COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 DEL 30 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 A CARICO DI 1 – SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.; : 2 – SOC. U.S.D. MAMMOLA; per rispondere: il primo: violazione dell’art. 1bis C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest’ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo “doppio tesseramento” grazie all’uso “incompleto” delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990; la seconda IL DEFERIMENTO : per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCNEZO J.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 DEL 30 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 A CARICO DI 1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.; : 2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA; per rispondere: il primo: violazione dell’art. 1bis C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest’ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo “doppio tesseramento” grazie all’uso “incompleto” delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990; la seconda IL DEFERIMENTO : per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCNEZO J. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, visti gli atti del procedimento disciplinare nr. 8378/707 pf 14-15, avente ad oggetto: Accertamento della reale data di nascita del calciatore MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. che ha partecipato alla gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 - campionato di 1° categoria. Presunto doppio tesseramento del calciatore MONTEVERDE MATTEO J. Tesserato per la società Gioiosa Ionica e Mammola; -letta le relazione d’indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale PAOLO SALVATORE MILASI con i relativi allegati; -vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; -considerato che i soggetti avvisati non hanno ritenuto di dover svolgere difese; -letta la nota della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Calabria con la quale sono stati inviati gli atti della gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 cui ha partecipato per la soc. Mammola, come indicato nella lista gara, il calciatore MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J. nato il 4.2.1990, contestualmente tesserato per la società Gioiosa Ionica e la Soc. Mammola; - rilevato che il calciatore MONTEVERDE non è stato sentito, attesa la sua assenza per motivi di lavoro, così come attestato dalla madre del predetto calciatore, BARILLARO RITA, e che il dirigente della società Mammola, Sig. NICODEMO AGOSTINO, sentito in data 28.04.2015 ha riferito di non essere a conoscenza del supposto doppio tesseramento, avendo proceduto al tesseramento del Monteverde seguendo la procedura telematica prevista; -considerato che dall’esame della documentazione pervenuta dal Comitato Regionale Calabria è emerso che il Sig. MONTEVERDE MATTEO, tesserato per l’ASD MARINA DI GIOIOSA, in prestito all’U.S. GIOIOSA JONICA, ed il Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. tesserato per la società U.S.D. MAMMOLA, coincidono con la stessa persona nata in Cinquefondi il 4.2.1990, così come emerge dal certificato anagrafico acquisito dal comune di Cinquefondi; -osservato, pertanto, che la condotta del Sig. MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J., alla luce di quanto sopra evidenziato, integra la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del nuovo C.G.S. in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per avere lo stesso conseguito contestualmente il doppio tesseramento grazie all’uso deliberatamente non corretto delle proprie generalità; -ritenuto, altresì, che, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, del C.G.S., comma 2, debba rispondere della violazione ascritta ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, anche la società U.S.D. MAMMOLA; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Baldassare Lauria; -visto l’art. 32ter, comma 4, del C.G.S. HA DEFERITO Con nota prot.11049/707 pf 14 15 AV/mf del 26 maggio 2015, al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - L.N.D.: 1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.; 2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA per rispondere: il primo: - violazione dell’art. 1bis C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest’ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo “doppio tesseramento” grazie all’uso “incompleto” delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990; la seconda IL DIBATTIMENTO :- per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. Nella riunione del 29 giugno 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. È comparso anche, in nome e per conto della Società U.S.D. Mammola, il Presidente Sig. Sità Vincenzo Nicodemo, ll quale dichiara di avere fatto, in nome e per conto della Soc.USD Mammola, richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S..e a sua volta chiede che i termini procedurali siano sospesi. Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l’accordo con il rappresentata della Società USD Mammola, impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiede che vengono sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra il deferito e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. Nessuno è comparso per l’altro deferito, Monteverde Matteo Vincenzo J. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato per Monteverde Matteo Vincenzo J. la seguente richiesta: sei giornate effettive di squalifica. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig.MONTEVERDE Matteo Vincenzo J. la squalifica per SEI (6) giornate effettive di gara. Sospende il procedimento a carico della Società U.S.D. MAMMOLA
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