2 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA"