COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 23.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale a) Ricorso della Società U.S.D.SAVIGLIANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 84 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 21.5.2015 in riferimento alla gara LUSERNA SAN GIOVANNI – SAVIGLIANESE del 17.5.2015 valida per la Fase Play Out – Campionato Promozione La reclamante impugna il provvedimento del G.S. in più punti avverso le seguenti sanzioni: perdita della gara con il seguente risultato LUSERNA SAN GIOVANNI – SAVIGLIANESE 3- 0;

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 23.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale a) Ricorso della Società U.S.D.SAVIGLIANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 84 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 21.5.2015 in riferimento alla gara LUSERNA SAN GIOVANNI – SAVIGLIANESE del 17.5.2015 valida per la Fase Play Out - Campionato Promozione La reclamante impugna il provvedimento del G.S. in più punti avverso le seguenti sanzioni: perdita della gara con il seguente risultato LUSERNA SAN GIOVANNI – SAVIGLIANESE 3- 0; squalifica del dirigente/allenatore Brisciano Vincenzo fino al 31.8.2015; squalifica del giocatore Lupinacci Thomas per sei gare effettive; squalifica del giocatore Torres Maximiliano per quattro gare effettive; squalifica del giocatore Militano Ivan per tre gare effettive; squalifica del giocatore Mondino Ilario sino al 30.6.2019; squalifica del giocatore Bosio Davide sino al 30.6.2018; squalifica dei giocatori Miretti Fabio e Tagliarini Andrea per quattro gare effettive ciascuno; squalifica del giocatore Sellam Mohamed per due gare effettive; ammenda di euro 600,00 (seicento/00) a carico della società. Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica del giocatore Sellam Mohamed in quanto inferiore al minimo che consente l'impugnazione . Con riferimento a tutte le altre sanzioni, esse meritano integrale conferma salvo, come vedremo, quella inflitta alla società, poiché trattasi di sanzioni corrette ed adeguate alla gravità dei fatti contestati. Le osservazioni difensive della reclamante volte a minimizzare i fatti o addirittura ad escluderne la sussistenza sono prive di pregio. La mera contestazione di quanto affermato negli atti ufficiali di gara non consente alcuna rivisitazione degli accadimenti. E ciò non solo per il valore di prova privilegiata di tali atti, ma soprattutto perché trattasi di atti diversi, redatti da due diversi soggetti (gli assistenti di gara), non direttamente coinvolti nella aggressione e quindi lucidi e sereni nella loro ricostruzione, intrinsecamente coerenti e reciprocamente riscontrati. Insomma, una prova granitica che le allegazioni difensive non scalfiscono in alcun modo. La gravità dei fatti poi è tale che la richiesta di riduzione delle sanzioni a tempo non merita alcuna considerazione. L'unica sanzione che merita parziale riduzione è, pertanto, quella pecuniaria inflitta alla società poiché proprio dagli atti di gara emerge una parziale, ancorchè tardiva, collaborazione della Saviglianese nell'impedire ulteriori e più gravi conseguenze in capo al direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica inflitta al giocatore SELLAM Mohamed; riduce ad euro 400,00 (quattrocento/00) la sanzione della ammenda inflitta alla società SAVIGLIANESE; conferma nel resto. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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