LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 34)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola DE SANTIS U.S.D.SAN SEVERO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
34)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola DE SANTIS U.S.D.SAN SEVERO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/01/2015 il sig.Nicola DE SANTIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.
precisando di aver percepito rate per €.5.420,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento fella rimanente somma di €.1.080,00
Rileva preliminarmente la Commissione, che la Raccomandata A.R. contenente il ricorso inviata alla società a stata spedita ad un indirizzo errata Infatti da accertamenti effettuati presso l’anagrafica federale la Società stessa risulta essersi iscritta al Campionato Nazionale di Serie "D" per la Stagione sportiva 2013/14 indicando come indirizzo postale U.S.SAN SEVERO -Via San Giuseppe,29-71016 SAN SEVERO
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig.Nicola DE SANTIS nei confronti della Società U.S.SAN SEVERO. Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.