CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 08/01/2015 – Equitazione s.r.l. sportiva dilettantistica E.N.G.E.A. /Comitato Olimpico Nazionale Italiano

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 08/01/2015 – Equitazione s.r.l. sportiva dilettantistica E.N.G.E.A. /Comitato Olimpico Nazionale Italiano IL COLLEGIO DI GARANZIA composto da prof. avv. Massimo Zaccheo - Presidente prof. avv. Valerio Pescatore - Relatore prof. avv. Roberto Carleo prof. avv. Lorenzo Casini prof. avv. Leonardo Ferrara - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 6/2014, avviato con ricorso presentato il 28/10/2014 dall’E.N.G.E.A. Equitazione S.r.l. Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Giardino, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), la Giunta Nazionale e l’ufficio Organismi sportivi DSA, EPS, AB del C.O.N.I., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Persichelli, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 352 del 16/9/2014, avente ad oggetto la conferma del provvedimento con il quale è stata disposta la nullità dell’iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche della ricorrente; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza dell’11/12/2014, l'avv. Edoardo Giardino per la ricorrente e l'avv. Stefano Persichelli per il resistente; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Valerio Pescatore. Ritenuto in fatto 1. Con deliberazione n. 352 del 16/9/2014, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. ha respinto il ricorso proposto dalla E.N.G.E.A. Equitazione S.r.l. Sportiva dilettantistica (di séguito ENGEA S.r.l.), il 24/6/2014, avverso il Provvedimento del Segretario Generale del C.O.N.I. n. 9/2014 dell’8/5/2014; provvedimento, con il quale è stata disposta la nullità delle seguenti iscrizioni al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (di séguito il Registro Nazionale): - la n. 199725, conseguita il 7/8/2013 da ENGEA S.r.l. (cod. fisc. 02713890925); - la n. 38841 e la n. 47765, conseguite, rispettivamente, il 18/6/2007 ed il 30/10/2007 dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali (cod. fisc. 02713890925) e dall’Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali (cod. fisc. 02713890925). 2. Con ricorso depositato il 28/10/2014, ENGEA S.r.l. ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport (di séguito il Collegio) l’annullamento della menzionata deliberazione n. 352, nonché dell’atto adottato dal C.O.N.I. il 22/9/2014 (avente ad oggetto «Engea Equitazione Sportiva Dilettantistica - ricorso avverso provvedimento n. 9/2014 dell’8 maggio 2014») e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. La ricorrente, premessi «profili afferenti l’ammissibilità» del ricorso, denuncia: (i) erroneità della deliberazione della Giunta Nazionale in ordine al primo motivo di ricorso del 24/6/2014, che a sua volta denunciava «Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, carenza motivazionale, illogicità ed irragionevolezza decisionale per travisamento dei presupposti di diritto e delle circostanze di fatto. Violazione dei principi del contraddittorio, di imparzialità e di neutralità amministrativa». ENGEA S.r.l. censura, innanzitutto, il fatto che la deliberazione impugnata non indichi la norma – legislativa, regolamentare o statutaria – ai sensi della quale è stata disposta la nullità delle iscrizioni al Registro Nazionale che la riguardano; con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento. Lamenta, inoltre, l’erroneità delle valutazioni svolte in fatto dalla Giunta del C.O.N.I., relative tra l’altro: alla natura della stessa ENGEA S.r.l. quale ‘soggetto di secondo livello’; al ruolo che essa svolge rispetto all’ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane (di séguito l’ASI) e ad altre associazioni dilettantistiche sportive che in passato risultavano aderenti all’Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali; all’identità del codice fiscale tra, da un lato, la società e, dall’altro, quest’ultimo Ente e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali; (ii) erroneità della deliberazione della Giunta Nazionale in ordine al secondo motivo di ricorso del 24/6/2014, che a sua volta denunciava «Violazione degli artt. 2-4-5-6-7-8-9-10 e 10 bis della l. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per irragionevolezza decisionale, errata valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa». Si censura, in particolare e tra l’altro, il fatto che la deliberazione impugnata nulla disponga in ordine al secondo motivo di ricorso. Carenza, questa, tanto più grave perché, per un verso, non consentirebbe di comprendere le ragioni per le quali è stata disposta la nullità, oltre che della iscrizione al Registro Nazionale n. 199725 (quella conseguita il 7/8/2013 da ENGEA S.r.l.), anche della n. 38841 e della n. 47765 (conseguite il 18/6 ed il 30/10/2007 dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali e dall’Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali). Sarebbe stato altresì violato il vincolo del termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 2, commi 2-4 della legge n. 241/1990. ENGEA S.r.l. rappresenta, infine, la gravità e l’irreparabilità del danno che le deriverebbe dai provvedimenti impugnati. 3. Con memoria difensiva del 19/11/2014 il C.O.N.I. ha chiesto il rigetto del ricorso, reputandolo infondato e strumentale e deducendo tra l’altro che: - sebbene la parte motiva della deliberazione impugnata sia «succinta», la premessa è ampiamente argomentata e consente ai destinatari del provvedimento «piena e chiara conoscenza dei riferimenti normativi e dei motivi posti a fondamento dello stesso»; - la normativa in esso richiamata evidenzierebbe che: (a) al Registro Nazionale possono essere iscritte esclusivamente società o associazioni sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), a Discipline Sportive Associate (DSA) ovvero a Enti di Promozione Sportiva (EPS); (b) a tali Enti non possono essere affiliate associazioni ‘di secondo livello’. La circostanza sarebbe stata comunicata il 16/12/2014 all’ASI, cioè, appunto, all’Ente di Promozione Sportiva che – quale soggetto al quale devono chiedere il riconoscimento ai fini sportivi le associazioni ‘di secondo livello’ – costituisce l’interlocutore istituzionale del C.O.N.I.; - il permanere della natura di associazione di secondo livello in capo ad ENGEA S.r.l., all’esito della trasformazione in società di capitali intervenuta il 10/4/2013, sarebbe confermato: dalla convenzione che ha stipulato con l’ASI il 28/11/2013, dalla quale si trarrebbe che la ricorrente «di fatto svolge l’attività istituzionale di ASI nel settore degli sport equestri così agendo da vero e proprio EPS»; dalla comunicazione del Presidente dell’ASI del 10/1/2014; dal fatto che nessuna delle comunicazioni di ENGEA S.r.l. o dell’ASI riferisce di attività sportiva in concreto svolta dalla ricorrente; - la ricorrente e gli altri soggetti giuridici dotati dello stesso codice fiscale sono diversi ed autonomi tra loro; - la deliberazione della Giunta non è stata impugnata dai tre Enti di Promozione Sportiva per il tramite dei quali ENGEA S.r.l. e, in precedenza, gli enti dotati del medesimo codice fiscale hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro Nazionale; - tale iscrizione ha carattere temporaneo, anche perché la sussistenza dei relativi requisiti è comunque soggetta alla verifica da parte del C.O.N.I.; - il termine per la conclusione del procedimento, qualora si reputasse applicabile la disciplina amministrativa, non avrebbe carattere perentorio. 4. La Segreteria del Collegio ha ricevuto comunicazione con la quale è stata informata, per conoscenza, del fatto che il 20/11/2014 ENGEA S.r.l. ha proposto al TAR Lazio un ricorso, vòlto ad ottenere l’annullamento dei medesimi atti oggetto del presente giudizio. Considerato in diritto 5. Si osserva, in primo luogo, che l’art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al Collegio la competenza a giudicare «le controversie relative agli atti e ai provvedimenti» del C.O.N.I.. Il quale, infatti, nulla ha eccepito rispetto all’ammissibilità del ricorso. Il Collegio rileva, inoltre, che la deliberazione n. 352 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., adottata il 16/9/2014, è stata impugnata con ricorso depositato il 28/10/2014: dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che tuttavia individua il dies a quo nella «pubblicazione della decisione impugnata». In proposito ENGEA S.r.l. ha dichiarato, nell’atto introduttivo, che la deliberazione della Giunta del C.O.N.I., «mai pubblicata», sarebbe stata «conosciuta dalla ricorrente in data 30.9.2014»; così come l’atto adottato dal C.O.N.I. il 22/9/2014, al pari «mai pubblicato», sarebbe stato conosciuto il successivo 30/9. In assenza di contestazioni da parte del C.O.N.I. circa tali dichiarazioni, il Collegio reputa il ricorso tempestivamente proposto. Si segnala agli organi competenti, peraltro, l’opportunità che tutti i provvedimenti che, emessi dal C.O.N.I. o dalle Federazioni, rientrino nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, ricevano comunque una ‘pubblicazione’, anche soltanto telematica: e ciò proprio per garantire certezza, anche in ordine al rispetto del termine di cui al menzionato art. 59, comma 1. 6. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio è innanzitutto chiamato a valutare la censura relativa alla «carenza motivazionale» della deliberazione della Giunta Nazionale impugnata, censura che riproduce quella già rivolta al provvedimento del Segretario Generale. 6.1. Secondo la ricorrente, gli atti con i quali è stata disposta la nullità delle iscrizioni al Registro Nazionale non individuano la norma che giustificherebbe l’adozione di tale provvedimento. Replica il C.O.N.I. che le premesse della deliberazione della Giunta Nazionale consentono la piena conoscenza dei riferimenti normativi e dei motivi posti a fondamento della decisione. In effetti, le premesse del provvedimento richiamano espressamente (pag. 1) le deliberazioni del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dell’11/11/2004 e n. 1394 del 19/6/2009, che hanno istituito e disciplinato il Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche; e segnatamente l’art. 3 delle ‘Norme per l’istituzione e funzionamento del Registro delle associazioni e società Sportive dilettantistiche’, contenute nell’allegato A/1 alla seconda di tali deliberazioni. Su questa disposizione si è, del resto, soffermata anche ENGEA S.r.l., nel ricorso, per denunciarne l’inconferenza. Si tratta di stabilire, pertanto, se le norme in essa contenute rilevino in questa controversia. 6.2. Il citato art. 3 prevede testualmente: - al comma 1, che «Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono associate»; - al comma 4, tra l’altro, che «La costituzione dell’associazione/società, nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento (...)»; - al comma 6, tra l’altro, che «Il CONI, attraverso gli uffici preposti, potrà procedere alla verifica della veridicità della dichiarazione di cui al comma 4 disponendo la revoca dell’iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero suo delegato. [...] Avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi allegando idonea documentazione probatoria. Esperito il ricorso con esito negativo, si procederà alla cancellazione della società/associazione sportiva dal sito del CONI»; L’art. 5, infine, stabilisce, al comma 1, che «Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che: (...) b) perdano i requisiti per l’iscrizione»; al comma 2, che «L’accertamento d’ufficio dell’errato inserimento del Codice Fiscale ovvero del numero di Partita IVA quando necessario, comporta la nullità dell’iscrizione». 6.3. Nel segnalare il tenore non inequivoco dell’art. 3, comma 1 delle ‘Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale’, il Collegio osserva che nella presente controversia non vengono in rilievo – e non soltanto perché nessuna delle parti li ha richiamati – i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 27/12/2002 n. 289, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, nonché dagli Enti di Promozione Sportiva. Assumono invece concreta rilevanza sia il presupposto dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, compresa quella didattica, sia i requisiti stabiliti dal C.O.N.I.. Ciò che si trae dal Provvedimento del Segretario Generale n. 9/2014 (nel quale è stato ‘considerato’, a pag. 3, che «la delega agli EPS al riconoscimento ai fini sportivi» non è conforme «alle disposizioni del CONI se le società e associazioni riconosciute non siano associazioni/società di base, bensì abbiano base federativa e svolgano attività sportiva e/o formativa sul territorio nazionale concorrenziale a quella esercitata dalle FSN o DSA di riferimento»); nonché nella deliberazione della Giunta Nazionale n. 352 (nella quale si è ‘avuto conto’, a pag. 2, che «il provvedimento di nullità era stato adottato poiché gli organismi di affiliazione sollecitati a fornire prove sia della regolare costituzione dell’affiliata che dell’attività sportiva e/o formativa svolta nell’ambito di competenza di ciascun Ente di Promozione Sportiva o non hanno risposto affatto oppure si sono limitati ad una generica attestazione di regolarità senza mai documentarla»). Il Collegio ritiene, pertanto, che la valutazione circa la legittimità del provvedimento impugnato imponga di verificare se l’esistenza, in capo alla ricorrente ENGEA S.r.l., dei requisiti appena indicati sia stata vagliata all’esito di un’adeguata fase istruttoria; della quale sia poi stato dato sufficientemente conto nella motivazione. All’esito di tale verifica non pare che la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 352 del 16/9/2014 sia adeguatamente motivata in ordine agli specifici profili richiamati: e proprio perché non risulta che l’istruttoria su di essi sia stata svolta nel modo più adeguato e completo. Di qui l’esigenza di ulteriori accertamenti di fatto, che inducono il rinvio alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. 6.4. Nel rispetto di tale disposizione, peraltro, il Collegio avverte l’esigenza di alcune precisazioni in ordine al principio cui il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi. Precisazioni, che interessano specificamente il ruolo che devono ricoprire le società e le associazioni sportive dilettantistiche che intendano ottenere l’iscrizione nel Registro Nazionale. In effetti, dal tenore letterale delle ‘Norme per l’istituzione e funzionamento’ di esso non sembrano trarsi riferimenti diretti alla configurazione di un presupposto negativo: un requisito, cioè, in ossequio al quale al soggetto che richiede l’iscrizione sia preclusa la natura di ente ‘di secondo livello’. È appunto per tale ragione che l’odierna ricorrente lamenta la carenza di una norma che preveda il relativo divieto. È innegabile, tuttavia, che anche dagli atti e dai documenti riversati in giudizio risulta che tale caratteristica sia stata specificamente menzionata nell’impugnata deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. (nel ‘preso atto’ di pag. 3) e nel provvedimento del Segretario Generale n. 9/2014 (a pag. 2 e, indirettamente, a pag. 3). Ed è altresì significativo che il 10/1/2014 il Presidente dell’ASI, nel riscontrare la comunicazione del 16/12/2013 della Direzione Territorio e Promozione dello Sport del C.O.N.I., di quel presupposto non ha contestato la rilevanza, limitandosi a negare la «presenza di una situazione di c.d. affiliazione di “secondo livello”». Il Collegio reputa al riguardo che anche – ma ovviamente non soltanto – questa circostanza sia indicativa dell’esistenza, nell’ordinamento sportivo, di un principio e di una corrispondente prassi applicativa, costantemente e generalmente rispettati dagli organi del C.O.N.I., dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Federazioni Sportive Nazionali; nonché dalle società e dalle associazioni sportive. Un principio ed una prassi nel rispetto dei quali le società e le associazioni sportive dilettantistiche si configurano necessariamente quali soggetti che, in modo diretto e/o attraverso propri tesserati, devono in concreto esercitare attività dilettantistica, compresa quella didattica, e non svolgere attività meramente organizzativa e associativa a beneficio di altri soggetti (in particolare società o associazioni). Ve ne è traccia, del resto, in atti di natura normativa del C.O.N.I.: da ultimo, per quanto non in vigore rispetto ai provvedimenti qui in esame, nella deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1525 del 28/10/2014, che ha approvato il nuovo ‘Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva’; il cui art. 23 prevede espressamente sanzioni per «l’organizzazione di attività da parte di associazioni di secondo livello e/o l’esistenza di rapporti organizzativi con Enti/Associazioni di secondo livello». Il Collegio è persuaso, quindi, che è anche alla luce di tale principio che devono essere correttamente intesi l’art. 3, comma 1 delle ‘Norme per l’istituzione e funzionamento del Registro Nazionale’ ed il requisito, in esso previsto, dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica (compresa quella didattica). La ratio di questa previsione, cioè, va rinvenuta anche nell’obiettivo di evitare che associazioni o società sportive dilettantistiche, anziché dedicarsi all’effettivo svolgimento dell’attività sportiva (e didattica), agiscano quali enti meramente associativi e svolgano un ruolo assimilabile a quello di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva ecc.: limitando la propria azione a raggruppare soggetti affiliati per coordinarne o organizzarne l’attività. Ne consegue che gli ulteriori accertamenti in fatto, ai quali è chiamata la Giunta Nazionale del C.O.N.I., devono mirare ad accertare quale sia stata e quale sia l’attività effettivamente svolta da ENGEA S.r.l.: nonché, in particolare, se essa abbia curato e curi, in concreto e direttamente, attività sportiva dilettantistica (compresa quella didattica), ovvero svolga cómpiti di tipo associativo, con ciò ponendosi, nella sostanza, in posizione antagonista rispetto a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate. Al di là, del resto, degli elementi documentali richiamati dalle parti, l’incertezza emerge dal contenuto dello stesso statuto della ricorrente: che nell’oggetto sociale (art. 2) prevede, tra l’altro, «la pratica e la propaganda dell’attività sportiva dilettantistica e ricreativa con particolare riguardo al settore dell’equitazione e della cinofilia», ma «pone» la società «come interlocutore con le associazioni/società affiliate al fine di fornire assistenza normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all’associazionismo in genere ed al settore sportivo equestre in particolare»; e, ancora, definisce sia la posizione dei «Tesserati» (quali soggetti «che fanno parte della Federazione Sportiva Nazionale e/o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. cui la società è affiliata») sia quella degli «Affiliati» (cioè «tutte le associazioni sportive dilettantistiche che chiedono l’affiliazione all’’E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” per le attività istituzionali contemplate nel presente articolo di questo statuto»). 6.5. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene che la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 352 del 16/9/2014 non contenga una motivazione sufficiente ad attestare la sussistenza, in capo ad ENGEA S.r.l., dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 1 e 6 delle ‘Norme per l’istituzione e funzionamento del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche’ e, segnatamente, del requisito che impone lo svolgimento di «attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica», inteso secondo quanto chiarito in precedenza. Ai sensi, pertanto, dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il Collegio rinvia il giudizio alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., affinché proceda ai conseguenti, ulteriori accertamento di fatto. 7. Tenuto conto della decisione assunta con riguardo al primo motivo di ricorso, il Collegio reputa di non doversi né potersi pronunciare sul secondo, che contesta la mancata decisione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. in ordine alle plurime violazioni del principio del giusto procedimento ad opera del Provvedimento del Segretario Generale n. 9/2014 dell’8/5/2014. Ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, infatti, l’accertamento dell’impossibilità di un dispositivo ‘diverso’ rende non pronunciabile l’annullamento del provvedimento amministrativo per vizi procedimentali. Poiché siffatta impossibilità si lega strettamente all’accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva di cui all’art. 3, commi 1 e 6, delle ‘Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche’, è da questo accertamento che occorre ripartire. 8. La peculiarità della specifica normativa applicabile alla controversia nonché, e soprattutto, l’esigenza di nuovi accertamenti in fatto emersa nel corso del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport giustificano l’integrale compensazione delle relative spese. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA - SEZIONE TERZA Accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso disponendo, a norma dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il rinvio alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., affinché proceda all’accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva di cui all’art. 3, commi 1 e 6, delle ‘Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche’, approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1394 del 19/6/2009. Dispone l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella sede del C.O.N.I., in data 11 dicembre 2014. Il Presidente F.to Massimo Zaccheo Il Relatore F.to Valerio Pescatore Depositato in Roma in data 8 gennaio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it