COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 30 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. SAN MARCO – A.C.D. REAL SITI 7/6/2015 (Reclamo della A.C.D. REAL SITI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PIGNATELLI Luigi, MAGALDI Alessandro e BRUNO Salvatore e inibizione allenatore CIURLIA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 in data 11/6/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 30 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. SAN MARCO – A.C.D. REAL SITI 7/6/2015 (Reclamo della A.C.D. REAL SITI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PIGNATELLI Luigi, MAGALDI Alessandro e BRUNO Salvatore e inibizione allenatore CIURLIA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 in data 11/6/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che è inammissibile il reclamo proposto dalla società reclamante per la squalifica del calciatore BRUNO Salvatore ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a C.G.S.; - ritenuto che sulla base del rapporto dell’arbitro può accedersi ad una riduzione della squalifica inflitta al calciatore PIGNATELLI Luigi responsabile di comportamento gravemente antisportivo nei confronti del direttore di gara, ma non violento per cui adeguata si appalesa la squalifica fino al 30/11/2015; - ritenuto che non merita accoglimento il reclamo avverso la inibizione dell’allenatore CIURLIA Antonio responsabile di comportamento gravemente antisportivo nei confronti del direttore di gara per cui adeguata si appalesa la inibizione inflitta dal Primo Giudice anche in considerazione del tempo di inizio del nuovo campionato; - considerato altresì che infondato si appalesa il reclamo per la squalifica inflitta al calciatore MAGALDI Alessandro (che va condivisa e confermata) per comportamento antisportivo nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il calciatore BRUNO Salvatore; ridursi al 30/11/2015 la squalifica inflitta al calciatore PIGNATELLI Luigi; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante ul parziale accoglimento del ricorso.
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