CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2014 promosso da: Sig. Fontana Gaetano / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2014 promosso da: Sig. Fontana Gaetano / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Guido Cecinelli – Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli – Arbitro Avv. Gabriella Palmieri - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. 0499 del 30.4.2014 – 783, promosso da: - Sig. FONTANA Gaetano, nato a Catanzaro il 21.2.1970 (c.f.: FNTGTN70B21C352H), residente in Ascoli Piceno, Via Marino del Tronto n.180, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierluigi Vossi con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, Via Baldeschi n.9 - parte istante – Contro - F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, (P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimi in Roma, Via Panama n.58 - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato del 30.4.2014, il Sig. Fontana Gaetano impugnava avanti il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, la decisione della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. del 13.2.2014, pubblicata con il 2 dispositivo nel C.U. n.205/CGF del 13.2.2014 e con le motivazioni rese note nel C.U. n.256/CGF del 4.4.2014, con la quale veniva rigettato il gravame proposto dal Sig. Fontana Gaetano medesimo, avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. del 29.1.2014 pubblicata nel C.U. n.48/CDN del 29.1.2014 in base alla quale gli veniva irrogata, a titolo di illecito sportivo per i comportamenti posti in essere in occasione della gara Salernitana / Nocerina del 10.11.2013, la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei ai sensi dell’art.19 c.1 lett. F del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. La suddetta sanzione veniva irrogata per la violazione dell’art.7 c.1-2-5-6 C.G.S. per la condotta tenuta dall’istante, allenatore della Società Nocerina, presente prima della gara Salernitana/Nocerina nel ritiro della squadra, sul pullman ed in tribuna durante l’incontro perché squalificato, con la contestazione di “aver concordato prima della gara, modi e tempi delle sostituzioni dei calciatori, nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione”. Il pactum sceleris veniva concordato dai tesserati per “evitare ritorsioni da parte dei tifosi, che avevano minacciato la squadra ed i dirigenti nel caso si fosse disputata la gara” e per “percepire i contributi previsti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, perduti in caso di rinuncia preventiva alla gara”. Il Prefetto di Salerno, a causa del pessimo rapporto esistente tra le due tifoserie, aveva emesso, in data 6.11.2013, ordinanza di divieto di accesso allo stadio di Salerno, per tutti i residenti nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e limitrofi. A causa di ciò, la tifoseria della Nocerina esercitava pressioni sui tesserati per non disputare la gara, ripetute il giorno 10.11.2013 presso il raduno permanente della squadra al Park Hotel San Severino, quale forma di protesta nei confronti della F.I.G.C.; nella stessa occasione, quando i giocatori stavano prendendo posto sul pullman per recarsi a Salerno, un numeroso gruppo di tifosi minacciava i tesserati, 3 con l’assenza delle Forze dell’Ordine, intimidendoli anche fisicamente. A seguito di ciò, la Questura di Salerno emetteva in data 11.11.2014 n.22 provvedimenti di DASPO nei confronti dei tifosi della Nocerina. Mentre la squadra si recava a Salerno, i tesserati della Nocerina decidevano di non disputare la gara, ma il Questore, per evitare ripercussioni sull’ordine pubblico, vista la presenza sugli spalti di circa 10.000 spettatori, invitava la squadra a disputare la gara. Al primo minuto di giuoco, l’allenatore presente in campo Sig. Fusco Salvatore, decideva di effettuare tre sostituzioni; al quarto minuto di giuoco, si infortunava il calciatore Lorenzo Remedi, il quale usciva dal terreno di giuoco; nei minuti successivi uscivano dal campo i calciatori Hottor, Danti, Kostadinovic e Lepore per asseriti infortuni e, al 21° minuto di giuoco, la partita veniva sospesa per mancanza del numero minimo dei calciatori della Nocerina, avendo questa già effettuato tre sostituzioni contemporanee al primo minuto di giuoco. La difesa dell’istante eccepiva che la squadra era sperimentale e che la stessa era composta da calciatori molto giovani. La gara era attesa dai tifosi da molti anni, per la rivalità esistente tra le due tifoserie e l’ordinanza del Prefetto di Salerno con la quale veniva vietato l’accesso allo stadio per tutti i residenti nei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e limitrofi, faceva insorgere i tifosi i quali, già alcuni giorni prima della gara, esercitavano pressioni sul mister Fontana per non fare disputare l’incontro. L’istante eccepiva l’inesistenza della condotta illecita, la violazione di legge, l’errata applicazione dell’art.7 C.G.S. e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, deducendo l’assenza di prove in ordine alla partecipazione dell’istante al pactum sceleris, e che, ai fini dell’evidenza probatoria, “è necessario un grado di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” e, comunque, un 4 grado di prova “oltre ogni ragionevole dubbio” in caso di prove inferenziali. L’istante eccepiva, altresì, la violazione di legge, l’esclusione della punibilità, l’omessa applicazione dell’art.54 c.p. e, comunque, la presenza di scriminante/causa di esclusione della punibilità, nonché l’errata applicazione dell’art.7 C.G.S., l’omessa applicazione degli artt.17 C.G.S. e 53 NOIF e l’illegittimità della sanzione irrogata. La parte istante nominava arbitro il prof. avv. Maurizio Cinelli, il quale accettava l’incarico. Si costituiva in giudizio la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio contestando la domanda istante e rilevando che l’impianto della decisione della Corte di Giustizia Federale non veniva impugnato, ma le doglianze si riferivano solo alla sussistenza di circostanze esimenti o, in subordine, attenuanti. La F.I.G.C. nominava proprio arbitro l’Avv. Gabriella Palmieri. Gli arbitri prof. avv. Maurizio Cinelli ed avv. Enrico De Giovanni nominavano terzo arbitro con funzioni di Presidente, l’Avv. Guido Cecinelli, il quale in data 26.5.2014 accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza per la comparizione delle parti per il 25.6.2014, dove veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo; alla stessa udienza, dopo breve discussione, il Collegio autorizzava le parti al deposito di eventuali istanze istruttorie e successive repliche, fissando l’udienza dell’8.9.2014 per la discussione. Con memoria del 5.7.2014 la parte istante chiedeva l’autorizzazione a depositare una registrazione fonica e la relativa trascrizione, l’escussione del teste avv. Valeria Galanti ed il proprio interrogatorio libero. 5 Con ordinanza del 24.7.2014, il Collegio ammetteva l’interrogatorio libero del Sig. Gaetano Fontana, rigettando le altre istanze istruttorie. All’udienza dell’8.9.2014 veniva ascoltato l’incolpato. Le parti discutevano la causa ed il Collegio si riservava la decisione concedendo termine per il deposito di memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Collegio osserva che la ricostruzione dei fatti così come avvenuti, non è contestata dalla parte istante, la quale invoca l’assenza di responsabilità per la mancanza di prova dell’illecito e del coinvolgimento nella fattispecie criminosa, con la previsione dell’applicazione dell’art.54 c.p. o, in subordine, dell’art.45 c.p. e, comunque, quella dell’art.59 c.p. Il Sig. Fontana eccepiva, altresì, la sproporzione tra il trattamento sanzionatorio riservato ai calciatori e quello applicato all’istante; eccepiva, ancora, che doveva applicarsi l’art.17 del C.G.S. o l’art.53 delle NOIF. L’istanza è infondata e, come tale, deve essere rigettata, essendo la decisione impugnata, priva di vizi logico giuridici. Infatti, dagli atti di causa è emerso che le vibrate proteste della tifoseria della Nocerina tese a non fare disputare la gara, non sono state stigmatizzate né dalla Società, né dall’istante né dai giocatori che, arrivati allo “Stadio Arechi” di Salerno, si rifiutavano di scendere dal pullman: solo dopo una riunione con i tecnici (Sig.Fontana e Sig.Fusco) e con la dirigenza, la squadra entrava negli spogliatoi, convinta anche dal Sig. Fontana che, quale tecnico di una squadra composta prevalentemente da giovani calciatori, era molto ascoltato. Il Collegio osserva che l’odierno istante pur non essendo in panchina, era sempre l’allenatore dal quale dipendeva la conduzione della squadra e le relative sostituzioni dei giocatori in campo, per il tramite dell’allenatore in seconda, il quale, al primo minuto di giuoco, effettuava ben tre sostituzioni esaurendo ogni altra 6 possibilità di cambiare i giocatori nel corso degli ulteriori 89 minuti di giuoco, con chiara preordinazione di provocare l’interruzione della gara in caso di ulteriori “uscite dal campo” di giocatori per eventuali infortuni occorrendi. Proprio questo, a parere del Collegio, è stato il contributo determinante del Sig. Fontana, al perseguimento del fine di provocare l’interruzione della gara per insufficienza del numero minimo di giocatori presenti in campo, così come deciso dai dirigenti e dallo stesso prima della gara (immediata sostituzione di tre giocatori ed infortuni preordinati subito dopo), per raggiungere il numero inferiore a sette giocatori sul terreno di giuoco ed obbligare l’arbitro a decretare la conclusione anticipata della partita (così come riferito dal sostituto procuratore federale avv. Iengo e confermato dall’ispettore di Lega Sig. Tommaso Galantino). Tutto ciò è confermato dalla atipica domanda dei dirigenti della Nocerina rivolta prima dell’inizio della gara, alla terna arbitrale circa il numero minimo di calciatori in campo per il regolare svolgimento della partita. La preordinazione del comportamento tenuto dall’istante di procedere immediatamente alla sostituzione di tre calciatori, è confermata dai dirigenti e dallo stesso Sig. Fontana, tutti presenti in tribuna, con la totale accondiscendenza circa l’anomalo cambio effettuato al primo minuto di giuoco, con i successivi abbandoni dei giocatori Lorenzo Remedi (3° minuto), Hottor Edmund Etse (8° minuto), Domenico Danti (13° minuto), Kostantinovic Juzsan Petar (15° minuto), Franco Lepore (19° minuto); in dette circostanze, l’allenatore Sig. Fusco si accertava, sommariamente, insieme al medico sociale, della portata dei suddetti infortuni, costringendo il direttore di gara a sospendere l’incontro al minuto 21° per la presenza sul terreno di giuoco di soli sei calciatori della Nocerina. Ancora osserva il Collegio, per quanto attiene alla conferma della predetta preordinazione, che dalle dichiarazioni dell’arbitro Sig. Juan Luca Sacchi rese alla Procura Federale il 17.12.2013, si evince che il dirigente della Nocerina Sig. 7 Pavarese, al momento del riconoscimento dei giocatori, chiedeva al direttore di gara se “era necessario che fossero preparati i biglietti delle sostituzioni, anche se le avessero fatte subito”. Per quanto attiene alla scriminante prevista dall’art.54 c.p., il Collegio osserva che le Forze dell’Ordine presenti, avevano garantito la sicurezza e l’assenza di pericoli imminenti per i giocatori della Nocerina (audizione del dr. Amodio del 20.12.2013 dirigente della Squadra Mobile di Salerno il quale precisava che i calciatori non avevano subito aggressioni o atti di violenza fisica). Il piano elaborato anche dall’istante, è stato frutto di una decisione preordinata per provocare l’interruzione della partita: il Sig. Fontana partecipava all’incontro con i dirigenti circa il numero minimo dei giocatori in campo e, subito dopo, invitava l’allenatore in seconda Sig. Fusco a seguirlo sul pullman spiegando il piano concordato e, solo a questo punto, convincendo i giocatori ad entrare nello spogliatoio. All’udienza dell’8.9.2014, il Sig. Fontana procedeva ad una ricostruzione dei fatti di causa, contrastante con gli atti acquisiti nel processo endofederale relative all’ideazione della soluzione, poi adottata in campo, tesa a provocare l’interruzione della gara per mancanza del numero minimo di giocatori. Dall’indagine federale e dai gradi di giudizio endofederali, è chiaramente emerso che il tecnico Sig. Fontana ha partecipato attivamente al conciliabolo intercorso prima dell’ingresso nello spogliatoio della squadra. Infatti, solo dopo l’intervento dei tecnici e dei dirigenti della Nocerina, i giocatori scendevano dal pullman, ormai a piano concordato, e il Fontana prendeva posto in tribuna con i suoi dirigenti, mentre il Sig. Fusco andava in panchina quando il piano fraudolento si era già perfezionato (referti avv. Manolo Jengo ed avv. Raffaele Miele: “… nel mentre i calciatori entravano nello spogliatoio … il presidente Benevento, l’A.U. Citarella, il tecnico Sig. Fontana, il d.g. Pavarese, si appartavano 8 e discutevano sul da farsi”). Il collegamento logico è evidente, anche perché dal filmato della gara, si evince che al 1° minuto di giuoco i tre giocatori sostituiti non davano segni di sofferenza ed il loro stato era lo stesso di poco prima dell’ingresso in campo. Né dagli atti è risultato provato che il comportamento tenuto dai tifosi della Nocerina, sia stato presago di rischi all’incolumità personale dei giocatori né è risultato provato che le tre sostituzioni al primo minuto siano state causate da malori (crisi di pianto, conati di vomito) dei tre atleti sostituiti i quali, al richiamo dell’allenatore, sono usciti dal terreno di giuoco in condizioni di salute normali (cfr. filmato in atti). Non appare, dunque, provato il ruolo meramente passivo del Fontana, rimasto in stretto contatto con i dirigenti e con la squadra fino all’ingresso negli spogliatoi. E’, invece, chiaro che il disegno illecito è concordato prima dell’ingresso negli spogliatoi della squadra, la quale nemmeno svolgeva il riscaldamento pre gara. Il Collegio osserva, poi, che l’art.53 delle NOIF non è applicabile all’odierna fattispecie, nella quale la Società Nocerina ha ideato, con la collaborazione di alcuni tesserati, tra i quali il Sig. Gaetano Fontana, l’imputazione all’arbitro dell’interruzione della gara, in modo “naturale” e conseguenziale a seguito della sostituzione, al primo minuto di giuoco, di tre calciatori e, poi, con gli infortuni di Remedi, Hottor, Danti, Kostadinovic e Lepore i quali abbandonavano il terreno di giuoco, senza poter essere sostituiti, nei primi venti minuti di giuoco. Occorre rammentare che, ai fini sportivi, rileva “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara” e, nella fattispecie, lo svolgimento della gara è stato premeditatamente alterato con il contributo consapevole del Sig. Fontana, che ha avuto un ruolo attivo confermato dal dott. Ciardella (funzionario DIGOS), dal sig. Citarella e dal Presidente sig. Benevento, nonché dal dr. Amato della DIGOS. 9 E’, altresì, provato che sul pullman a spiegare ai calciatori quanto concordato con la Società, erano il medesimo Sig. Fontana ed il Sig. Pavarese e solo in questo modo, dopo questo intervento risolutore, i giocatori entravano negli spogliatoi, sicuri che l’incontro sarebbe stato sospeso dopo pochi minuti, con la prevista e prevedibile condotta dell’arbitro. E’, ancora, il Sig. Fontana a spiegare al Sig. Fusco il comportamento che avrebbe dovuto tenere in campo. I due momenti dell’illecito sono, dunque, stati: a) la maturazione dell’idea di dare vita ad un incontro, pronto per l’interruzione, al quale ha partecipato il Fontana; b) il piano esecutivo al quale ha partecipato il Fusco, allenatore in seconda seduto in panchina. Ancora non è applicabile, nella fattispecie, l’esimente prevista dall’art.54 c.p. poiché, secondo quanto riferito dagli organi della DIGOS e della Squadra Mobile, la sicurezza dei partecipanti alla gara era garantita e non sussistevano pericoli imminenti ed inevitabili (dichiarazione del dr. Amato della Digos e dr.ssa Curto). Pertanto, nel momento in cui i giocatori della Nocerina scendevano in campo, non risultavano elementi di pericolo: l’obiettivo della Società, e conseguentemente del Sig. Fontana, era quello di fare interrompere la gara per insufficienza del numero minimo di calciatori, e non perdere i contributi della Lega. Il Collegio osserva che nemmeno è ravvisabile l’ipotesi di forza maggiore, non sussistendo prova della violenza “cui resisti non potest” a carico del Sig. Fontana. Né sussistono i presupposti per l’eventuale applicazione dell’art.114 c.p., comunque non provati dall’incolpato. Pertanto, l’istanza deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale devono essere poste a totale 10 carico della parte istante e vengono liquidate nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, con il vincolo della solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede: a. Rigetta l’istanza di arbitrato con le relative domande spiegate dal Sig. Fontana Gaetano, perché infondate; b. condanna la parte istante a rifondere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio le spese del giudizio che liquida in complessive € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge; c. condanna la parte istante al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, con il vincolo della solidarietà; d. pone a carico delle parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi; e. dichiara incassati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza, con l’opinione dissenziente del prof. avv. Maurizio Cinelli, il 15.10.2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Guido Cecinelli F.to Maurizio Cinelli F.to Gabriella Palmieri FONTANA / FIGC Ad avviso dell’arbitro Maurizio Cinelli il ricorrente, signor Fontana, merita di essere prosciolto dall’illecito ascrittogli, con conseguente accoglimento del ricorso. Infatti, l’illecito ex art. 17 C.D.S., rappresentato da ‘il compimento, con qualsiasi messo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara’, di cui alla specie, doveva considerarsi già consumato a opera dei vertici della Società, quando, per motivi di diversa natura (da quelli futili, rappresentati dal finanziamento che la Società avrebbe perduto se la gara non fosse stata disputata, a quelli non futili – ma dei quali in nessun caso si sarebbe dovuto far carico ai giocatori e agli allenatori –, rappresentati dalle paventate gravi turbative dell’ordine pubblico che si sarebbero determinate se la gara, nonostante i disordini e le gravi minacce subite dai giocatori, anche quoad vitam non si fosse espletata, evocate con suggestione dal Questore, con l’avallo dei vertici della Società), i giocatori sono stati moralmente costretti, contro la loro volontà, a giocare la partita. D’altra parte non risulta che il Fontana abbia preso parte né al piano ideativo, né al piano esecutivo dell’operazione, attivata dai vertici della Società, di perseguire comunque la sospensione della partita; quanto agli accordi di sostituzione tra il Fusco e i giocatori, risulta agli atti che di questi il Fontana ha riferito come circostanza da lui appresa, non già come circostanza che lui stesso avesse concorso a determinare o avesse previamente concordata. Infine, è incontestato che egli, in quanto precedentemente squalificato, non è entrato negli spogliatoi prima della partita e che, durante essa, era in tribuna lontano da qualsiasi possibilità di contatto sia con i dirigenti che con il suo sostituto, signor Fusco, che si trovava in panchina. Quanto sopra, anche a non voler considerare che, dati l’indubbia situazione di pericolo e i doveri di protezione dei giocatori dai danni gravi alla persona (tanto più sensibili nel caso di specie, stante il coinvolgimento di soggetti di giovane età), che in via generale incombono sull’allenatore, la fattispecie, date le circostanze, avrebbe dovuto essere comunque inquadrata nell’ambito di applicazione dell’art. 54 c.p. F.to Maurizio Cinelli