CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 04/06/2015 – Demetrio Praticò/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 04/06/2015 – Demetrio Praticò/Comitato Olimpico Nazionale Italiano IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino - Relatore prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2015, presentato, in data 7 aprile 2015, da Demetrio Praticò, Presidente del C.R. Coni Calabria, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Trimboli, contro la Giunta Nazionale del CONI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, e nei confronti di Daniele D’Agata, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Macrina, per l’annullamento della delibera n. 101 del 10 marzo 2015 con la quale la Giunta stessa ha provveduto a disporre il commissariamento del suddetto Comitato Regionale Coni Calabria. viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 20 maggio 2015, gli avvocati: Gabriele Trimboli, per il ricorrente, Demetrio Praticò; Alberto Angeletti per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Elisabetta Macrina per Daniele D’Agata udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Mario Sanino; Ritenuto in fatto Con ricorso in data 3 aprile 2015 il Dott. Demetrio Praticò ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la delibera n. 101 del 10 marzo 2015 della Giunta Nazionale del CONI. Espone il Dott. Praticò di essere Presidente della Giunta Regionale del CONI Calabria per il quadriennio olimpico 2013/2016. La Giunta regionale per il quadriennio olimpico 2013/16, ai sensi della normativa vigente sulle Strutture territoriali (art. 8 Regolamento strutture territoriali) è composta: “a) dal Presidente del Comitato Regionale, che la presiede; b) da tre rappresentanti delle federazioni Sportive Nazionali; c) da un rappresentante degli Atleti; d) da un rappresentante dei Tecnici Sportivi; e) da un rappresentante delle Discipline Sportive Associate; f) da un rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva”. Il successivo comma specifica che “Alla Giunta Regionale partecipa altresì con diritto di voto il Presidente del Comitato Regionale Italiano Paralimpico”. In data 21 febbraio 2015 cinque componenti della Giunta Regionale, con documento da essi sottoscritto ed inviato alla Segreteria generale del CONI a Roma “rassegnano le dimissioni da componenti della Giunta con effetto immediato”. Nello stesso documento il Presidente regionale del Comitato Regionale Paralimpico (CIP) “componente di diritto della Giunta regionale del Coni della Calabria si autosospende dalla carica ricoperta nella Giunta con effetto immediato”. Con successive comunicazioni del 23 e del 24 febbraio 2015 inviate al Presidente della Giunta CONI Calabria ed alla Segreteria del CONI nazionale, un componente dimissionario (dei cinque pretesamente dimissionari) della Giunta, comunicava al Presidente di non essersi mai dimesso e di non aver mai apposto la firma in calce al documento inviato al CONI nazionale, essendo peraltro proprio quel giorno (21 febbraio) impegnato fuori sede in attività legate al suo mandato. Egli manifestava altresì la volontà di denunciare per falso gli autori dell’atto di dimissioni (cosa poi effettivamente avvenuta con denuncia-querela presentata alla Procura di Lamezia Terme). In relazione a quanto riportato, il Dott. Praticò, quale Presidente della Giunta Regionale con provvedimento del 27 febbraio 2015, sul presupposto che a suo avviso la autosospensione (ovvero le dimissioni) del Presidente del CIP non influiscono sulla funzionalità del Collegio, deliberava la surroga dei quattro componenti dimissionari, con i primi dei non eletti. Deduce, sempre il ricorrente, di aver appreso solo dalla stampa che la Giunta Nazionale del CONI – in relazione alla delicata situazione venutasi a creare - aveva proceduto al Commissariamento del Comitato Regionale della Calabria, con nomina del Commissario nella persona del Segretario Generale. Si dava carico il Dott. Praticò quindi di avere conferma della circostanza e quindi riceveva la lettera del Presidente del CONI datata 11 marzo 2015, con la quale apprendeva che il provvedimento di Commissariamento era stato assunto in quanto si sarebbero verificate le dimissioni di 5 componenti (4 eletti più il Presidente CIP) su nove della Giunta regionale. In particolare, quanto alla computabilità del Presidente Cip nel quorum strutturale del collegio si rilevava che la partecipazione di tale componente è prevista dall'art. 8, co. 2 del Regolamento delle strutture territoriali e che il successivo co. 5 prevede “la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto”, intendendo per tali anche il Presidente CIP. Tuttavia, probabilmente per l'incerta interpretazione della norma, “a maggior supporto della decisione presa, la Giunta ha richiesto un parere in merito al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI”. Successivamente, in data 20 marzo 2015, veniva formalmente comunicato il provvedimento n. 101 del 10 marzo 2015, con cui la Giunta nazionale del CONI commissariava il Coni regionale Calabria. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport il Dott. Praticò. Considerato in diritto 1 – Le censure mosse dal Dott. Praticò sono le seguenti. In primo luogo assume che competente a disporre il Commissariamento sia il Consiglio e non la Giunta del CONI. In secondo luogo ritiene che sia ravvisabile una violazione della legge 241/90 in considerazione del fatto che non è stato comunicato l’avvio del procedimento. Lamenta poi una asserita violazione di legge sia perché il CONI avrebbe preventivamente assunto un parere del Collegio di Garanzia dello Sport, sia perché non si sarebbe proceduto “a sospendere qualsiasi decisione”, essendo pendente una querela di falso in ordine alla sottoscrizione delle dimissioni di un componente della Giunta regionale. Si lamenta inoltre che il commissariamento sarebbe stato erroneamente disposto computando “il membro di diritto sul quorum strutturale dell’organo collegiale”. E infine si denuncia che non avrebbero potuto ritenersi valide le dimissioni del Presidente del CIP, in quanto per il membro di diritto di un organo collegiale non sono configurabili le dimissioni. 2 – Si è costituito il CONI con memoria di costituzione con la quale ha contestato tutte le deduzioni del ricorrente. Il CONI ha anche eccepito la inammissibilità del ricorso sotto vari profili. Innanzitutto rileva che il Dott. Praticò, a seguito del Commissariamento, non riveste più la carica di Presidente regionale del CONI Calabria e quindi sarebbe privo di legittimazione attiva. Inoltre deduce che i Comitati regionali del CONI non hanno una autonoma soggettività giuridica e quindi non sono abilitati a proporre gravami nei confronti del CONI. Il ricorso poi è stato proposto contro la Giunta del CONI la quale non è soggetto giuridico dotato di una propria autonoma personalità giuridica. Infine rileva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche ai membri dimissionari o quantomeno ad uno di essi. Nel merito osserva il CONI che: a) l’art. 14 dello Statuto CONI attribuisce alla Giunta Nazionale il potere di Commissariamento; b) non costituisce motivo di annullamento l’omessa notifica dell’avvio del procedimento, atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato; c) non rileva nella specie la circostanza che sia stato richiesto un parere al Collegio di Garanzia; d) un eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione del Consigliere Tropeano, non avrebbe in alcun modo influito sulle dimissioni rassegnate congiuntamente dagli altri 5 membri e quindi il procedimento non doveva essere sospeso: e) le dimissioni contestualmente presentate da quattro degli otto membri eletti della Giunta e dal Presidente del CIP hanno determinato la decadenza della Giunta; f) l’autosospensione del Presidente del Comitato Regionale Paralimpico, unita a quella degli altri membri, pone l’Organo nella obiettiva impossibilità di funzionare. Conclude quindi il CONI richiedendo che il ricorso del Dott. Praticò sia dichiarato inammissibile e/o improponibile e comunque sia respinto perché infondato. 3 – Con ulteriore memoria in data 9 maggio 2015 il Dott. Praticò ha replicato alla memoria del CONI contestando la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità e delle valutazioni di merito esposte dal CONI. Si è anche costituito il Sig. Daniele D’Agata, membro della Giunta Regione Calabria, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 4 – Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso Praticò non sia meritevole di accoglimento. 4.1.- In via preliminare in ordine alle eccezioni di ammissibilità del ricorso del Dott. Praticò è sufficiente osservare quanto segue. Permane, a seguito del commissariamento, la legittimazione attiva del Presidente del Collegio a contestare il provvedimento di commissariamento. Come è corretta la proposizione del ricorso avverso la Giunta del CONI, organo al quale è riservata la facoltà di procedere al commissariamento dei Comitati regionali qualora venga meno la funzionalità degli stessi; ciò espressamente stabilisce l’art. 14 dello Statuto del CONI, con riferimento a casi – come è quello in esame – di impossibilità di funzionamento dell’organo disciolto. Il ricorso proposto contro il provvedimento di commissariamento non deve essere notificato ad alcuno oltre l’Autorità che lo adottato, cioè la Giunta Nazionale del CONI. Non si può configurare in tale caso alcun controinteressato. 4.2.- Nel merito le doglianze del richiedente non appaiono fondate. In particolare, è infondata la censura di violazione dell’art. 21 octies della legge 241/1990, per mancato avviso al dott. Praticò circa l’inizio del procedimento. In effetti, il venir meno della maggioranza dei componenti dell’organo regionale ne rendeva vincolato, cioè doveroso, lo scioglimento; e di conseguenza il provvedimento adottato all’esito del procedimento non comunicato al Praticò aveva carattere e contenuto vincolato e non discrezionale. Infondata è, altresì, la censura con cui il ricorrente lamenta che, prima di provvedere, si sarebbe dovuto attendere l’accertamento sulla falsità di sottoscrizione di uno dei consiglieri dimissionari. In realtà, tutti gli altri firmatari della lettera collettiva di dimissioni hanno confermato per iscritto, individualmente, la loro volontà di lasciare il Comitato regionale, sicché le dimissioni di cinque membri erano da ritenersi acquisite. In realtà nella specie è ravvisabile un mancato funzionamento di un organo Collegiale; sono infatti venuti meno, nello stesso momento, almeno cinque membri rispetto agli originari otto membri previsti per l’organo di cui trattasi dallo Statuto CONI. La grave situazione venutasi a creare imponeva un immediato intervento dei superiori organi di controllo. Non sembrano quindi pertinenti le doglianze del Dott. Praticò, che assume che avrebbe potuto ovviarsi altrimenti a tale pesante vanificazione dell’organo collegiale. Bene ha fatto quindi il CONI, in virtù delle sue prerogative, consacrate dall’art. 14 dello Statuto ad intervenire prontamente, procedendo al Commissariamento della Giunta Regionale Calabrese. Sul punto, sia pure in sede consultiva, si è già pronunciato il Collegio di Garanzia dello Sport con un articolato e approfondito parere, sia nel funzionamento dei Comitati Regionali sia sul potere di commissariamento del CONI (cfr. parere n. 4/2015 prot. 0098/2015). In proposito, si osserva che il parere richiesto non aveva e non ha alcuna funzione di atto prodromico alla adozione del provvedimento, trattandosi di un parere facoltativo che ha solo confortato, e non fondato in alcun modo, la doverosa delibera della Giunta Nazionale del CONI. Infondato è, poi, l’argomento della non computabilità, nel quorum strutturale dell’organo disciolto, del Presidente regionale del CIP, in quanto membro di diritto. Le riunioni della Giunta regionale, a norma dell’art. 8, comma 5, del Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. La norma non distingue affatto tra componenti elettivi e di diritto. Il Presidente regionale CIP, il quale partecipa – ex art. 8, comma 2, dello stesso Regolamento – alle riunioni della Giunta regionale con diritto di voto, deve perciò essere computato nel quorum strutturale dell’organo. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Respinge il ricorso. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 maggio 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 4 giugno 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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