CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 10/06/2015 – USD Vigor Carpaneto 1922/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 10/06/2015 – USD Vigor Carpaneto 1922/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Seconda Sezione composta da Attilio Zimatore - Presidente Oreste Michele Fasano - Relatore Ferruccio Auletta Ermanno De Francisco F rancesco Delfini - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. n. 9/2015, sul ricorso proposto il 18 marzo 2015 dalla società USD Vigor Carpaneto 1922, in persona del Presidente e legale rappresentante, sig. Giuseppe Rossetti, con sede presso il Campo Comunale 2, Via San Lazzaro n. 1, Carpaneto Piacentino, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Macrì contro - la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente protempore, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti e dall’avv. Stefano La Porta; - la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, non costituitasi in giudizio; - il Comitato Regionale Emilia Romagna (L.N.D.), in persona del Presidente protempore, con sede in Bologna, Viale A. De Gasperi n. 42, non costituitosi in giudizio; - l’A.C.D. Royale Fiore, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piacenza Besurica, Via Placentia n. 1, non costituitosi in giudizio; avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 16 febbraio 2015 e pubblicata con C.U. n. 32 del 18.02.2015, di conferma della decisione del Giudice Sportivo territoriale di data 28 gennaio 2015, con cui, in accoglimento del ricorso della A.C.D. Royale Fiore, è stata inflitta alla società USD Vigor Carpaneto 1922 la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-3 oltre all’ammenda di €. 200,00 per irregolarità relative alla gara disputata inter partes in data 5 ottobre 2014. All’udienza del 13 maggio 2015, il Collegio: - lette le difese ed esaminati i documenti prodotti dalle parti costituite; - udito, per la ricorrente USD Vigor Carpaneto 1922, l’avv. Francesco Macrì; - udito, per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., l’avv. Stefano La Porta; - udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Oreste Michele Fasano; ha così deciso in camera di consiglio. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato in data 18.03.2015, la USD Vigor Carpaneto 1922 ha adìto il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per la riforma della decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna del 16 febbraio 2015, con la quale è stata confermata la sanzione della sconfitta a tavolino per 0-3 della gara disputata in data 5 ottobre 2014 tra la ricorrente USD Vigor Carpaneto 1922 e la A.C.D. Royale Fiore, con condanna della ricorrente al pagamento dell’ammenda di € 200,00. La vicenda trae origine dal reclamo proposto al Giudice Sportivo territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna dalla società A.C.D. Royale Fiore, con il quale è stato denunciato l’irregolare utilizzo in campo, da parte dell’odierna ricorrente, nella gara disputata in data 5.10.2014, del giocatore Simone Fornaciari. Con C.U. n. 16 del 22.10.2014, il Giudice Sportivo territoriale ha disposto l’inoltro degli atti alla Commissione Vertenze Economiche per gli accertamenti di propria competenza. Con decisione del 24.11.2014, il Tribunale Nazionale Federale – sezione Tesseramenti ha dichiarato la nullità del tesseramento del giocatore Simone Fornaciari da parte della USD Vigor Carpaneto 1922. Con reclamo dell’1 dicembre 2014, tale decisone è stata impugnata dalla USD Vigor Carpaneto 1922 davanti alla Corte d’Appello Federale, cui è stata chiesta la rimessione degli atti al Consiglio Federale, al fine dell’esatta interpretazione dell’art. 103 bis NOIF in raccordo con l’art. 5 del Regolamento FIFA e gli artt. 100, 101 e 117.3 NOIF e di dichiarare, quindi, valido ed efficace il tesseramento del calciatore Simone Fornaciari. La decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti è stata altresì impugnata dal giocatore Simone Fornaciari. Nella seduta del 19.01.2015, la Corte d’Appello Federale (V Sezione) della F.I.G.C., riuniti i ricorsi, li ha respinti entrambi, con decisione pubblicata con C.U. n. 020/CFA. Così definita la questione pregiudiziale relativa al tesseramento del calciatore Simone Fornaciari, il 28 gennaio 2015, il Giudice Sportivo territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 16 del 22.10.2014, ha accolto il reclamo della A.C.D. Royale Fiore ed ha, quindi, inflitto alla USD Vigor Carpaneto 1922 la sanzione della sconfitta a tavolino per 0- 3; ha squalificato fino all’11 febbraio 2015 il Sig. Mario Barbieri, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società USD Vigor Carpaneto 1922, e per una giornata il giocatore Simone Fornaciari; ha comminato alla società resistente l’ammenda di € 200,00. La decisione del Giudice Sportivo territoriale è stata impugnata davanti alla Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna dalla USD Vigor Carpaneto 1922 con ricorso articolato in tre motivi d’impugnazione. Con decisione del 16.02.2015, la Corte Sportiva d’Appello territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna ha confermato la decisione del Giudice Sportivo territoriale di infliggere alla società ricorrente la sanzione della sconfitta a tavolino per 0-3 della gara disputata il 5 ottobre 2014 contro l’A.C.D. Royale Fiore nonché l’ammenda di € 200,00. Tale decisione è oggetto di gravame dinanzi a questo Collegio. Considerato in diritto Il ricorso è articolato in tre motivi d’impugnazione. 1) Violazione dell’art. 22 n. 8 CGS F.I.G.C. – Improcedibilità del reclamo della ACD Royale Fiore per omesso tempestivo versamento della tassa di reclamo. 2) Estinzione del giudizio per decorrenza dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado ex art. 34 bis CGS. 3) Carenza di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo ai dirigenti che hanno rappresentato la società nell’attività di tesseramento. 1. Col primo motivo, la ricorrente assume, in sostanza, che la mancata allegazione della ricevuta di versamento della tassa di reclamo da parte della A.C.D. Royale Fiore avrebbe dovuto comportare il rigetto del reclamo, non essendo sufficiente la semplice autorizzazione all’addebito. Sulla questione si è già pronunciata la Corte Sportiva d’Appello territoriale ritenendo assolto l’obbligo di versamento della tassa mediante autorizzazione all’addebito e rilevando, altresì, la mancanza di espressa previsione della sanzione di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità. Al riguardo, questo Collegio ritiene che, benché il CGS non preveda espressamente l’inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità del ricorso quale conseguenza dell’omesso versamento della tassa, tale conseguenza può agevolmente desumersi dal tenore letterale dell’art. 33 n. 8 CGS, che dispone: “il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione”. Utilizzando la parola “deve”, la disposizione chiaramente costituisce un obbligo a carico della parte che intenda proporre un’azione davanti ad un organo della Giustizia Sportiva, obbligo che deve essere assolto entro il termine altrettanto chiaramente indicato dalla medesima disposizione procedimentale, ovvero, “prima dell’inizio dell’udienza di trattazione”. Sotto tale profilo, l’impostazione del motivo di ricorso può, quindi, astrattamente condividersi. Il medesimo art. 33 c. 8 CGS, tuttavia, espressamente prevede che tale versamento “può essere effettuato anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società”. E’ di palmare evidenza, pertanto, che, affinché l’obbligo possa ritenersi assolto, nel caso in cui reclamante sia una società, è sufficiente l’autorizzazione alla disposizione di addebito sul conto, in quanto, essendo la materiale effettuazione dell’addebito di competenza degli uffici della Federazione, la stessa sfugge alla disponibilità della parte. Nel caso di specie, è pacifico che la ACD Royale Fiore abbia regolarmente assolto il proprio obbligo di pagamento della tassa di reclamo mediante addebito sul conto, ai sensi dell’art. 33 c. 8 CGS. Il primo motivo di ricorso articolato davanti a questo Collegio dalla USD Vigor Carpaneto 1922 deve, pertanto, essere rigettato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’estinzione del giudizio per decorrenza dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado, ex art. 34 bis CGS, sul presupposto che, ai sensi del richiamato art. 34 bis CGS, la pronuncia della decisione di primo grado nel procedimento disciplinare debba intervenire nel termine di novanta giorni dalla data dell’inizio dell’esercizio dell’azione, mentre, nel caso di specie, tra il deposito del ricorso da parte dell’USD Vigor Carpaneto 1922 e la decisione del Giudice Sportivo territoriale sono intercorsi 112 giorni. La questione è stata decisa dalla Corte Sportiva d’Appello territoriale nel senso che la rimessione al Tribunale Federale della questione pregiudiziale relativa al tesseramento del calciatore abbia determinato una “inevitabile sospensione” dei termini per la decisione. Al riguardo, questo Collegio, premessa la natura non disciplinare dei giudizi di competenza del Giudice Sportivo, rileva che l’art. 34 bis c. 8 CGS F.I.G.C. prevede espressamente, per la decisione delle controversie diverse da quelle di natura disciplinare, il termine di novanta giorni dal ricorso introduttivo di primo grado e di sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo. Nel caso di specie, tra la data del ricorso della ACD Royale Fiore e la decisione del Giudice Sportivo sono intercorsi 112 giorni, ma, di questi, solo 23 giorni hanno riguardato lo svolgimento del giudizio davanti al Giudice Sportivo, atteso che i restanti giorni sono stati dedicati allo svolgimento dei due gradi di giudizio relativi alla questione pregiudiziale del tesseramento del calciatore Simone Fornaciari davanti ai competenti Organi della Giustizia Sportiva (Tribunale Federale e Corte Federale d’appello). Infatti: - il 5/10/2014: si è svolta la gara tra la USD Vigor Carpaneto 1922 e la ACD Royale Fiore; - l’8/10/2014: la ACD Royale Fiore ha proposto ricorso per l’applicazione della penalizzazione con l’attribuzione della sconfitta a tavolino per 0-3 alla USD Vigor Carpaneto 1922, in relazione alla posizione irregolare del calciatore Simone Fornaciari; - il 22/10/2014: il Giudice Sportivo si è riservata la decisione all’esito degli accertamenti sulla posizione del calciatore; - il 24/11/2014: il Tribunale Federale ha comunicato al Giudice Sportivo la nullità del tesseramento del calciatore Simone Fornaciari; - il 19/1/2015: i ricorsi della USD Vigor Carpaneto 1922 e del calciatore Simone Fornaciari avverso la decisione del Tribunale Federale di nullità del tesseramento di quest’ultimo sono stati rigettati; - il 28/1/2015: il Giudice Sportivo ha applicato alla USD Vigor Carpaneto 1922 la penalizzazione della sconfitta per 0-3 a tavolino. Si tratta, allora, di verificare se lo svolgimento dell’accertamento pregiudiziale (relativo alla posizione del calciatore Simone Fornaciari) abbia legittimamente determinato la sospensione dei termini per la decisione del Giudice Sportivo territoriale (relativa all’applicazione delle sanzioni per l’irregolare utilizzo del calciatore Simone Fornaciari). Ritiene questo Collegio che, allorché ricorra la necessità di procedere all’accertamento della questione pregiudiziale incidente su quella oggetto della decisione, non essendo la connessione per pregiudizialità/dipendenza espressamente regolata, trovi applicazione la previsione di cui all’art. 38 comma 5 lett. b) CGS, dovendosi la questione pregiudiziale intendersi compresa tra gli “accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato”. Essendo tale previsione collocata nell’ambito di una disposizione espressamente destinata a regolare i termini per lo svolgimento sia dei giudizi di natura disciplinare, sia dei giudizi di altra natura, la stessa trova applicazione anche nei giudizi davanti ai Giudici Sportivi, quale quello di specie. Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la carenza di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo ai dirigenti che hanno rappresentato la società nell’attività di tesseramento. Secondo la ricorrente, sarebbe occorso un errore informatico che ha coinvolto sia la società, sia gli organi del Comitato Regionale, in ordine alla convalida del trasferimento del giocatore Simone Fornaciari, per cui non potrebbe essere attribuita alla USD Vigor Carpaneto 1922 alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa. Senonché, atteso che, ai sensi dell’art. 17 c. 1 e 5 CGS F.I.G.C., la società risponde dell’irregolare posizione dei calciatori che abbiano preso parte alla competizione sportiva a titolo di responsabilità oggettiva, ogni questione relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo è manifestamente irrilevante. Anche tale terzo motivo è, pertanto, destituito di fondamento. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro duemila (2.000,00) oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 maggio 2015. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Oreste Michele Fasano Depositato in Roma in data 10 giugno 2015 Il Segretario F.to Alvio La Face
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