COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. VUATTOLO Alberto, ZOPPÈ Claudio entrambi Dirigenti della società A.S.D. FULGOR, e della società A.S.D. FULGOR.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. VUATTOLO Alberto, ZOPPÈ Claudio entrambi Dirigenti della società A.S.D. FULGOR, e della società A.S.D. FULGOR. Il deferimento: con raccomandata dd 25.07.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 (32 ter) comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. VUATTOLO Alberto, ZOPPÈ Claudio, e la società A.S.D. FULGOR per rispondere rispettivamente: -I primi due della violazione di cui all’art. 1, comma 1, (ora 1 bis) del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver impedito l’espletamento dell’incarico di Osservatore Arbitrale al sig. M. G. con atteggiamenti di palese ostilità nei confronti della classe arbitrale pubblicamente manifestata con le espressioni verbali “Bastardi di arbitri” (Vuattolo) e “Brutti bastardi, siete tutti uguali voi della federazione” (Zoppè) evidentemente lesive del prestigio, dell’onore e della dignità dell’osservatore arbitrale nonché del prestigio e della reputazione dell’intera categoria arbitrale; - La società A.S.D. FULGOR, della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva “in relazione alle condotte violative ascritte ai propri dirigenti” (Vuattolo e Zoppè). Il dibattimento. Convocate tutte le parti per la riunione dell’27.11.2014, in tale occasione davanti al TFT FVG comparivano il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale nonchè personalmente i sigg. VUATTOLO Alberto e il sig. ZOPPE’ Claudio i quali chiedevano entrambi di poter definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. concordando la sanzione con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - inibizione per mesi 4 (pena base mesi sei ridotta di 1/3 ai sensi dell’art. 23 CGS) per entrambi gli incolpati; Nessuno compariva invece per l’A.S.D. FULGOR nei confronti della quale il Sostituto Procuratore Federale chiedeva quindi farsi luogo alla sanzione dell’ammenda di € 600- Con delibera del 27.11.2014 il TFT definiva la posizione della società deferita irrogando alla stessa l’ammenda di € 300 (trecento). Quanto invece alla posizione dei sigg. VUATTOLO E ZOPPE’, atteso che ai sensi del novellato art. 23 CGS l’accordo per il patteggiamento raggiunto tra gli incolpati ed il rappresentante della Procura Federale necessita del preventivo parere della Procura Generale dello Sport presso il Coni, il TFT disponeva due successivi rinvii per l’acquisizione di detto parere: al 26.02.2015 ed al 30.04.2015 (udienze alle quali comparivano il rappresentante della Procura Federale, dr. Salvatore Galeota, ed il sig. Vuattolo). Il 30.04.2015, in attesa ancora di ricevere il parere di cui trattasi, il TFT disponeva un ulteriore rinvio della trattazione del procedimento all’udienza del 25.06.2015 in occasione della quale il rappresentante della Procura Federale, in persona dell’avv. Massimo Giuseppe Adamo, rilevato che secondo l’orientamento vigente, trascorsi 10 gg senza ottenere risposta, il patteggiamento richiesto dalle parti deve ritenersi valido, richiamava integralmente le conclusioni a suo tempo formulate per la Procura all’udienza del 27.11.2014. A sua volta il Vuattolo, comparso anche in questa circostanza, ribadiva l’istanza di patteggiamento formulata in pari data. La motivazione. Ritiene preliminarmente il TFT di aderire all’orientamento espresso dal rappresentante della Procura Federale all’ultima udienza del 25.06.15 secondo cui il lungo e prolungato silenzio serbato dalla Procura Generale dello Sport presso il Coni sul patteggiamento concordato in dibattimento dalle parti (al di là di ogni questione sulla perentorietà o meno da attribuire al termine previsto dall’art. 23 c. 2° CGS) altro significato non può avere se non quello di un tacito benestare. Nel merito i fatti per i quali gli incolpati sono stati tratti a giudizio risultano pacifici e la loro qualificazione giuridica corretta secondo quanto enunciato nell’incolpazione. Equa e congrua rispetto agli stessi si appalesa inoltre la sanzione concordata tra le parti. Come detto la posizione dell’ASD FULGOR è già stata definita. P.Q.M. La TFT-FVG così decide: Visto l’art. 23 CGS applica: - al sig. VUATTOLO Alberto l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 4 (quattro); - al sig. ZOPPE’ Claudio l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 4 (quattro); Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., il TFT-FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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