F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (11) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIAMPIETRO MANENTI – nota n. 678/1070 pf14- 15/AM/SP/ma del 17.7.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015
(11) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIAMPIETRO MANENTI – nota n. 678/1070 pf14- 15/AM/SP/ma del 17.7.2015).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, - vista la nota del 17 luglio 2015 trasmessa dalla Procura Federale FIGC con la quale si chiede che sia disposta la sospensione cautelare del Sig. Giampietro Manenti da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del CGS; - attesa, come emerge dalla relazione di indagine e dagli atti penali depositati dalla Procura Federale, la particolare gravità delle condotte poste in essere dal Sig. Manenti, Presidente del CdA della Soc. Parma FC Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 19.3.2015, a fronte delle quali ha subito l’applicazione della misura cautelare in carcere ed attualmente degli arresti domiciliari; - attesa la pericolosità e il disvalore che il Sig. Manenti ha dimostrato dal suo ingresso nell’ambito Federale nonché la provata capacità di porre in contatto il mondo del calcio con organizzazioni criminali come si rileva dall’Ordinanza di applicazione delle misure cautelari allegata all’istanza cautelare della Procura Federale. - ritenuto che la gravità dei fatti e comportamenti rappresentati e attribuiti al Manenti con riferimento alle condotte poste in essere dopo l’acquisizione della Eventi Sportivi Spa, controllante della Società Parma FC Spa, pur se non ancora sottoposti al vaglio del giudizio disciplinare, inducono questo Tribunale ad accogliere l’istanza proposta; - valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall’art. 20 CGS. Sospende il Sig. Giampietro Manenti da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Si avvisa l’interessato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del CGS, decorso tale termine, il provvedimento di sospensione diverrà inefficace, salvo eventuali proroghe. Avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto reclamo a questo stesso Tribunale Federale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 CGS. 13
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