F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 27 Luglio 2015 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO AGLIETTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa), MARCO FASSONE (all’epoca dei fatti Direttore Generale con poteri di legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa – (nota n. 11611/119 pf14-15/AM/SP/ma del 8.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 27 Luglio 2015
(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO AGLIETTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa), MARCO FASSONE (all’epoca dei fatti Direttore Generale con poteri di legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa - (nota n. 11611/119 pf14-15/AM/SP/ma del 8.6.2015).
Con provvedimento del 8.6.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Tommaso Aglietti, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società FC Internazionale Milano Spa; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del CGS, e art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della Società FC Internazionale Milano Spa il tesseramento in data 29.08.2013, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione, e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nelle gare del campionato giovanissimi regionali professionisti, stagione sportiva 2013-2014; - Marco Fassone, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante, per la Società FC Internazionale Milano Spa; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2, 4 e 6, del CGS, e art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante, della Società FC Internazionale Milano Spa il tesseramento in data 29.08.2013 relativo al giovane calciatore Aglietti Tommaso, nato il 29.02.2000, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40 3 bis NOIF, e del successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle gare del campionato giovanissimi regionali professionisti per la stagione agonistica 2013-2014; 3) la Società FC Internazionale Milano Spa; per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per il comportamento posto in essere dai propri tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Il patteggiamento Alla riunione del 13.7.2015 i Signori Tommaso Aglietti, Marco Fassone, la Società FC Internazionale Milano Spa con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 27.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Tommaso Aglietti, Marco Fassone, e la Società FC Internazionale Milano Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Tommaso Aglietti, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nel campionato di competenza, nella stagione sportiva 2015-16, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate; pena base per il Sig. Marco Fassone, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Tommaso Aglietti, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi nel campionato di competenza, nella stagione sportiva 2015-16; - per Marco Fassone, ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); - per la Società FC Internazionale Milano Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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