F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 – (nota n. 12436/754 pf14-15 SS/fda del 22.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 12436/754 pf14-15 SS/fda del 22.6.2015). Il Deferimento Con atto del 22 giugno 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 1.7.2012 per aver pattuito con il Sig. Giangirolamini Alessandro, quale allenatore in seconda della prima squadra pari ad € 14.500,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, mentre riferisce di non aver proceduto al Deferimento nei confronti del Giangirolamini perché questi ha fatto richiesta alla Procura di applicazione della pena su richiesta prima del Deferimento, ex art. 32 sexies del CGS. Alla riunione del 22 luglio 2015 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il Deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il Sig. Adriano Clemeno, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre); - per la ASD Civitavecchia 1920, la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00). Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente che tra il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920, ed il Sig. Giangirolamini Alessandro in data 8.9.2012 è intervenuto un accordo economico che prevede in favore di quest’ultimo il compenso di € 14.500,00 quale allenatore della prima squadra partecipante al campionato di serie D per l’anno 2012-2013. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al Clemeno per aver superato il massimale di € 10.000,00 previsto dall’accordo LND-AIAC, di cui al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2012. Dalla responsabilità del Sig. Clemeno consegue quella oggettiva della Società. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni: - al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre). - alla Società ASD Civitavecchia 1920, la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it