CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 giugno 2014 promosso da: Sig. Valter Cerrato / Federazione Italiana Pesistica/Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di Torino 2013
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 giugno 2014 promosso da: Sig. Valter Cerrato / Federazione Italiana Pesistica/Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di Torino 2013
IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Enrico De Giovanni (Presidente) Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) in data 24 giugno 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0456 del 16 aprile 2014 - 779) promosso da: Sig. Valter Cerrato, con gli Avv.ti Luca Mondino e Nicola Dottore parte istante contro Federazione Italiana Pesistica, con l’Avv. Giancarlo Guarino parte intimata e con l’intervento dell’Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di Torino 2013, con l’Avv. Fabrizio Benintendi *** 2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato depositata in data 11/04/2014 , il Sig. Valter Cerrato impugnava la decisione della Commissione Federale di appello della Federazione italiana pesistica datata 24/03/2014 (dispositivo letto in udienza il 12/03/2014), depositata con le motivazioni il 31/03/2014 e comunicata al difensore avv. Nicola Dottore il 02/04/2014, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla competente Procura federale avverso la sentenza del Giudice Sportivo di prime cure del 29/01/2014 (che aveva assolto il sig. Cerrato e gli altri incolpati), veniva irrogata all’odierno istante la sanzione della squalifica per mesi 5. I fatti che avevano originato il procedimento disciplinare erano i seguenti. Il sig. Cerrato (unitamente agli altri tesserati Susana Perrone e Claudio Gorgerino) aveva collaborato all’organizzazione a Torino della competizione mondiale “World master games” del 2013 , organizzata dalla International Weightlift Federation (IWF) ; ciò era avvenuto nonostante un parere negativo della FIPE . Svolta l’istruttoria la Procura federale chiedeva al Giudice sportivo di condannarli per condotta lesiva dei principi di lealtà e correttezza sportiva; assolto in primo grado poiché il Giudice Sportivo riteneva che avesse agito a titolo personale, il Cerrato si vedeva invece condannare alla squalifica per mesi 5 in seguito al parziale accoglimento dell’appello della Procura federale. Veniva quindi proposto l’odierno arbitrato: la difesa dell’istante chiedeva la declaratoria di assenza di responsabilità in capo a quest’ultimo, con il conseguente proscioglimento dagli addebiti ascrittigli; in via subordinata, chiedeva la riduzione della durata della sanzione. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Pesistica – FIPE-, chiedendo il rigetto delle domande. Nel procedimento interveniva ad adiuvandum, sostenendo le medesime tesi dell’istante, l’Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di Torino 2013; l’Associazione, dedotta la legittimità processuale del proprio intervento ex art. 816 quinquies c.p.c., rilevava la sussistenza di un proprio interesse assumendo che “ la condanna del sig. Cerrato va a ledere il diritto del privato cittadino di organizzare eventi ed in particolare censura indirettamente l’operato del comitato”; pertanto il Comitato avrebbe “interesse a veder rimossa una censura che, seppur indiretta, appare in contrasto con la legittimità comportamentale che ha informato l’intera organizzazione dell’evento mondiale”. 3 All’udienza di comparizione delle parti del 30 maggio 2014 veniva espletato il rituale tentativo di conciliazione, con esito negativo. Il Collegio concedeva termine alle parti per il deposito di memorie autorizzate e repliche (rispettivamente fino al 10 e al 17 giugno), anche in merito all’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente; le parti depositavano le memorie. Il 24 giugno si svolgeva l’ udienza con discussione come da relativo verbale, udienza in cui venivano anche udite le dichiarazioni del sig. Cerrato; in quella sede, dopo la discussione, il Collegio si riservava di decidere come da dispositivo successivamente comunicato alle parti, che ne autorizzavano il deposito separatamente dalle motivazioni. In pari data veniva depositato il dispositivo. Il Collegio ritiene di dover parzialmente accogliere l’istanza di arbitrato nei sensi di cui al dispositivo per i seguenti motivi in DIRITTO 1. Esaminati gli atti il Collegio ritiene e statuisce quanto segue. Va innanzi tutto dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’intervenuta Organizzazione IWF e la conseguente inammissibilità dell’intervento. Il Collegio ritiene, infatti , che - a prescindere da ogni valutazione sulla possibilità di un soggetto non tesserato (e che dunque non ha sottoscritto la clausola compromissoria) di intervenire nel giudizio arbitrale, tema che andrebbe approfondito alla luce del disposto dell’art. 816 quinquies del C.P.C.- comunque nel caso di specie l’Organizzazione non appare titolare di una posizione giuridica rilevante ma può, al massimo, vantare un mero interesse di fatto all’esito dell’ arbitrato, il che non ne consente l’intervento in giudizio. L’istante, infatti, mira sentir dichiarare di non aver violato i propri obblighi di lealtà e correttezza verso la Federazione e dunque la controversia appartiene ad una sfera strettamente inerente al rapporto tra la Federazione medesima e il tesserato, risultando i suoi eventuali ulteriori effetti rispetto a terzi circostanze meramente fattuali. Pertanto va dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di Torino 2013. 2. Il primo motivo di doglianza dell’istante riguarda il mancato pagamento, da parte della procura della Federazione pesistica, della tassa da allegarsi al ricorso in appello alla giustizia federale avverso la decisione di prime cure che aveva assolto il Cerrato da ogni addebito disciplinare, con conseguente improcedibilità del gravame e vizio della decisione. La resistente FIPE replica osservando che tale pagamento non è dovuto, essendo la 4 procura un organo interno della medesima Federazione. L’eccezione è infondata, risultando corretta l’impostazione difensiva esposta dalla FIPE. In effetti la Procura si configura come organo interno della Federazione cosicché il pagamento della tassa, volta a compensare o comunque tenere immune il beneficiario della medesima (nella specie la FIPE) dalle spese e dagli oneri riconducibili allo svolgimento di un’attività (nella specie il procedimento disciplinare), non ha senso laddove si risolva in una mera partita di giro di somme all’interno della Federazione medesima, come accadrebbe se un organo interno dovesse pagare in relazione ad una propria iniziativa per la conseguente attività svolta da altri organi del medesimo ente. La mancata esplicita esclusione normativa dell’obbligo di pagamento in capo alla Procura appellante non assume quindi il significato dedotto dall’istante ma va inteso nel senso che tale esclusione, in relazione alla natura e finalità della tassa sopra ricordata, sarebbe stata ultronea e inutile, poiché è pacifico che il pagamento da parte di un organo interno esulerebbe dalle finalità proprie dell’imposizione della tassa medesima. L’eccezione non merita quindi accoglimento. 3. Nel merito l’istante deduce la violazione dell’art 1 dello Statuto FIPE, sostanzialmente affermando che la sanzione è scaturita dalla circostanza che il Cerrato aveva collaborato all’organizzazione del World Master senza autorizzazione della Federazione, autorizzazione che, sempre secondo la parte istante, non occorre giacché la I.W.F. “ ha certamente rapporto con la FIPE e, pertanto , nessuna autorizzazione la Stessa era .. chiamata a rilasciare al riguardo”. Sottolinea poi l’istante che la FIPE è affiliata all’IWG. Inoltre, aggiunge l’istante, ogni attività posta in essere dal sig. Cerrato in relazione allo svolgimento della citata manifestazione è stata svolta a titolo personale, senza mai spendere il nome della federazione (circostanza, questa, ritenuta dirimente dal giudice di prime cure). Aggiunge poi che la FIPE aveva dapprima sostenuto lo svolgimento dell’evento, salvo poi chiederne la cancellazione all’IWG con nota in data 21.6.2013, cancellazione rifiutata dalla I.W.G. in considerazione dall’avanzato stato di organizzazione della manifestazione. Inoltre la FIPE non avrebbe comunicato in modo chiaro e tempestivo al Cerrato il proprio intendimento di non sostenere più la manifestazione; va sottolineato che proprio su questo si sono concentrate in buona parte le dichiarazioni spontanee rese dall’istante in sede di udienza di discussione, ove il Cerrato ha sottolineato di non aver avuto tempestiva conoscenza del cambio di intendimenti della Federazione rispetto allo svolgimento 5 dell’evento. Infine l’istante lamenta che l’interpretazione offerta dal giudice di appello determinerebbe un contrasto dell’art.1 dello Statuto FIPE con i principi del diritto interno, finendo con il comprimere illegittimamente il principio di libera concorrenza. 4. La Federazione replica su ogni punto: in particolare osserva che il problema nasce non dalla mancata autorizzazione, che effettivamente non appare necessaria, quanto dalla violazione dei generali obblighi di lealtà e correttezza previsti dal secondo periodo dell’art. 1 dello Statuto, poiché il tesserato Cerrato ha continuato a collaborare con gli organizzatori dell’evento anche quando la federazione se ne è dissociata e ha chiesto la cancellazione spontanea; la difesa della Federazione osserva inoltre che la posizione contraria della FIPE era stata manifestata pubblicamente. 5. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la collaborazione prestata da un tesserato all’attività organizzativa di un evento promosso dall’organizzazione internazionale IWG, a cui la FIPE è affiliata, non imponga il rilascio di apposita e specifica autorizzazione, ma non ritiene che la sanzione sia derivata dalla mancanza della medesima; la sanzione scaturisce dalla circostanza che il Cerrato ha proseguito nella collaborazione con gli organizzatori anche quando sapeva (o avrebbe dovuto sapere, secondo un principio di diligenza ) che la Federazione a cui è affiliato era (rectius era divenuta) contraria a tale iniziativa, da svolgere nel territorio nazionale. In tal senso vanno considerate come superate le eccezioni vertenti sulla non necessità dell’autorizzazione . Appare poi non rilevante, alla luce della suddetta ricostruzione, la circostanza che il Cerrato abbia agito a titolo personale o meno; l’agire a titolo personale, cioè senza spendere pubblicamente il nome della Federazione, non appare un’ esimente laddove l’attività posta in essere si ponga in modo non equivocabile in contrasto con le indicazione della Federazione di appartenenza. Appare invece significativa la buona fede dedotta dall’istante, il quale ha, anche personalmente, osservato di non avere avuto tempestiva conoscenza della contrarietà della Federazione rispetto allo svolgimenti della manifestazione, e di essere, al contrario , rimasto convinto dell’adesione della medesima alla luce dell’iniziale atteggiamento federale. In effetti non è risultata agli atti una comunicazione specifica della FIPE nei confronti del sig. Cerrato che lo rendesse edotto della contrarietà della Federazione all’evento, subentrata all’iniziale favore. 6 In tal senso la responsabilità del sig Cerrato va ridimensionata, giacché non può ritenersi provata una consapevole volontà di sottrarsi alle indicazioni e esplicite e puntuali della Federazione; tuttavia tale considerazione non può giungere ad escludere completamento ogni responsabilità, poiché tra gli obblighi di fedeltà e lealtà nei confronti della federazione a cui si è associati non può non rientrare un obbligo di diligenza che comprende un’attenzione nei confronto degli orientamenti generali e pubblici della federazione medesima e avrebbe dovuto tradursi, nel caso di specie, in una specifica considerazione degli atteggiamenti e iniziative assunti nel tempo dalla federazione rispetto allo svolgimento dell’evento, anche attraverso la consultazione dei vertici della IWG che furono informati della contrarietà dalla federazione traverso la nota del 21.6.2013 e comunque attraverso prese di posizione pubbliche che il Cerrato avrebbe dovuto prendere in considerazione e seguire con diligenza. Dunque il Collegio ritiene che la collaborazione da parte di un tesserato all’organizzazione nel territorio nazionale di un evento sportivo rispetta alla quale la federazione di appartenenza ha espresso contrarietà rappresenti effettivamente una violazione dei doveri di probità e lealtà da parte dell’associato, tra cui rientra un obbligo di diligenza, e possa quindi dar luogo ad una sanzione disciplinare, e ciò a prescindere dalla circostanza che essa avvenga a titolo personale. Non risultano fondate, poi , le censure di violazione dei principi generali dell’ordinamento come dedotte dall’istante, giacché la libera determinazione di un soggetto di accedere al tesseramento ad una federazione implica l’ accettazione delle regole ed eventuali limitazione previste dagli statuti; comunque i diritti invocati dall’istante non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame. In sostanza, quindi, si ritiene che il Cerrato abbia mancato ai propri obblighi e che quindi la sanzione disciplinare abbia un corretto fondamento e che quindi la decisione impugnata non meriti censura sotto tale profilo, ma che tale violazione sia scaturita non da una consapevole volontà di sottrarsi al rispetto della norma, ma semplicemente da una condotta ispirata a insufficiente diligenza; ciò determina da un lato l’impossibilità di accogliere la domanda principale dell’istante, ma dall’altra impone la riduzione della misura della sanzione, da ricondurre nell’ambito di una misura di modesta entità, commisurata alla tenuità della violazione sotto il profilo soggettivo, consistente non in una consapevole slealtà ma semplicemente in una insufficiente diligenza: in tal senso appare equo limitare la squalifica alla data finale del 30 giugno 2014, abbreviandone quindi la durata. 7 6.Considerato il parziale accoglimento dell’istanza il Collegio ritiene equo compensare fra le parti le spese legali e ripartire al 50% le spese amministrative e del funzionamento del Collegio arbitrale, quantificate in euro 5.000,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di Torino 2013; b) accertata la legittimità della decisione assunta dalla Commissione Federale di Appello del 24.03.2014, rigetta la domanda principale articolata dal ricorrente con Istanza di arbitrato in data 16 aprile 2014; c) in accoglimento della domanda subordinata articolata dal Sig. Valter Cerrato, visto l’art. 10, comma 1, dello Statuto FIPE e l’art. 16, comma 1, lett. b) del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva della FIPE, infligge al ricorrente la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2014; d) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio liquidate come in parte motiva; e) pone a carico delle parti, Sig. Valter Cerrato e FIPE, nella misura del 50% il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà; f) pone a carico delle parti, Sig. Valter Cerrato e FIPE, nella misura del 50% il pagamento dei diritti amministrativi; g) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati da tutte le parti. Così deliberato all’unanimità in data 24 giugno 2014 e sottoscritto in quattro originali nel luogo e nella data indicate. F.to Enrico De Giovanni F.to Gabriella Palmieri F.to Guido Cecinelli
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