COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 Del 25 Giugno 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DI CARANCI LUCA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SESTOLESE CALCIO Con atto n. 5815/261 pf 14-15/GC/vdb del 9 febbraio 2015

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 Del 25 Giugno 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DI CARANCI LUCA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SESTOLESE CALCIO Con atto n. 5815/261 pf 14-15/GC/vdb del 9 febbraio 2015 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale CARANCI Luca, nella sua qualità di Presidente pro tempore della società ASD. Sestolese Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, comma 1, del C.G.S. perché nella sua qualità di Presidente, al termine della gara Atletik Mignano/Sestolese Calcio del 5.10.2014, disputata nell’ambito del campionato di 1^ Categoria Comitato Regionale Molise LND, ha pronunciato frasi irriguardose e minacciose nei confronti dell’arbitro della gara, sig. De Lucia Antonio della sezione AIA di Isernia, del seguente preciso tenore “pezzo di merda, ti spezzo le gambe, stronzo, tu a casa non ci torni, bastardo”, e la società A.S.D. SESTOLESE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per quanto contestato al suo Presidente Caranci Luca. Alla udienza di trattazione tenutasi il giorno 8 aprile 2015 si è avuta la presenza dell’ Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale e del Sig. Caranci Luca a titolo personale e in qualità di Presidente della società ASD. Sestolese Calcio. Preliminarmente venivano depositati accordi ex art. 23 C.G.S. per i deferiti, che riportano le sanzioni concordate tra gli stessi e la Procura Federale e precisamente: per Caranci Luca la sanzione della inibizione per mesi quattro e per la società A.S.D. Sestolese Calcio la sanzione della ammenda di euro 600,00. Il Tribunale Federale si riservava la decisione per dare modo alla Procura Federale di trasmettere gli accordi al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni per formulare sugli stessi eventuali osservazioni, come espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 23 del C.G.S. In data 16 giugno 2015 con la nota n. 12195 prot. 261F14-15/GM/mm la Procura Federale trasmetteva la comunicazione della Procura Generale dello Sport dalla quale si rilevava che “nulla si osserva” sugli accordi ex art. 23 sottoscritti dalle parti il giorno 8 aprile 2015. Alla luce di quanto sopra questo Tribunale Federale visti gli accordi sottoscritti, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni convenute, DISPONE applicarsi al Sig. CARANCI Luca, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Sestolese Calcio all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi quattro e alla società A.S.D. SESTOLESE CALCIO la sanzione della ammenda di euro 600,00 con contestuale definizione del procedimento. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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