LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DELLA CALCIATRICE Anita CARROZZI/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DELLA CALCIATRICE Anita CARROZZI/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 24/02/2015 la sig.na Anita CARROZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.950,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.4.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.550,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Anita CARROZZI della somma di €.550,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni(trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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