COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI – U.S.D. PEZZE DEL 10/5/2015 (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e inibizione dirigente SCHIENA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 14/5/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI – U.S.D. PEZZE DEL 10/5/2015 (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e inibizione dirigente SCHIENA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 14/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali ma anzi, sulla base del rapporto del direttore di gara è risultata smentita l’ipotesi alternativa prospettata dalla società U.S.D. PEZZE, per cui il comportamento del sig. SCHIENA Giuseppe, già in costanza di inibizione fino al 30/9/2015, va punito nella misura indicata dal Giudice Sportivo che va condivisa e confermata; - rilevato altresì che l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Primo Giudice va confermata attesa la evidente responsabilità oggettiva contestata P.Q.M. DELIBERA Respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. PEZZE e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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