F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER DANNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Campomorone S. Olcese), Società ASD SG DUE VALLI S. RAPETTI e US ANGELO BAIARDO – (nota n. 9419/69 pf14-15 FDL/gb del 23.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER DANNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Campomorone S. Olcese), Società ASD SG DUE VALLI S. RAPETTI e US ANGELO BAIARDO - (nota n. 9419/69 pf14-15 FDL/gb del 23.4.2015). Il Deferimento Con atto del 23 aprile 2015, la Procura Federale deferiva: - Danna Walter, per rispondere (testualmente) “della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in riferimento al combinato disposto di cui al punto 11.1 del Comunicato N°. 1 del SGS per la stagione sportiva 2013/2014 e punto 1 del Regolamento dei Tornei Giovanili organizzati da Società per la stagione sportiva 2013/2014, opportunamente richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato N°. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico per la stagione 2013/2014, per avere, quale sottoscrittore del regolamento del Torneo “Genova Cup” omesso di indicare, soci come richiesto dalla citata normativa, il nominativo del Dirigente Responsabile cui fare riferimento nel corso dello svolgimento del predetto evento sportivo”; - la Società ASD SG Due Valli S. Rapetti, (testualmente) “a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio tecnico Sig. Maffei Giulio, la cui posizione è stata definita ex art. 32 sexies, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva”; - la Società US Angelo Baiardo S. Olcese, (testualmente) “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio tecnico Sig. Nappo Antonio, la cui posizione è stata definita ex art. 32 sexies, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva”. Il fatto Le indagini espletate dalla Procura Federale su alcune inadempienze regolamentari segnalate dal Coordinatore Regionale Liguria SGS e riguardanti il Torneo “Genova Cup”, organizzato dalla Società USD Campomorone S. Olcese nei giorni 28 e 29 giugno 2014, portavano ad accertare, fra l’altro, che: 1) il Presidente della USD Campomorone S. Olcese Walter Danna aveva omesso, nella sua qualità di sottoscrittore del regolamento di quel torneo, di indicare il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento nel corso dello svolgimento di detto evento sportivo, violando così la normativa citata in rubrica, 2) l’incontro del torneo ASD Due Valli S. Rapetti/Amicizia Lagaccio era stata disputata utilizzando sette calciatori per ciascuna squadra e, quindi, un numero di calciatori superiore a quello previsto dalla normativa di settore; 3) il responsabile della scuola calcio della Società US Angelo Baiardo S. Olcese, Nappo Antonio, aveva tenuto un comportamento offensivo nei confronti del collaboratore del S.G.S. Pierangelo Saettone. Il patteggiamento Alla riunione del 8.6.2015 il Sig. Walter Danna e la Società US Angelo Baiardo con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 21.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Walter Danna e la Società US Angelo Baiardo hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Walter Danna, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Angelo Baiardo, sanzione della ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 100,00 (€ cento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società ASD SG Due Valli S. Rapetti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la conferma del Deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00) nei confronti della Società deferita. Nessuno è comparso per la Società ASD SG Due Valli S. Rapetti. Motivi della decisione Il Deferimento è fondato e va accolto, risultando i fatti, per un verso, documentalmente provati e, per altro verso, ammessi dagli stessi autori, parte dei quali hanno, in conseguenza, chiesto l’applicazione delle sanzioni ex art. 32 sexies del CGS, formalizzate e rese note con il C.U. n. 207/A del 9 aprile 2015. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art.16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall’art. 19 del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Walter Danna; - ammenda di € 100,00, (€ cento/00) per la Società US Angelo Baiardo. Infligge la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00) alla ASD SG Due Valli S. Rapetti.
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