CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 03/03/2015 – Jacopo Faccioni/Commissione Sportiva Automobilistica Italiana/ACI/Davide Uboldi

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 03/03/2015 – Jacopo Faccioni/Commissione Sportiva Automobilistica Italiana/ACI/Davide Uboldi IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino - Presidente Vito Branca - Relatore Paola Balducci Giuseppe Andreotta Piergiorgio Maffezzoli - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 2/2015, sul ricorso datato 16/1/2015, proposto da - Faccioni Jacopo, nato a Forlì il 22/5/1987 ed ivi residente, Via R. Sarrottini n. 6, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, Via Dè Marchi n. 4/2, CONTRO - ACI Automobil Club d’Italia/Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo De Crescenzo ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Toscana n. 10, e NEI CONFRONTI DI - Uboldi Davide, nato a Saronno il 5/11/1973 e residente a Lomazzo, Via Lombardia n. 51, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Baroncini ed elett.te domiciliato presso lo studio di ques’ultimo in Milano, Via Cicognara n. 7; AVVERSO la decisione n. 1 dei dì 12/12/2014 – 16/1/2015 del Tribunale Nazionale di Appello ACI/CSAI con la quale il Giudice d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta da Faccioni Jacopo avverso la pronuncia del Collegio dei Commissari Sportivi ACI/CSAI del 26/10/2014; visti gli atti del giudizio, lette le difese prodotte dalle parti, udite le medesime nel corso dell’udienza del 19 febbraio 2015, osserva: Ritenuto in fatto A conclusione della “Gara 2” del Campionato Italiano Prototipi, svoltosi presso l’autodromo di Monza in data 26/10/2014, il pilota Uboldi Davide proponeva reclamo nei confronti del pilota Faccioni Jacopo chiedendo la verifica del motore “completo” dell’autovettura del medesimo Faccioni. All’esito della verifica effettuata in pari data dal Commissario Tecnico Delegato CSAI, le cui operazioni venivano descritte nei Verbali (in atti) nn. 10 e 12, il competente Collegio dei Commissari Sportivi, con decisione n. 17 del 26/10/2014, accoglieva il reclamo del concorrente n. 2 Uboldi Davide e disponeva l’esclusione dalla classifica della “Gara 2” del concorrente n. 1 Faccioni Jacopo “per vettura irregolare”. Avverso tale provvedimento, notificato contestualmente alla emissione, Faccioni Jacopo dichiarava, in calce allo stesso, di “ricorrere in appello”. Il gravame proposto dal Faccioni dava corso al giudizio di impugnazione avanti il Tribunale Nazionale d’Appello ACI/CSAI, nel corso del quale si costituivano l’appellante Faccioni Jacopo e l’appellato Uboldi Davide spiegando deduzioni, difese e contrapposte domande, e concludendo, per Faccioni: «l’accoglimento del ricorso con annullamento della decisione impugnata ed ogni conseguente statuizione»; per Uboldi: «… che venga rigettato il ricorso in appello del concorrente Jacopo Faccioni …». Con Decisione n. 1/15 dei dì 12.12.2014-17/1/2015 il Giudice d’appello adito respingeva l’impugnazione proposta dal Faccioni, confermando la pronuncia del Collegio dei Commissari Sportivi. Avverso tale pronuncia Faccioni Jacopo ha proposto ricorso avanti l’odierno Collegio, con atto del 16 gennaio 2015, “limitatamente al dispositivo” comunicato alle parti in data 17/12/204, con i motivi in detto atto illustrati, chiedendo l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rispristino della classifica della gara di Monza. Contro l’impugnazione proposta dal Faccioni si sono costituiti in giudizio, depositando separate memorie di costituzione, ACI/CSAI ed Uboldi Davide contestando in rito e nel merito il gravame proposto dal Faccioni e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo per i motivi ivi dedotti. Con atto definito “MOTIVI AGGIUNTI”, depositato in data 4/2/2015, Faccioni Jacopo ha poi provveduto ad integrare l’illustrazione dei motivi del primo ricorso, insistendo «nelle già spiegate conclusioni» e proponendo le domande istruttorie (CTU e prove testimoniali) indicate nel citato scritto difensivo, al quale si rimanda. Ai descritti “MOTIVI AGGIUNTI” ha replicato la difesa di ACI/CSAI, con “Note di Replica a Motivi Aggiunti” del dì 11/2/2015, contestando, sempre in rito e nel merito, l’ulteriore scritto difensivo della parte ricorrente ed insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni. Nel corso della pubblica udienza, tenutasi in data 19 febbraio 2015, alla quale ha presenziato anche il ricorrente Faccioni Iacopo, i difensori delle parti costituite hanno illustrato le proprie posizioni, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni e domande. In particolare, il difensore del ricorrente ha eccepito la tardività della memoria difensiva denominata “Note di Replica e Motivi Aggiunti” della parte ACI/CSAI, siccome prodotta tardivamente (11/2/2015) rispetto all’udienza di discussione, e pertanto in violazione dell’art. 60, 4° c., del Codice di Giustizia Sportiva. Considerato in diritto L’eccezione di inammissibilità Osserva preliminarmente il Collegio che, al fine di assegnare un corretto inquadramento sistematico alle questioni sottoposte al proprio vaglio, occorre affrontare il thema decidendum alla stregua del criterio della rilevanza delle eccezioni, e delle relative questioni, sollevate dalle parti nei propri scritti difensivi. In tale prospettiva assume carattere pregiudiziale l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso del Faccioni del 16/1/2015, sollevata dalla difesa della resistente ACI/CSAI con la memoria del 26/1/2015, e della ulteriore (ed analoga) eccezione contro i “MOTIVI AGGIUNTI” prodotti dalla difesa del Faccioni in data 4/2/2015, eccezione reiterata con lo scritto denominato “Note di Replica a Motivi Aggiunti”. Invero, ACI/CSAI eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto dal Faccioni in data 16/1/2015 avverso il mero dispositivo – comunicato in data 17/12/2014 – della Decisione assunta dal Giudice Federale d’Appello in data 12/12/2014, in violazione, pertanto, del disposto dell’art. 59, 1° c., del Codice di Giustizia Sportiva che dispone invece il termine di giorni trenta per la proposizione del gravame a far tempo “dalla pubblicazione della decisione impugnata”. Ed eccepisce, altresì, l’inammissibilità del successivo scritto denominato “MOTIVI AGGIUNTI” prodotto da parte ricorrente giacché non previsto dal codice di rito, il quale limita (art. 60, 4° c., CGS) ad una “memoria”, dal preciso contenuto riassuntivo, l’ulteriore attività difensiva delle parti prima dell’udienza di discussione. La difesa del Faccioni, nel contestare l’eccepita inammissibilità, afferma di aver impugnato il dispositivo, atteso il protrarsi (oltre il termine ex art. 59, 1° c., CGS) dei tempi per la pubblicazione della decisione di secondo grado, per non incorrere in decadenze e sulla scorta della conforme giurisprudenza di questo Giudice (Decisione n. 1/2015); nel corso dell’udienza ha ulteriormente illustrato la legittimità del ricorso avverso il dispositivo, anche con riferimento all’ordinamento processuale della federazione motoristica, e dei “MOTIVI AGGIUNTI” siccome divenuti (a suo dire) indispensabili a seguito della pubblicazione della decisione censurata e della compiuta conoscenza delle relative motivazioni. Ritiene il Collegio sul punto che, nonostante sia da definire improprio il sistema di impugnazione posto in essere dal ricorrente – ricorso (al buio) avverso il dispositivo ed esposizione dei motivi di gravame solo con atto successivo alla pubblicazione della pronuncia –, non possa tuttavia dichiararsi l’inammissibilità tout court del gravame del Faccioni. Al riguardo il Collegio preliminarmente rileva la non pertinenza del citato richiamo giurisprudenziale (CGS Decisione n. 1/2015) poiché l’impugnazione del dispositivo, nell’ivi descritto procedimento, è stata resa necessaria dal mancato rispetto, da parte della Commissione Federale d’Appello della Federazione Italiana Nuoto, dell’art. 29, 3° c., del Reg. Giust. FIN che ha di fatto esaurito «l’intero termine dato alla parte soccombente per impugnare». Nella fattispecie in esame, invece, l’art. 189 del Regolamento nazionale sportivo ACI/CSAI prevede espressamente che il termine di trenta giorni assegnato al TNA per «pronunciare il proprio giudizio» è da ritenere “ordinatorio” e non perentorio. Deve, pertanto, affermarsi che l’invocato (dal ricorrente) pronunciamento del CGS riguarda una ben diversa fattispecie e deve affermarsi inidoneo ad attribuire rilevanza alla posizione del ricorrente medesimo. A sostegno della quale intervengono, tuttavia, gli ordinari e generali principi processuali che regolano la materia delle impugnazioni e segnatamente il principio della «consumazione del diritto di impugnazione». Ritiene, invero, il Collegio che allo scritto difensivo denominato dal ricorrente “MOTIVI AGGIUNTI”, a prescindere dalla manifesta irrilevanza della prospettazione della tesi difensiva sul punto, deve essere attribuita la qualifica e la portata di un nuovo ricorso in sostituzione del precedente, all’evidenza viziato. Esaminando, infatti, tale scritto si osserva che lo stesso, al di là dell’espediente difensivo meramente nominalistico della qualificazione di (non previsti) “MOTIVI AGGIUNTI”, riveste la struttura di un vero e proprio ricorso introduttivo nei cui confronti il Collegio deve atteggiarsi alla stregua del costante orientamento di autorevole giurisprudenza di legittimità: il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo (Cass. Civ. 3/9/2014 n. 18064; Cass. Civ. 17/5/2013 n. 12113; Cass. Civ. 12/4/2011 n. 8306). Orbene, nella fattispecie che occupa l’odierno Giudice, i c.d. “MOTIVI AGGIUNTI” (rectius il nuovo ricorso) sono stati prodotti dalla parte ricorrente in data 4/2/2015 e, pertanto, tempestivamente, ex art. 59, 1° c., CGS, in relazione alla pubblicazione della Decisione del TNA ACI/CSAI avvenuta in data 16/1/2015. Deve, pertanto, ritenersi, solo all’esito del superiore percorso argomentativo e non alla luce delle deduzioni del ricorrente, ammissibile il Ricorso del Faccioni e procedersi all’esame delle ulteriori difese delle parti, ivi comprese le “Note di Replica a Motivi Aggiunti” della difesa di ACI/CSAI, stante l’infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata in udienza dalla difesa del ricorrente Faccioni giacché il tempo di detto scritto difensivo è dipeso esclusivamente dall’irrituale deposito dei “MOTIVI AGGIUNTI” da parte del ricorrente medesimo. Le eccezioni di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente e le ulteriori eccezioni nel merito Dal combinato esame degli scritti difensivi del ricorrente, ut supra descritti, emerge come lo stesso lamenti la reiterata violazione del proprio diritto di difesa ed all’integrità del contraddittorio, censurando la Decisione impugnata per non aver adeguatamente apprezzato le doglianze svolte in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 171 e segg. del Regolamento Nazionale Sportivo ACI/CSAI, doglianze che vengono riproposte in questo grado di giudizio. Si tratta, in buona sostanza, di una serie di censure che ruotano intorno ad un unico tema: l’asserita impossibilità per il Faccioni di svolgere compiutamente la propria attività difensiva nella fase (dallo stesso ritenuta) cruciale della verifica della propria autovettura. Le difese dei resistenti ACI/CSAI ed Uboldi Davide hanno contestato tale assunto ed hanno concluso per l’assoluta legittimità dell’iter ante ed intraprocessuale, deducendo l’infondatezza delle domande proposte ex adversis. Tale definito il quadro delle reciproche posizioni delle parti, il Collegio, esaminate le specifiche risultanze delle varie fasi che hanno distinto la fattispecie sottoposta al proprio esame, ritiene che sul punto non possano trovare accoglimento alcuno le doglianze del Faccioni. Invero, la contestata Decisione n. 17/2014 del Collegio dei Commissari Sportivi ACI/CSAI trova il proprio fondamento nelle indiscutibili risultanze del «Verbale 10 – verifiche su reclamo post Gara 2 Campionato Italiano Prototipi», eseguito, in data 26/10/2014, dal Commissario Tecnico Delegato CSAI, Di Massa Giandomenico. In detto “Verbale” si afferma, infatti, che «su mandato del Collegio dei Commissari Sportivi sono state sottoposte a verifica tecnica le vetture n. 1 e 2 dei Concorrenti Faccioni Jacopo e Uboldi Davide in seguito al reclamo del numero 2 avverso il numero 1 in particolare “Motore Completo”» e l’esito di tali verifiche ha dato i seguenti risultati: «La vettura numero 2 (Uboldi n.d.r.) è risultata conforme alla fiche d’omologazione. La vettura n. 1 del concorrente Faccioni Jacopo non è risultata conforme ai seguenti particolari … Entrambe le misure sono state ripetute su punti diversi della testata e su cilindri diversi». Ed ancora il “Verbale” descrive una conclusiva circostanza che esclude ogni rilevanza e legittimità alle doglianze ex post del ricorrente: «Alle verifiche erano presenti il Commissario Tecnico Turri Paolo, il Concorrente Faccioni Jacopo lic. 222522 carta d’identità AR 2555233 ed il suo meccanico NALDI Terzo che hanno accettato le misure ed i metodi di misura». Sul punto il TNA, con la sentenza n. 1/2015, ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, facendo espresso richiamo al citato “Verbale” il cui contenuto, con la descrizione dei fatti ivi rappresentati, non appare superabile delle successive censure del Faccioni, che risulta peraltro averne avuto piena e contestuale contezza. Deve, pertanto, rilevarsi che correttamente il TNA, con la sentenza n 1/2015, ha valutato il fatto come risultante dalle specifiche emergenze processuali ed ha correttamente valutato la inidoneità delle censure del Faccioni a superare dette emergenze. Ad avviso del Collegio le violazioni dedotte dal ricorrente, ancorché non meritevoli di tutela, trovando comunque fondamento nell’ambito «della qualificazione di un fatto o di una condotta alla stregua di una determinata disciplina normativa», involgono «un profilo certamente deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. Infatti nel momento in cui si afferma o si nega che una determinata condotta corrisponda o meno ad una certa, astratta fattispecie normativa, si richiede espressamente una attività di interpretazione delle legge; con la conseguenza che, ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva» (Collegio di Garanzia dello Sport/Sezioni Unite – Decisione n. 4 del 6/2/2015). Tuttavia, nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, se è corretto affermare che ben può valutarsi, da parte del Giudice di legittimità, l’esistenza di una violazione di legge o di un vizio di motivazione (pur già escluso ut supra), sindacando «le qualificazioni giuridiche adottate nel provvedimento impugnato; e nell’esercizio del suo potere di qualificazione in diritto dei fatti … pervenire ad una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito», è altrettanto corretto affermare che «tale qualificazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto (cfr. Cass., Sez. I, 17.4.2007, n. 9143)» (cfr. Decisione CGS SS.UU. n. 4/2015, cit). Alla luce di tale principio, che l’odierno Giudice ritiene di far proprio anche in considerazione della precisa ed indiscussa natura di giudice di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport, ex art. 54, 1° c., CGS, e dei relativi limiti di indagine, il sindacato di legittimità invocato dal ricorrente non può trovare accoglimento, non ravvisandosi alcuna violazione di legge ovvero alcun vizio di omessa o insufficiente motivazione nella impugnata decisione. Detto pronunciamento risulta, altresì, implicitamente ispirato al rispetto del principio fissato in materia di preclusioni dall’art. 37, 6° c., del Codice della Giustizia Sportiva, laddove il più volte citato “Verbale 10” consente di poter affermare la veridicità dei fatti ivi riferiti e certificati. Sempre alla luce del riferito principio e dei generali principi in materia di scrutinio di legittimità, come rinvenienti dall’assetto processuale previsto dagli artt. 360 e segg. del Codice di Procedura Civile, alcun ingresso possono poi trovare le ulteriori domande, spiegate dalla difesa del Faccioni, che attengono al merito della controversia (prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio), le quali devono essere dichiarate – all’evidenza – improponibili ed inammissibili. All’uopo il Collegio ritiene, altresì, di segnalare che l’eccepito vizio è configurabile «soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento». (Cass. Civ. SS.UU. n. 24148/2013). Ma l’eccepito vizio non è invece configurabile «quando ci sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo (il giudice di merito n.d.r.) attribuiti agli elementi deliberati, risolvendosi, altrimenti, il motivo del ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo teso all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione» (Cass. SS.UU., cit.). Coerentemente con tale principio, al quale si ritiene di dover aderire in toto attesa la già definita natura di giudice di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport, all’odierno Giudice non è, pertanto, consentita la “nuova pronuncia sul fatto” richiesta dal ricorrente, non essendo, in ogni caso, rinvenibile nella decisione impugnata profili di illegittimità rappresentati dalla adeguata incidenza causale di una manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti imputabile al giudice di merito (Cass. Civ. n. 347 del 10/1/2014). La complessità delle questioni trattate e l’esigenza di un diffuso intervento argomentativo da parte dell’odierno Collegio inducono a ritenere l’esigenza di compensare le spese di giudizio. Il Collegio di Garanzia dello Sport adito, P.Q.M. Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 19 febbraio 2015. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Vito Branca Depositato in Roma in data 3 marzo 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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