CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 05/05/2015 – U.S. Forcoli Valdera 1921 ASD/Federazione italiana Giuoco Calcio/ SSD Atletico Piombino ARL
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 05/05/2015 – U.S. Forcoli Valdera 1921 ASD/Federazione italiana Giuoco Calcio/ SSD Atletico Piombino ARL
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da
Mario Sanino - Presidente
Vanda Giampaoli - Relatrice
Vito Branca
Vincenzo Ioffredi
Piergiorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2015 presentato, in data 17 aprile 2015, dall’U.S. Forcoli Valdera 1921 ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani e dall’avv. Federico Menichini,
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti e dall’avv. Stefano La Porta, e la SSD Atletico Piombino ARL, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Pellegrini,
per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale presso la F.I.G.C. – C.R. Toscana, di rigetto del ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. che ha disposto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a danno della società ricorrente per non avere la stessa impiegato nel corso della gara almeno un calciatore classe ’96;
visti il ricorso e gli allegati;
vista la memoria di costituzione della Federazione italiana Giuoco Calcio;
vista la memoria di costituzione della SSD Atletico Piombino ARL;
visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla difesa della parte ricorrente in data 4 maggio 2015;
vista la presa d’atto della suddetta rinuncia al ricorso formalizzata dalla difesa della SSD Atletico Piombino S.r.l. in data 5 maggio 2015;
visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il relatore, avv. Vanda Giampaoli;
considerato che la rinuncia al ricorso, secondo i principi generali, determina l’estinzione del procedimento;
P.Q.M.
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2015.
Il Presidente F.to Mario Sanino
Il Relatore F.to Vanda Giampaoli
Depositato in Roma in data 5 maggio 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face