CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 16 del 03/06/2015 – Basket Juvecaserta s.r.l./ Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 16 del 03/06/2015 – Basket Juvecaserta s.r.l./ Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione composta da Vito Branca - Presidente Vincenzo Ioffredi - Relatore Guido Cecinelli Pier Giorgio Maffezzoli Angelo Maietta - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2015, presentato, in data 20 marzo 2015, dalla società Basket Juvecaserta s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cicala e dall’avv. Enrico Cassì, contro la Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Paola Vaccaro, per l’annullamento della delibera n. 347/2015, adottata dal Consiglio Federale della predetta Federazione, con la quale è stata comminata alla società ricorrente la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva in base alle risultanze del verbale della COMTEC; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 5 maggio 2015, gli avvocati: Stefano Cicala ed Enrico Cassì per la ricorrente, Basket Juvecaserta s.r.l.; Guido Valori e Paola Vaccaro, per la resistente Federazione Italiana Pallacanestro - F.I.P.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Vincenzo Ioffredi; Ritenuto in fatto Il Consiglio Federale n. 5 della F.I.P., in data 21.02.2015, adottava delibera n. 347/2015 con la quale, ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalla Commissione Tecnica di Controllo della stessa Federazione (che rilevava come la ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo previsto dall’art. 21, lett. E, comma 23, del Regolamento Esecutivo – sett. prof. della FIP, poiché effettuava il pagamento delle ritenute IRPEF relative al mese di ottobre 2014 solo in data 24.12.2014, laddove il termine ultimo, comprensivo del termine di giorni 5 di cui all’art. 25, IV comma, scadeva il 23.12.2014), disponeva 1 punto di penalizzazione, a carico del sodalizio Basket Juvecaserta, da scontarsi nel campionato 2014/2015. Avverso la predetta delibera ricorre la srl Basket Juvecaserta con tre motivi di ricorso, successivamente integrati da memoria e motivi aggiuntivi, che possono essere così riassunti: a) Violazione dell’art. 52, comma 4, dello Statuto della Federazione italiana Pallacanestro – difetto di motivazione, inesistente o comunque insufficiente – violazione del principio del contraddittorio. Con detto motivo, in particolare, lamenta la ricorrente la violazione del principio del contraddittorio, non avendo il Consiglio Federale interpellato la ricorrente prima della delibera con la conseguenza della mancata disamina dei fatti con riferimento a quanto verificatosi; la mancata specificazione dei componenti il Consiglio Federale, con la conseguente mancata possibilità di verificarne il quorum deliberativo. Nel primo motivo di ricorso la ricorrente offre una ricostruzione dei fatti evidenziando, in particolare, come il tardivo pagamento delle ritenute IRPEF, tramite modello F/24, era dovuto a circostanze fortuite da attribuire all’Istituto Bancario all’uopo delegato. b) Violazione dei principi generali di Giustizia Sportiva ed in particolare dell’art. 16, comma 4, del Regolamento di Giustizia F.I.P. Con detto motivo la ricorrente lamenta la violazione della normativa sopra richiamata, di cui al Regolamento di giustizia, che prevede che le sanzioni della penalizzazione di punti in classifica si applicano solo qualora venga accertato che l’infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave, inesistenti, secondo la ricostruzione della ricorrente, nel caso di specie; c) Mancata applicazione dell’art. 19, comma 4, lettera C, Regolamento di Giustizia F.I.P. Con detto ulteriore motivo la srl Basket Juvecaserta evidenzia la mancata considerazione, sia da parte della Commissione Tecnica che da parte del Consiglio Federale, dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF. Si costituiva nel procedimento la Federazione Italiana Pallacanestro – FIP con memoria difensiva nella quale, in particolare, evidenziava: la natura amministrativa del procedimento che aveva dato luogo alla delibera nei confronti della Basket Juvecaserta; la legittimità del provvedimento adottato dal Consiglio Federale in quanto espressamente motivato; la possibilità per la ricorrente, attraverso l’accesso agli atti, di conoscere la composizione del Consiglio Federale; l’infondatezza della censura in ordine alla violazione del contraddittorio avendo le società la possibilità di interloquire con la Commissione Tecnica. Quanto al merito dei fatti, la FIP evidenziava come la tardività del pagamento non possa essere attribuita a caso fortuito e si sofferma sull’analisi della documentazione prodotta dalla ricorrente, evidenziando l’inidoneità della stessa a fondare i motivi di ricorso. Infine, la FIP deduce circa l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 16 del Regolamento di Giustizia, ribadendo che la delibera ha irrogato una sanzione priva di carattere disciplinare. La FIP concludeva per il rigetto del ricorso e di tutte le domande sia principali che subordinate, con conferma dei provvedimenti impugnati. Con la memoria integrativa e con i motivi aggiunti, la ricorrente sostanzialmente replica alla difesa della F.I.P. soffermandosi, in particolare, ad esaminare i soggetti che nell’ambito federale sono chiamati a comminare le sanzioni disciplinari e ritenendo, quindi, essere stata comminata alla ricorrente una vera e propria sanzione disciplinare da un organo, il Consiglio Federale, in luogo degli Organi di Giustizia, privo di giurisdizione. Aggiunge, poi, ulteriori elementi in ordine alla ricostruzione dei fatti, riservandosi di altro aggiungere in udienza e produrre anche in considerazione della eccessiva compressione dei termini a comparire. La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, chiedeva l’annullamento della delibera impugnata e, in via subordinata, commutare la sanzione del “punto di penalizzazione” con sanzione pecuniaria nella misura ritenuta opportuna; conclusioni integrate, nei motivi aggiunti, con la richiesta di disapplicazione dell’art. 25 del regolamento esecutivo, settore professionistico della F.I.P., e di riconoscimento della esimente del caso fortuito e delle attenuanti, anche non codificate, ex art. 19, lett. C, ultima parte, del R.G. FIP. Considerato in diritto I motivi di ricorso sono in parte infondati (primo, secondo e terzo motivo di ricorso) e in parte inammissibili (giacchè ex novo alla proposizione del ricorso). La impugnata delibera del Consiglio Federale con la quale veniva disposto 1 punto di penalizzazione, a carico del sodalizio Basket Juvecaserta, da scontarsi nel campionato 2014/2015, è legittima e scevra da vizi. La richiamata delibera, quanto alla forma: a) è stata adottata dal Consiglio Federale in riunione verbalizzata, dalla quale poter evincere i componenti del Consiglio, la cui data risulta chiaramente indicata nella delibera stessa (<>); b) dal verbale del Consiglio Federale di riferimento è, poi, possibile trarre tutti gli ulteriori elementi che hanno caratterizzato, dal punto di vista formale, la delibera stessa; c) è motivata (correttamente) facendo riferimento non solo alla fattispecie regolamentare in esame, ma anche alla specifica contravvenzione in cui è incorso il Basket Juvecaserta; d) presenta adeguato iter argomentativo là dove la delibera stessa fa riferimento alla consecutio logica che ha portato all’adozione del provvedimento. Quanto al merito della delibera, il Consiglio Federale, su segnalazione della COMTEC, ha provveduto, in conformità alle relative norme interne, a comminare la sanzione. In primo luogo, osserva il Collegio, come la decisione adottata dal Consiglio Federale non si pone come elemento conclusivo di un procedimento di giustizia sportiva, con conseguente inapplicabilità delle norme dettate in tema di giustizia sportiva. La decisione si pone, invero, a conclusione di un procedimento di natura tecnico-amministrativa, demandato, nella fase di verifica, ad una Commissione Tecnica (COMTEC) al cui cospetto le società hanno la possibilità di interloquire e contraddire, volto a permettere alla Federazione, tramite il Consiglio Federale, di esercitare i necessari controlli per il buon andamento dell’attività federale. Il Regolamento esecutivo (art. 21, lett. E, commi 23 e 24) del settore professionistico prescrive, per quanto interessa ai fini della presente decisione, che le società sportive, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, debbano depositare presso la predetta COMTEC, inteso quale organo di verifica, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRE/Irpef, Fondo fine rapporto, riferite al bimestre precedente, nei confronti di tutti i tesserati nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei compensi dovuti ai tesserati. L’art. 25 del richiamato Regolamento, al comma 4, stabilisce che il ritardo superiore a 5 giorni nell’adempimento agli obblighi di pagamento, versamento e deposito di cui al sopra richiamato articolo 21, è sanzionato con l’applicazione da parte del Consiglio Federale della penalizzazione di 1 punto per ogni singolo inadempimento. La normativa di cui allo specifico Regolamento si pone nell’alveo di quelle norme dettate nell’interesse di tutti i soggetti partecipanti all’attività sportiva là dove è stato espressamente previsto che gli stessi debbano partecipare, anche con riferimento agli obblighi nei confronti e a tutela dei propri tesserati, ad “armi pari”. Dalla documentazione in atti è stato acclarato che il sodalizio sportivo ha provveduto al versamento (la normativa fa riferimento esclusivamente alla data di pagamento, essendo del tutto irrilevante la data di conferimento di delega al pagamento), per le ritenute IRPEF del bimestre di riferimento, in data 24.12.2014, quindi, non solo oltre il termine 16.12.2014, ma anche oltre lo spazio temporale dei 5 giorni previsto dal regolamento per evitare l’applicazione della sanzione dei punti di penalizzazione. E’ da evidenziare che la normativa federale è concepita in modo tale da assicurare ai sodalizi inadempienti all’obbligo di pagamento entro la prevista scadenza di potersi “ravvedere” attraverso un tardivo pagamento, da effettuare nell’ulteriore arco temporale dei 5 giorni, prima di andare incontro ad una sanzione. E’ evidente che le società sportive devono uniformare, entro tali precisi limiti temporali, la propria gestione e la propria struttura alle regole e ai vincoli imposti dai Regolamenti. Le società sportive sono soggette ad un controllo dall’esterno in quanto la legge impone loro l’affiliazione alla Federazione sportiva riconosciuta dal CONI, alla quale è attribuito il potere di vigilanza sulle società, allo scopo di assicurare l’osservanza alle disposizioni di legge a tutela sia del regolare svolgimento della competizione che degli interessi dei soggetti affiliati e dei terzi che trattano con la società. La Basket Juvecaserta, assumendosene il rischio, ha operato tardivamente rispetto alla scadenza sforando anche il termine di “ravvedimento” degli ulteriori 5 giorni concessi dalla normativa federale. Non valgono a giustificare il riscontrato ritardo gli asseriti “inconvenienti” addotti dalla ricorrente (là dove la stessa attribuisce la responsabilità del ritardo non a proprio comportamento ma a quello dell’Istituto bancario delegato all’operazione di pagamento di quanto inserito nel modello F/24, in ordine ai quali deve comunque ritenersi la insufficienza ai fini probatori della prodotta documentazione). In linea anche con i principi più volte ribaditi dalle Commissioni Tributarie (ex multis Comm. Trib. Centrale 12.02.2001, n. 1052) osserva il Collegio che <>, con la conseguenza che quanto addotto dalla ricorrente non vale ad integrare alcuna ipotesi esimente, tantomeno in termini di “caso fortuito” (di tal chè è da ritenersi assorbito, anche sotto detto aspetto, per quanto non ce ne fosse bisogno, lo specifico motivo in virtù del quale la ricorrente ha ritenuto che <>). Tra l’altro, come sopra rilevato, la Basket Juvecaserta già operava nello spazio temporale successivo alla scadenza prevista dalla normativa (il giorno 16 del mese), assumendo, con il trascorrere dei giorni, il rischio, sempre più elevato, di andare incontro ad una sanzione, quale quella poi comminata dal Consiglio Federale, in caso di pagamento effettuato (così come è stato) oltre i 5 giorni successivi dalla scadenza stessa. Per quanto non occorra, è da rilevare, poi, che la documentazione versata agli atti non dimostra inequivocabilmente la possibilità, dal punto di vista finanziario, da parte del sodalizio sportivo, di poter far fronte entro i previsti termini al pagamento de quo. Non si può non rilevare, inoltre, come la Basket Juvecaserta nulla abbia fatto nei confronti di chi (la Federazione) era tenuta ad osservare i termini di pagamento: ci si sarebbe quantomeno dovuto aspettare, rispetto ad una serie di fatti, così come descritti dalla ricorrente, che quest’ultima ponesse in essere nei confronti della Federazione, tutte le iniziative possibili volte a scongiurare che la Commissione Tecnica, prima, e il Consiglio Federale, poi, prendessero sostanzialmente atto di quanto verificatosi. Non vi è dubbio che la normativa federale di riferimento consenta direttamente ed esclusivamente al Consiglio Federale, su segnalazione dell’organo tecnico, di comminare una penalizzazione (predeterminata nell’entità) al sodalizio inosservante delle precise regole dettate nell’interesse generale –dal punto di visto economico finanziario- al buon andamento dell’intero movimento sportivo. L’entità della penalizzazione è corretta ed in linea con quanto previsto nei regolamenti, con la conseguenza che alcun evento esterno avrebbe potuto incidere a mitigare la portata. Inammissibili, in quanto nuovi, sono da ritenersi, infine, gli autonomi motivi di ricorso contenuti nella memoria integrativa depositata dalla ricorrente là dove gli stessi, sebbene in ipotesi apprezzabili, non si pongono neanche come conseguenza delle difese della Federazione resistente. Le spese, per la varietà delle questioni trattate, non tutte oggetto di immediata soluzione, sono da compensare tra le parti. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Rigetta il ricorso. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2015. Il Presidente F.to Vito Branca Il Relatore F.to Vincenzo Ioffredi Depositato in Roma in data 3 giugno 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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