F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 12696/957 pf14-15 SP/SS/blp del 25.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015
(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12696/957 pf14-15 SP/SS/blp del 25.6.2015).
Il Deferimento Con atto del 25 giugno 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Giuseppe Cannella, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della AS Varese 1910 Spa, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese e riportate dai siti “TuttoB.com” in data 14.2.2015 e “Tuttomercatoweb.com” in data 18.2.2015, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Sig. Antonio Caliendo, Presidente della Società Modena FC; - la AS Varese 1910 Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato all'epoca dei fatti Sig. Giuseppe Cannella. Nei termini consentiti dalla normativa processuale le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, nonostante che la Procura Federale con atto del 15 giugno 20125, ha espressamente avvisato le parti della possibilità di presentare memorie difensive. Alla riunione del 22 luglio 2015 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il Deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il Sig. Giuseppe Cannella, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per la AS Varese 1910 Spa, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della Decisione La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, nonostante che la Procura Federale con atto del 15 giugno 2015 ha avvisato le predette parti della possibilità di presentare memorie difensive, dimostrano la fondatezza del Deferimento in esame che, pertanto, deve essere accolto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in accoglimento del Deferimento in oggetto, infligge al Sig. Giuseppe Cannella, le sanzioni dell’inibizione di mesi 3 (tre) e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) e alla Società AS Varese 1910 Spa Ia sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)
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