COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibere del Tribunale Federale Territoriale DECISIONE NON IMPUGNABILE (art.23 comma 2 C.G.S.) nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/3/2015 (prot.n.7379/1180pf13/14/GT/dl) nei confronti di: 1) Lanza Mauro, Presidente della società ASD Libertas Molfetta; 2) ASD Libertas Molfetta 3) per rispondere: – il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1/bis comma 1, CGS)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 25 Giugno 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DECISIONE NON IMPUGNABILE (art.23 comma 2 C.G.S.) nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/3/2015 (prot.n.7379/1180pf13/14/GT/dl) nei confronti di: 1) Lanza Mauro, Presidente della società ASD Libertas Molfetta; 2) ASD Libertas Molfetta 3) per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1/bis comma 1, CGS) per aver, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza dichiarato, nei reclami proposti alla Commissione Tesseramenti l’8 ed il 9/luglio 2013, la non veridicità della sua sottoscrizione, nonché dei timbri societari risultanti sulle richieste di svincolo ex art.108 NOIF riguardanti i calciatori Danilo Favia, Giacinto Martinelli e Jacopo Avantaggiati, diversamente da quanto accertato e deliberato dalla C.T. il 7/2/2014 di cui al C.U. n.15/D; - la società, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Mauro Lanza sopra specificato. Con racc.a.r. dell’8/4/2015 il Tribunale Federale Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza dell’11/5/2015 alla quale comparivano: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; - il sig. Lanza Mauro, di persona e quale Presidente dell’ASD Libertas Molfetta assistito dall’avv. Nicolò Mastropasqua - In via preliminare le parti innanzi costituite dichiaravano di aver raggiunto un accordo di cui chiedevano l’applicazione e che prevedeva: - per il sig. Lanza Mauro la inibizione per la durata di mesi 4 (quattro); - per la società ASD Libertas Molfetta, l’ammenda di €800,00 (ottocento). L’accordo su citato veniva quindi trasmesso, a cura della Procura Federale ai sensi dell’art.23 n.2, (per l’esame) al Procuratore Generale dello Sport il quale con Sua nota del 5/6/2015 (prot. N.5883/F) testualmente dichiarava: “NULLA OSSERVA”. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia: - esaminati gli atti innanzi citati, e preso atto di quanto dichiarato dal Procuratore Generale dello Sport; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti; - ritenute congrue le sanzioni indicate dalle stesse parti, d’intesa fra loro; - visto ed applicato l’art.23 n.2 CGS; - a scioglimento della riserva di sospensione di cui al verbale d’udienza dell’11/5/2015 DISPONE 1) l’applicazione delle succitate sanzioni: - per il sig. Lanza Mauro la inibizione per la durata di mesi 4 (quattro); - per la soc. ASD Libertas Molfetta l’ammenda di €800,00 (ottocento); - 2) dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 22/6/2015.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibere del Tribunale Federale Territoriale DECISIONE NON IMPUGNABILE (art.23 comma 2 C.G.S.) nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/3/2015 (prot.n.7379/1180pf13/14/GT/dl) nei confronti di: 1) Lanza Mauro, Presidente della società ASD Libertas Molfetta; 2) ASD Libertas Molfetta 3) per rispondere: – il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1/bis comma 1, CGS)"