CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 06/05/2015 – Mario Macalli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/ altre società Lega Pro

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 06/05/2015 – Mario Macalli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/ altre società Lega Pro IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio - Relatore prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2015, presentato, in data 15 gennaio 2015, dal rag. Mario Macalli, presidente del Consiglio Direttivo della Lega Pro, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), le società componenti l’organico della stagione sportiva in corso 2014/2015 (60 clubs in totale), nonché le società componenti l’organico della stagione sportiva già conclusa 2013/2014, poi retrocesse o promosse nei rispettivi campionati (22 clubs), per l’annullamento della delibera del 15 dicembre 2014, assunta dall’assemblea della Lega Pro riunitasi in pari data, in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2014; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 15 aprile 2015, gli avvocati: Cesare Di Cintio e Federica Ferrari per il ricorrente, rag. Mario Macalli; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; prof. Giuseppe Niccolini, per le costituite Società A.C. Pavia s.r.l., A.C. Prato s.p.a., Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; avv. Gianmaria Daminato per la costituita Società F.B.C. Unione Venezia s.r.l.; nonché l’avv. Giampaolo Sonaglia, quale Procuratore Nazionale dello Sport, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore cons. Dante D’Alessio; Ritenuto in fatto 1.- Il rag. Mario Macalli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Lega Pro, ha impugnato, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, la delibera, in data 15 dicembre 2014, con la quale l’Assemblea della Lega non ha approvato il bilancio, al 30 giugno 2014, dell’esercizio 2013-2014 (al punto 4 dell’ordine del giorno). Il rag. Macalli, dopo aver ricordato che sono stati ammessi al voto dal Presidente dell’Assemblea, prof. avv. Sandulli, 67 club e che la delibera di approvazione del bilancio ha avuto 25 voti favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti, ha sostenuto che il voto negativo sull’approvazione del bilancio deve trovare fondamento e giustificazione in una irregolarità nella redazione del documento contabile da imputare agli amministratori, in un difetto di trasparenza o di veridicità dei dati esposti o in errore nella predisposizione del conto economico, mentre, nella specie, il bilancio non è stato approvato esclusivamente per ragioni politiche e per sfiduciare la Presidenza. 2.- Al ricorso si sono opposte le società A.C. Pavia, A.C. Prato e Catanzaro Calcio 2011 che hanno sostenuto la carenza di legittimazione attiva del rag. Macalli, il mancato rispetto dell’art. 15 dello Statuto della Lega Pro e, comunque, l’intrinseca infondatezza della domanda. 2.1.- Al ricorso si è opposta anche la società F.B.C. Unione Venezia che ha sostenuto il difetto di legittimazione attiva del rag. Macalli, l’omesso rispetto dell’art. 15 dello Statuto della Lega Pro e l’infondatezza della domanda, anche perché è stato chiesto l’annullamento di una delibera negativa. 3.- Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., quale organo di vertice dell’ordinamento calcistico nazionale, anche al fine di offrire al Collegio di Garanzia eventuali chiarimenti sulla vicenda. 4.- Alla pubblica udienza del 15 aprile 2015, presenti i procuratori delle parti costituite, nonché il rappresentante della Procura del CONI, la questione è stata trattenuta in decisione. Considerato in diritto 1.- Prima di passare all’esame del merito del ricorso proposto dal rag. Macalli, il Collegio deve affrontare alcune questioni di natura preliminare. 2.- Nella memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione il procuratore del ricorrente ha eccepito l’inammissibilità delle costituzioni avversarie. Dopo aver ricordato che l’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, per la costituzione della parte intimata, il termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso, il ricorrente ha rilevato che, nella specie: - il ricorso è stato notificato alle controparti il 14 gennaio 2015; - il termine che avevano le parti intimate per costituirsi scadeva il 24 gennaio 2015; - non ha ricevuto, entro il predetto termine (né successivamente), la memoria di costituzione delle società A.C. Pavia, A.C. Prato e Catanzaro Calcio 2011 (trasmessa alla ricorrente solo dalla Segreteria del Collegio di Garanzia); - la memoria di costituzione della F.B.C. Unione Venezia è stata inviata all’indirizzo PEC dei legali domiciliatari il 5 febbraio 2015, dodici giorni oltre il termine massimo consentito per la costituzione. 3.- Al riguardo, il Collegio deve osservare che, con riferimento ai termini concessi alle parti intimate per far valere in giudizio le proprie ragioni, il Codice di Giustizia Sportiva prevede: a) all’art. 59, comma 5, che «la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute…»; b) all’art. 60, comma 1, che «la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, fermo quanto previsto per l’eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente»; c) all’art. 60, comma 4, che «nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento». Per effetto di tali disposizioni, la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59 hanno la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, possono proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, hanno facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive. 3.1.- In proposito, il Collegio, vista la diversa natura dei termini dettati dalle suindicate disposizioni, ritiene che: a) il termine di cui all’art. 59, comma 5, previsto per la proposizione del ricorso incidentale, sia perentorio, trattandosi di un termine per la proposizione di una azione (anche se tale azione è proposta a seguito della proposizione del ricorso principale), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile un ricorso incidentale proposto oltre il suddetto termine; b) il termine di cui all’art. 60, comma 4, previsto per la presentazione di memorie e istanze conclusive, ha natura decadenziale, nel senso che non è consentito alle parti di presentare memorie o istanze ulteriori a partire dal termine di 10 giorni dalla data fissata per la trattazione in udienza della questione, con la conseguenza che il collegio giudicante non può tenere conto di eventuali memorie o istanze tardive; c) il termine di cui all’art. 60, comma 1, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, essendo posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell’udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimate (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli), può essere considerato invece un termine ordinatorio perché il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale di cui alla precedente lettera a) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4. 3.2.- In conseguenza devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate in proposito dalla parte ricorrente. 4.- Il ricorrente rag. Macalli ha sostenuto che la costituzione in giudizio delle società A.C. Pavia, A.C. Prato e Catanzaro Calcio 2011 deve ritenersi inammissibile anche perché non ritualmente comunicata e perché conosciuta attraverso la trasmissione operata solo dalla Segreteria del Collegio di Garanzia. Ma anche tale eccezione deve essere respinta. Lo scopo della disposizione dettata dal già citato art. 60, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui la parte intimata deve trasmettere al ricorrente la memoria di costituzione depositata al Collegio di Garanzia, è, infatti, quello di consentire la sicura conoscenza da parte del ricorrente dell’avvenuta costituzione in giudizio della parte intimata e del contenuto delle difese da questa prodotte. Tale scopo, nella fattispecie, è stato comunque sicuramente raggiunto attraverso l’avvenuta comunicazione da parte della Segreteria del Collegio di Garanzia dell’avvenuta costituzione delle parti intimate ed attraverso la trasmissione delle relative memorie. Il ricorrente ha avuto quindi sicura (e tempestiva) conoscenza degli atti difensivi e non può quindi dolersi di eventuali vizi della comunicazione posta a carico della parte intimata. 5.- Il Collegio ritiene a questo punto di dover esaminare l’eccezione, sollevata da tutte le parti intimate, di inammissibilità del ricorso davanti al Collegio di Garanzia a causa dell’omesso rispetto dell’art. 15 dello Statuto della Lega Pro. 5.1.- L’eccezione non è fondata. L’art. 9, comma 15, dello Statuto della Lega Pro, al quale evidentemente si riferiscono le società intimate, detta la disciplina per i reclami contro la validità delle Assemblee della Lega e delle relative deliberazioni, stabilendo che «può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale, secondo le disposizioni dell’ordinamento sportivo, da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata entro 24 ore dalla chiusura dei lavori» ed, inoltre, che «le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della deliberazione oggetto di reclamo». La suddetta disposizione prevede quindi che le deliberazioni adottate dall’Assemblea possano essere impugnate solo dalle società presenti alla stessa, secondo le regole indicate, o da quelle che non hanno partecipato all'Assemblea, con il diverso procedimento pure indicato. Non è invece prevista né disciplinata la possibile impugnazione da parte di soggetti diversi. Ritiene al riguardo il Collegio di Garanzia che la mancata previsione di una possibile impugnazione delle determinazioni assembleari, da parte del Presidente del Consiglio direttivo della Lega, non rendeva possibile l’impugnazione endofederale della stessa con il rispetto delle disposizioni (anche procedurali) dettate. Non essendo tale deliberazione impugnabile davanti agli organi della giustizia endofederale non può essere tuttavia esclusa la possibile impugnazione della stessa davanti al Collegio di Garanzia dello Sport al quale è assegnata, dal Codice della Giustizia Sportiva, la funzione di decidere, all’interno dell’ordinamento sportivo, le controversie sulle decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale. 6.- Ciò premesso, il Collegio ritiene tuttavia che il ricorso proposto dal rag. Macalli debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Anche a voler ammettere che il Presidente del Consiglio Direttivo della Lega possa impugnare le determinazioni assunte dall’Assemblea dei soggetti associati, dai quali trae legittimazione la sua posizione soggettiva, se ritenute lesive del suo status e delle sue prerogative, nella fattispecie tuttavia il ricorso proposto deve ritenersi comunque inammissibile, per carenza di interesse, perché la mancata approvazione del bilancio consuntivo, come ha affermato nella sua memoria la società Unione Venezia, costituisce un atto di natura amministrativa a contenuto negativo che non determina, in via automatica, per l’assenza di specifiche disposizioni in materia, conseguenze che incidono sulla posizione soggettiva del ricorrente. Infatti, la mancata approvazione del bilancio consuntivo determina solo la necessità di riproporre la delibera di approvazione del bilancio, eventualmente emendato dai possibili vizi (se riscontrati), in una successiva Assemblea. Mentre giuridicamente non può darsi a tale mancata approvazione il valore di un atto formale di sfiducia nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il rag. Macalli non ha quindi interesse all’annullamento della delibera di mancata approvazione del bilancio, e ciò a prescindere da ogni considerazione sulle ragioni (politiche o tecniche) che hanno determinato tale mancata approvazione, trattandosi di un atto negativo dall’eventuale annullamento del quale non può conseguire l’approvazione dello stesso bilancio. 7.- Non costituisce, invece, oggetto di questo giudizio, ma dell’altro giudizio proposto dalle società Tuttocuoio 1957 San Miniato ed altre, trattato nella stessa udienza, la questione riguardante gli effetti che si determinano sul corretto funzionamento della Lega Pro (e dei suoi organi direttivi) a seguito dalla mancata approvazione del bilancio oltre il termine fissato dallo Statuto nonché gli effetti della mancata convocazione di una nuova Assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio. 8.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 aprile 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 6 maggio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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