F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 12878/955 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015). (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 12880/956 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12878/955 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015). (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12880/956 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015). Il deferimento Con atto del 30/6/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015. - la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa. Con ulteriore atto del 30/6/2015, la Procura Federale ha deferito alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII) e della delibera FIGC 497/CF del 27 maggio 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 maggio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015. - la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa. Il Signor Laurenza Nicola e la Società AS Varese 1910 Spa non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna la Procura Federale in via preliminare ha chiesto la riunione dei due deferimenti, quindi concluso, ai sensi delle vigenti disposizioni, chiedendo per il Sig. Laurenza Nicola la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) ed ulteriori giorni 15 (quindici) per la recidiva e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi alla prima iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Ed infatti, il memorandum riepilogativo redatto dalla Deloitte & Touche allegato sub. 1 alla relazione Co.Vi.So.C. in data 1/6/2015 rileva il mancato pagamento di diversi emolumenti del periodo gennaio – febbraio 2015 per un importo complessivo pari a € 564.191,84 nonché il mancato versamento di parte delle ritenute IRPEF relative al medesimo periodo per un ammontare pari a 295.933,46. Non è applicabile al caso in esame la recidiva ex art. 21 CGS, in quanto non risulta che i deferiti, nella corrente stagione sportiva 2015/2016, abbiano subito condanne per i medesimi fatti. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AS Varese 1910 Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Laurenza Nicola la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi alla prima iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC.
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