CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 18/05/2015 – U.S.D. Feltrese Prealpi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Veneto Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 18/05/2015 – U.S.D. Feltrese Prealpi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Veneto Lega Nazionale Dilettanti IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Seconda Sezione composta da Attilio Zimatore - Presidente Francesco Delfini - Relatore Ferruccio Auletta Ermanno De Francisco Oreste Michele Fasano - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2015, presentato, in data 9 marzo 2015, dalla società U.S.D. Feltrese Prealpi (di seguito anche “Feltrese”) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il C.R. Veneto della L.N.D., nonché contro la società A.S.D. Union San Giorgio – Sedico (di seguito anche “S. Giorgio”) per l’annullamento della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Veneto della LND (pubblicata sul C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2015), con la quale è stato respinto il ricorso della predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato (pubblicata sul C.U. n. 45 del 26 novembre 2014) con cui, in accoglimento del reclamo proposto in primo grado dalla ASD Union San Giorgio Sedico, è stata inflitta alla società ricorrente la punizione della perdita della partita A.S.D. Union San Giorgio – U.S.D. Feltrese Prealpi del 16 novembre 2014, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015 – girone B, con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione aggiuntiva di un punto di penalizzazione in classifica; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 13 maggio 2015, gli avvocati: Michele Cozzone per la ricorrente, U.S.D. Feltrese Prealpi; Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore Francesco Delfini; Ritenuto in fatto Secondo quanto riferito nel ricorso introduttivo del giudizio in data 9 marzo 2015, presentato dalla Feltrese, la società San Giorgio, con atto in data 17 novembre 2014, adiva il giudice sportivo presso il comitato regionale veneto FIGC per denunciare che, nella partita disputata il giorno precedente 16 novembre 2014, la squadra avversaria Feltrese, che aveva perso l'incontro per 0 -1, non aveva utilizzato, a partire dal 24º minuto del primo tempo, almeno un giocatore nato dopo il 1 gennaio 1996, in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di campionato di eccellenza. Con decisione pubblicata in data 26 novembre 2014 il primo giudice accoglieva il ricorso della San Giorgio e comminava alla Feltrese la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, e quella di un punto di penalizzazione in classifica e dell'inibizione sino al 27 dicembre 2014 del dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Scariot. Tale decisione veniva impugnata innanzi alla corte sportiva d'appello territoriale che, con il provvedimento qui impugnato, respingeva il reclamo confermando tutte le sanzioni inflitte alla Feltrese, tra cui quella della penalizzazione di un punto in classifica, limitatamente alla quale è stato presentato il presente ricorso. Nel proprio atto, la Feltrese lamenta, sotto il profilo della violazione o erronea applicazione di norme di diritto, l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, non prevista dal comunicato ufficiale numero 1 del 3 luglio 2014 del comitato regionale veneto, che disciplinava, al paragrafo A/1, il “ campionato di eccellenza”. Sostiene dunque la ricorrente che tale sanzione non risulterebbe tassativamente prevista dall’ordinamento sportivo e che il richiamo di un principio di afflittività della sanzione, contenuto nella motivazione della decisione impugnata, sarebbe erroneo, chiedendosi conseguentemente l'annullamento della decisione di secondo grado nella parte in cui ha confermato la sanzione del punto di penalizzazione in classifica a carico della Feltrese. La resistente FIGC si è costituita con memoria in data 18 marzo 2015, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso della Feltrese e la condanna della ricorrente alle spese di lite, sottolineando che l'articolo 17 del codice di giustizia sportiva (CGS) della FIGC prevede anche la possibilità che alla "sconfitta a tavolino" si accompagni un’ulteriore sanzione per il caso, come quello in discussione, in cui, avendo la società incolpata già perduto sul campo la partita, la predetta sanzione della “sconfitta a tavolino” si riveli priva di afflittività, ovvero del tutto inefficace. Considerato in diritto Ritiene il collegio che la decisione impugnata - seppur non analiticamente motivata - non possa essere censurata per aver confermato una sanzione, a carico della ricorrente, che non fosse prevista dall'ordinamento sportivo di riferimento. In particolare, se si può convenire con quanto evidenziato dalla difesa della Feltrese, che ha sottolineato che del principio di afflittività si fa menzione nel codice di giustizia sportiva della FIGC essenzialmente per la determinazione temporale dell'esecuzione della sanzione irrogata, tuttavia nel caso deciso si deve escludere che sia stata applicata una sanzione non prevista da apposita norma dell'ordinamento sportivo. Nella discussione orale la difesa della ricorrente ha correttamente indicato nell’art. 17, co. 5, CGS FIGC la norma che considera la fattispecie concreta verificatasi, e cioè la partecipazione alla gara di calciatori che non vi avrebbero potuto prendere parte (lett. a). Tuttavia non può seguirsi l’ulteriore prospettazione che tale comma quinto la disciplini di per sé in modo autonomo e con rapporto di specialità ed esclusività rispetto al comma 1. Il comma cinque dell’art. 17 richiama infatti implicitamente, come evidenziato dalla difesa della FIGC nella discussione, il comma 1 con cui si apre il medesimo articolo, la cui prima parte dispone: <>. Non solo la collocazione sistematica del primo comma, in apertura dell’art. 17, ma altresì la circostanza che in esso si indichi analiticamente in cosa consista la perdita della gara, dettagliandone i punteggi da applicare, rende evidente che il comma cinque si limita a descrivere la fattispecie particolare entro la quale ricade il nostro caso, ma, quanto a disciplina, rinvia necessariamente al primo comma, non prevedendo in alcun modo come la punizione sportiva della perdita della gara si atteggi nel punteggio. Ed allora, dovendosi guardare, quoad disciplinam, al primo comma, deve rilevarsi che in esso è esplicitamente “fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1”. Codesta ultima norma del CGS FIGC, così richiamata, prevede: “Doveri e obblighi generali. 1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (…)” e la sanzione per la sua violazione è prevista nel successivo comma 6 che prevede: “6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1”. A sua volta, l’art. 18, co. 1, prevede: “Sanzioni a carico delle società. 1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: (…) g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente (…). Così ricostruita a sistema la disciplina, la decisione della corte di secondo grado della FIGC non può essere censurata sotto il profilo di legittimità, al quale questo Collegio ex art. 54, 1° c., CGS, deve limitare la propria indagine. Ed invero, il comunicato ufficiale relativo al campionato di eccellenza chiariva, quale motivazione dell'obbligo di impiego di calciatori di giovane età, pacificamente violato dalla Feltrese, “l'intento di perseguire una maggiore valorizzazione dei divari e attuare una sana politica del risparmio”: si tratta dunque di interesse di carattere generale e inderogabile, il cui mancato rispetto contrasta con il canone di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis co. 1 CGS cit. Il comunicato ufficiale n. 1 del 3 luglio 2014, quale norma subprimaria dell’ordinamento sportivo FIGC, non aveva dunque il compito di innovare l'apparato sanzionatorio previsto dalle norme primarie - e così dal codice di giustizia sportiva - bensì quello più limitato di prevedere la disciplina imperativa della partecipazione al campionato di eccellenza, facendo rinvio implicito alle norme primarie per l'eventuale violazione dei precetti, ivi contenuti, volti a dettagliare (quanto all’età) la fattispecie di “posizione irregolare” dei calciatori, regolata in via generale dall'articolo 17 CGS sopra richiamato. Nel caso concreto, la finalità della prescrizione di necessario inserimento nella rosa dei calciatori di giovani atleti rende dunque la violazione della medesima rilevante anche rispetto alla citata norma generale di cui all'art. 1 bis. co. 1, CGS (richiamato, come si è detto, dall'articolo 17 co. 1). Va aggiunto infine - pur ritenendo questa corte che la determinazione in concreto del quantum della sanzione, se sia stata fatta corretta applicazione delle norme interne che la prevedono, e della qualità della stessa, debba essere tendenzialmente lasciata alle singole giustizie domestiche delle federazioni - che la penalizzazione in classifica è stata limitata, dalla corte di secondo grado della FIGC, al minimo edittale di un punto, verosimilmente per salvaguardare non già un principio di afflittività della sanzione, quanto quello dell’effettività della medesima e di eguaglianza di trattamento. E’ evidente infatti, da un lato, che nel caso concreto la perdita a tavolino della partita sarebbe stata di pressoché nulla effettività rispetto alla società ricorrente Feltrese, che aveva già perso sul campo l'incontro, mentre, per altro verso, l'applicazione esclusiva di tale sanzione indurrebbe una ingiustificata diseguaglianza rispetto al caso in cui la stessa fosse inflitta a chi avesse in precedenza vinto sul campo la partita. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro duemila (2.000,00) oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 maggio 2015. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Francesco Delfini Depositato in Roma in data 18 maggio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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