CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 luglio 2014 promosso da: Sig. Franco Cicogna e Sig.ra Elisabetta Costi nella loro qualità di esercenti la potestà sulla figlia minorenne A.C./ Federazione Italiana Pallavolo FIPAV / Polisportiva San Mariano A.S.D.
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 luglio 2014 promosso da: Sig. Franco Cicogna e Sig.ra Elisabetta Costi nella loro qualità di esercenti la potestà sulla figlia minorenne A.C./ Federazione Italiana Pallavolo FIPAV / Polisportiva San Mariano A.S.D.
IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente) Avv. Giuseppe Albenzio (Arbitro) Avv. Alessandro De Stefano (Arbitro) in data 31 luglio 2014, presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0465 del 18 aprile 2014 - 780) promosso da: Sig. Franco Cicogna e Sig.ra Elisabetta Costi nella loro qualità di esercenti la potestà sulla figlia minorenne A.C., con l'avv. Nicola Napolione parte istante contro Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, con l'avv. Giancarlo Guarino parte intimata e contro Polisportiva San Mariano A.S.D., con l'avv. Enrico Crocetti Bernardi parte intimata 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Con istanza di arbitrato depositata in data 18/4/2014 i sigg.ri Franco Cicogna ed Elisabetta Costi, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minorenne Arianna Cicogna, hanno adito il Collegio Arbitrale del TNAS nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e della Polisportiva San Mariano impugnando i provvedimenti C.U. n. 3 della Corte Federale FIPAV e C.U. n. 12 della Corte di Appello Federale FIPAV e chiedendo: "in via principale, nel merito, annullare in toto i provvedimenti impugnati e di ordinare alla FIPAV di dichiarare ammissibile lo scioglimento del vincolo sportivo dell'atleta Arianna Cicogna dalla Polisportiva San Mariano ASD, rideterminando anche in via equitativa, l'indennizzo posto a carico della ricorrente in misura non superiore ad €. 2.000,00". 2) Nel costituirsi in giudizio la FIPAV con atto del 6/5/2014 e la Polisportiva San Mariano con atto del 12/5/2014 hanno formulato le seguenti medesime conclusioni: "in via pregiudiziale principale: dichiarare inammissibile l'istanza; in via pregiudiziale subordinata: dichiarare inammissibile l'istanza di annullamento della decisione della CAF FIPAV; nel merito: respingere le avverse istanze perché infondate in fatto ed in diritto". 3) Alla prima udienza del 10/6/2014, preliminarmente esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Collegio, su istanza delle parti, ha concesso alle stesse termine per il deposito di note. Le parti hanno altresì autorizzato il Collegio a rendere anticipatamente noto il dispositivo nonché a prorogare sino al 30 settembre 2014 il termine di pronuncia del lodo completo di motivazione. Il Collegio ha fissato nuova udienza di discussione al 15/7/2014. 4) Con atto del 30/6/2014 parte istante ha formulato eccezione di decadenza della Polisportiva San Mariano dalla costituzione in giudizio, sostenendo che essa non avrebbe provveduto al versamento dei diritti amministrativi ex art. 26, 6° comma del Codice di Giustizia del TNAS. Con atto del 4/7/2014 parte istante ha depositato altresì le note autorizzate nel verbale di udienza del 10/6/2014. 5) All'udienza del 15/7/2014 il Collegio ha emesso ordinanza, con cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità e decadenza dal compimento degli atti difensivi della 3 Polisportiva San Mariano, rilevando in fatto che il contestato versamento era stato effettuato (come è emerso a seguito di approfonditi controlli contabili) ed osservando in diritto che la mancata integrazione del versamento dei diritti amministrativi non preclude comunque l’esercizio del diritto di difesa (essendo la sanzione di improcedibilità limitata al caso di omesso versamento dei diritti amministrativi al momento della presentazione dell’istanza di arbitrato o della costituzione o dell’intervento in giudizio). Il Collegio ha quindi invitato le parti alla discussione. A seguito di tale discussione il Collegio si è riservato per la decisione. 7) Con dispositivo emesso in data 31/7/2014 il Collegio all'unanimità ha così deliberato: a) rigetta l'istanza di arbitrato; b) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio; c) pone a carico delle tre parti nella misura di 1/3 ciascuna e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorario del Collegio Arbitrale, quantificati in complessivi €. 3.000 oltre accessori e spese; d) pone a carico delle tre parti nella misura di 1/3 ciascuna il pagamento dei diritti amministrativi; e) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Al fine di una più compiuta comprensione della vicenda in esame è opportuno effettuare in via preliminare una breve disamina di quanto oggetto della presente controversia. 2) In data 11 ottobre 2013, l'atleta Arianna Cicogna, per il tramite dei genitori esercenti la potestà sulla minore, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, chiedendo lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo con la Polisportiva San Mariano ASD per giusta causa, ai sensi dell’art. 77 e ss. del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, in base alla seguente motivazione:"crescita tecnica, avendo rinunciato il vostro sodalizio, per la corrente stagione sportiva, a partecipare ad un campionato nazionale pur avendone diritto e potendo disputare, la sottoscritta atleta, un campionato di serie nazionale con altro sodalizio oltre ai rispettivi campionati di categoria". 4 3) Si costituiva in giudizio la Polisportiva San Mariano ASD, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Sosteneva in particolare che non sussistevano i presupposti per ottenere lo svincolo per “crescita tecnica”, che - secondo la corretta interpretazione dell’art. 35, comma 2, Regolamento Affiliazioni e Tesseramento FIPAV (R.A.T.) - richiederebbe un divario di due livelli tra la serie di militanza e quella di destinazione; divario che nel caso di specie non sarebbe configurabile, perché la Polisportiva San Mariano ASD ha ottenuto l’iscrizione al campionato di serie C e l’atleta Cicogna aspirava a militare nel campionato di serie B2, superiore di un solo livello. 4)In data 6 dicembre 2013, la Commissione Tesseramento Atleti accoglieva il ricorso e la richiesta di svincolo, ritenendo che: a) sussistevano le condizioni per applicare l'art. 35.2 RAT in quanto l'atleta aveva fatto parte della rappresentativa regionale umbra e la Polisportiva San Mariano risultava rinunciataria al campionato di serie B1 nazionale; b) l'inserimento della Polisportiva San Mariano ASD in un campionato di serie C non poteva garantire la crescita tecnica dell'atleta, avendo essa ricevuto manifestazione di interesse da altro sodalizio impegnato nel campionato di serie B2. La Commissione Tesseramento Atleti ha quantificato inoltre in € 4.000 l’indennizzo dovuto alla società sportiva per lo svincolo. 5)In data 13 dicembre 2013, la Pol. San Mariano proponeva appello alla CAF avverso tale provvedimento reiterando tutte le eccezioni già proposte e contestando altresì la contraddittorietà della motivazione della Commissione Tesseramento Atleti, che aveva posto a base della propria decisione sia l'erronea convinzione che l'atleta avesse partecipato al campionato di serie B1 (mentre la stessa risultava aver partecipato unicamente al campionato di serie D), sia che la Polisportiva San Mariano ASD non potesse consentire all'atleta una crescita tecnica adeguata, essendo il sodalizio rinunciatario di un campionato nazionale. 6) Con C.U. n. 12 del 6/2/2014 la Corte di Appello Federale, in accoglimento dell’appello ed in riforma del provvedimento della Commissione Tesseramento, dichiarava “inammissibile, ai sensi dell'art. 35.2 RAT, la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa inoltrato dall'atleta Cicogna” ed ha ripristinato detto vincolo. In motivazione, ha osservato che, “Poiché…risulta acclarato che l’appellata abbia disputato, nel corso dell’anno 2013, il campionato di serie D, che la stessa abbia partecipato nella 5 medesima stagione alla rappresentativa regionale Umbra, che la Polisportiva San Mariano abbia ceduto un titolo sportivo di una serie in cui la stessa non militava e che anzi il medesimo sodalizio svolge in questa stagione una serie superiore rispetto a quella in cui militava Arianna Cicogna nell’anno precedente, non solo mantenendo, ma addirittura incrementando la crescita tecnica dell’atleta, la richiesta di svincolo non è ammissibile”. 7) Avverso tale decisione i genitori della Cicogna e la soc.Pall. Media Umbria, che aspirava a tesserare l’atleta nella superiore serie B2, hanno proposto ricorso alla Corte Federale la quale, con C.U. n. 3 del 18/3/2014, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso della società ed ha rigettato il ricorso della giocatrice. Ribadito che nell’anno 2013 la Cicogna aveva disputato il campionato di serie D ed ha partecipato alla rappresentativa regionale Umbra; ritenuto che la Pol. San Mariano ha ceduto un titolo sportivo in una serie in cui la stessa non militava (e cioè la serie B1) e che partecipa nella stagione corrente ad una serie superiore a quella in cui l’atleta militava in quella precedente, la Corte Federale ha ritenuto che “la richiesta di svincolo non è ammissibile… non solo mantenendosi, ma addirittura incrementandosi la crescita tecnica dell’atleta (2012/2013 serie D, 2013/2014 serie C)”. 8) Con la istanza arbitrato dinanzi al TNAS, i genitori della atleta, nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minorenne, hanno impugnato entrambi i provvedimenti sia della Corte d'Appello Federale che della Corte Federale in base ai seguenti motivi: - carenza e contraddittorietà di motivazione; - illegittima applicazione dell'art. 35, 2° comma, RAT. A fondamento della propria impugnativa e quindi della richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa, parte istante deduce che tale giusta causa debba individuarsi nella condotta della Polisportiva San Mariano che avrebbe impedito la "crescita tecnica" dell'atleta. La Cicogna infatti ha dedotto al riguardo di essere stata invitata da altro sodalizio (Pallavolo Umbria) a partecipare al campionato di B2 di serie nazionale, laddove la società di appartenenze avrebbe invece partecipato al campionato regionale di serie C. 9) La FIPAV e la Polisportiva San Mariano, con memorie di costituzione di identico contenuto, nel costituirsi in giudizio hanno eccepito: - in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso; - in via pregiudiziale subordinata l'inammissibilità dell'istanza di annullamento della decisione della CAF; - nel merito, l'infondatezza del ricorso;. 6 10) Questo Collegio osserva che correttamente la parte istante sostiene la ammissibilità del proprio ricorso introduttivo, erroneamente negata dai giudici di appello. In proposito va rilevato che l'art. 35.2 della RAT prevede che "lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato". Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che la Soc. San Mariano ha rinunziato all'iscrizione al campionato di serie B1 nazionale pur avendone diritto e che la Cicogna ha fatto parte della rappresentativa regionale; quindi si sono verificate senza dubbio le ipotesi previste dalla suindicata norma per rendere ammissibile, pur in presenza della partecipazione dell'atleta ad una rappresentativa regionale e provinciale, la richiesta di scioglimento del vincolo. Sotto altro profilo si ritiene – contrariamente a quanto eccepito dalle parti resistenti – che la domanda di arbitrato non sia impedita dal fatto che l’istante avesse proposto precedente ricorso alla Corte Federale per motivi di legittimità concernenti l'interpretazione di norme regolamentari (art. 32 2° comma RAT), perché le norme che regolamentano la competenza del TNAS, che non possono essere derogate o disapplicate dalle norme regolamentari delle singole Federazioni, prevedono il ricorso a tale organismo una volta esauriti i gradi di giudizio endofederale. 11) L'istanza di arbitrato, pur se quindi ammissibile, deve essere comunque rigettata, perché tende a sindacare nel merito – in questa sede di legittimità – il discrezionale giudizio espresso dai precedenti giudici, con il sostegno di congrua e logica motivazione. Parte istante, come innanzi rilevato, ha ritenuto di individuare la giusta causa di scioglimento del vincolo nella legittima aspirazione a conseguire la "crescita tecnica", che sarebbe derivata dalla partecipazione al campionato di serie B2 con la soc. Pallavolo Medio Umbria, anziché con la Polisportiva San Mariano militante nel campionato di serie C. Orbene il Collegio ritiene che, in mancanza di una specifica normativa che individui espressamente le ipotesi di "crescita tecnica", anche il passaggio di una sola serie (dalla D alla C) possa ritenersi idoneo a configurare tale "crescita", non sussistendo alcun diritto degli atleti ad ottenere il passaggio ad una serie ancora superiore (dalla D alla B2). 7 Si vuole cioè dire che anche il passaggio di una sola categoria può rappresentare un momento di crescita tecnica, non assumendo a tale fine rilevanza assoluta neppure la circostanza che la serie B2 è a carattere nazionale mentre la serie C è a carattere regionale. Né ex adverso può essere invocata la circostanza che l'atleta per circa 2 mesi ha militato nel campionato di serie B2, perché ciò si è verificato a seguito della decisione della Commissione Tesseramento FIPAV, ancora sub judice, che aveva disposto lo scioglimento del vincolo tra la Cicogna e la Polisportiva San Mariano. Poiché il tesseramento con la società di appartenenza consentiva quindi all’atleta di conseguire comunque una “crescita tecnica”, appare corretta ed incensurabile in questa sede la decisione impugnata, secondo cui l’aspirazione a tale crescita non può essere addotta quale giusta causa legittimante lo scioglimento del vincolo sportivo. 12) Poiché, come abbiamo innanzi rilevato, la richiesta di svincolo è in astratto ammissibile da parte della atleta Cicogna, sussistendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 32 RAT, la stessa, ove individuasse differenti ipotesi di giusta causa, potrà formulare ulteriore istanza di arbitrato con motivazioni diverse da quelle prospettate nel presente giudizio. A tal riguardo, occorrerebbe verificare se una tale ipotesi possa essere individuata nella situazione di incompatibilità generata dalla presente vertenza, tenendo comunque presente il fondamentale diritto dell’atleta di poter svolgere la pratica sportiva, quale importante strumento di maturazione fisica e psicologica. 13) Per completezza di trattazione va ribadito che non è fondata l'eccezione sollevata da parte istante circa la decadenza dalla qualità di parte della Polisportiva San Mariano, per le ragioni già enunciate nel verbale di udienza del 15/7/2014 - 14) Alla stregua di tutto quanto innanzi evidenziato, il Collegio ritiene pertanto infondata l'istanza di arbitrato proposta dai sigg.ri Franco Cicogna ed Elisabetta Costa che va pertanto rigettata. 15) In considerazione della particolare peculiarità e complessità della controversia il Collegio ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio e di porre a carico di ciascuna delle tre parti nella misura di 1/3 e con il vincolo della solidarietà il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale quantificati in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori e spese, nonché di porre a carico delle tre parti nella misura di 1/3 ciascuna il pagamento dei diritti amministrativi. 8 P.Q.M. a) rigetta l'istanza di arbitrato; b) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio; c) pone a carico delle tre parti nella misura di 1/3 ciascuna e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorario del Collegio Arbitrale, quantificati in complessivi €. 3.000 oltre accessori e spese; d) pone a carico delle tre parti nella misura di 1/3 ciascuna il pagamento dei diritti amministrativi; e) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all'unanimità in data 31 luglio 2014 e sottoscritto in quattro originali, nel luogo e nella data indicata. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Giuseppe Albenzio F.to Alessandro De Stefano
Share the post "CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 luglio 2014 promosso da: Sig. Franco Cicogna e Sig.ra Elisabetta Costi nella loro qualità di esercenti la potestà sulla figlia minorenne A.C./ Federazione Italiana Pallavolo FIPAV / Polisportiva San Mariano A.S.D."