LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano MANCO/S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano MANCO/S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/02/2015 il sig.Gaetano MANCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver ricevuto rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 14/05/2015 faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'Art.25bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI al pagamento in favore del sig. Gaetano MANCO della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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