COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO (Coppa Regione Amatori) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.P. all’esito della gara A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO – BALON CLUB TOREAN, disputata il 06.06.2015 a carico di MURILLO HURTADO Airo e MACCARRONE Massimo (in C.U. del Comitato Provinciale di Udine n. 55 del 10.06.2015)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO (Coppa Regione Amatori) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.P. all’esito della gara A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO – BALON CLUB TOREAN, disputata il 06.06.2015 a carico di MURILLO HURTADO Airo e MACCARRONE Massimo (in C.U. del Comitato Provinciale di Udine n. 55 del 10.06.2015) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 55 dd 10.06.2015, il G.S.P. infliggeva a MURILLO HURTADO Airo, tesserato della A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO, la squalifica fino al 31.12.2017 perché espulso per essere venuto alle mani con un calciatore avversario a gioco fermo, nell'uscire dal terreno di gioco sferrava allo stesso calciatore avversario un pugno in faccia da distanza ravvicinata di violenza tale da far cadere a terra quest'ultimo che, tramortito, non riusciva più ad alzarsi; solo dopo molti minuti il calciatore colpito veniva trasportato a braccia da altri calciatori in zona diversa dell'impianto laddove veniva poi, raggiunto dal personale dell'ambulanza nel frattempo chiamata, e trasportato presso l'ospedale di Monfalcone. A MACCARRONE Massimo, parimenti tesserato della stessa A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO, era disposta la squalifica fino al 30.06.2016, perché a gara terminata provocava i calciatori avversari con ingiurie alimentando ulteriormente una situazione di tensione già in essere. Poco dopo si scagliava contro una persona del pubblico entrata indebitamente sul terreno di gioco portandogli le braccia al collo, quindi stringendolo e facendolo cadere a terra dove lo tratteneva. Avverso le decisioni del G.S.P., con istanza del 16.06.2015 formulata dopo avere acquisito copia del referto di gara, la A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO dichiarava di “voler procedere al ricorso” ritenendo le squalifiche eccessive ed adducendo frasi a sfondo razzista che avrebbero portato ai gesti presi in considerazione dal G.S.P. e posti a sostegno delle squalifiche comminate. Non veniva richiesta audizione, dando solo la generica disponibilità “per eventuali testimonianze”. Ciò premesso, il reclamo – in disparte l’eccezionale gravità dei fatti oggetto di provvedimento disciplinare – è palesemente inammissibile nella vigenza dei fondamentali precetti dettati dagli artt. 33/6 (“I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”) e 36/2 CGS, secondo i quali i reclami devono essere motivati, nonché infine dell’art. 35/1 CGS per cui i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il reclamo in oggetto, in realtà consistente in una mera dichiarazione di “voler procedere al ricorso”, si limita infatti a ritenere l’eccessività delle sanzioni applicate, ma senza addurre di ciò alcuna ragione, se non ipotetiche frasi razziste, di cui però non c’è riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG così decide: - dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. AMATORI CALCIO STARANZANO; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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