F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 12135/870 pf14-15 SP/gb del 16.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 12135/870 pf14-15 SP/gb del 16.6.2015). Il deferimento Con atto del 16/6/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: A) il Signor Massimo De Salvo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014; B) la Società Novara Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Massimo De Salvo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa. Il Sig. Massimo De Salvo e la Novara Calcio Spa hanno fatto pervenire, in data 3/7/2015, una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che: - la Corte Federale di Appello con comunicato ufficiale n. 49/2015 ha parzialmente accolto la decisione del Tribunale Federale Nazionale C.U. n. 49/2015 riducendo a n. 3 i punti di penalizzazione inflitti dalla Società per i medesimi fatti oggi contestati; - il fine dei controlli della COVISOC è quello di “punire i club la cui situazione economica e finanziaria possa attentare alla regolarità del campionato”, situazione nella quale non si trova la Novara Calcio Spa che gode di solidità economica e finanziaria; - la legge statale costituisce la fonte normativa sovraordinata a quella federale in materia di adempimenti fiscali e tributari; - il contribuente ha il diritto di poter rateizzare l’IRPEF e solo le irregolarità verso lo Stato debbono avere rilevanza per la Co.Vi.So.C; - in già nel mese di febbraio 2015 la Novara Calcio ha presentato “domanda di rateizzazione del debito IRPEF” ma l’Agenzia ha negato la rateizzazione, non essendo il debito ancora scaduto; - in data 25/5/2015 la Società ha provveduto all’invio del mod. 770 ed il 3/6/2015 la Società ha potuto chiedere la rateizzazione del debito, provvedendo il 12/6/2015 al pagamento della prima rata; - il memorandum riepilogativo della Società di revisione Deloitte & Touche non consentirebbe di distinguere la quota IRPEF degli incentivi all’esodo rispetto a quella degli emolumenti veri e propri; - la decisione e la condanna non sono ancora definitive con conseguente inapplicabilità della recidiva. Concludono chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, che venga esclusa la recidiva non sussistendo gli estremi per la sua applicazione e che venga tenuta in considerazione la continuazione ai fini della entità della sanzione. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato agli argomenti esposti nel deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Massimo De Salvo la sanzione della inibizione di complessivi mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) e specificamente mesi 2 (due) per la violazione contestata, mesi 1 (uno) per la continuazione e giorni 15 (quindici) per la recidiva; per la Novara Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva. Sono altresì comparsi il difensore dei deferiti oltre al Presidente Dott. De Salvo. Il primo ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti riportandosi agli argomenti difensivi esposti nella memoria. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Preliminarmente va rilevato che risulta documentalmente provato, nonché confermato dai medesimi deferiti attraverso la memoria ex art. 30 CGS, che il Novara Calcio abbia presentato in data 3/6/2015 la richiesta di rateazione alla Agenzia delle Entrate delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati. Tale circostanza esclude che, alla data del 16 aprile 2015, la stessa abbia provveduto al versamento ed alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, ai sensi dell’art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF. Tale circostanza è altresì confermata dalle indagini svolte dalla Co.Vi.So.C ed allegate agli atti del fascicolo. Appaiono irrilevanti gli assunti dei deferiti circa sia la impossibilità di poter effettuare la compensazione delle ritenute prima del 3/6/2015, sia la prevalenza della normativa statale su quella federale e ciò anche in considerazione di quanto recentemente statuito dalla Corte di Appello Federale che con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 003/CFA (2015-2016) così ha deciso: “Diversamente è a dirsi per l’impugnazione relativa al capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6), e relativa alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015. Soccorre anche in questo caso un precedente specifico di questa Corte (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 - Barletta) che per brevità si riporta in base al quale: 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna Società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla Società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la Società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.…”. In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l’obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo”. È quindi accertata la violazione dell’art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014. Non è applicabile al caso in esame la recidiva ex art. 21 CGS, in quanto non risulta che i deferiti, nella corrente stagione sportiva 2015/2016, abbiano subito condanne per i medesimi fatti. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Massimo De Salvo la sanzione della inibizione di complessivi mesi 3 (tre) e specificamente mesi 2 (due) per la violazione contestata, mesi 1 (uno) per la continuazione; per la Società Novara Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016.
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