F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 27 Luglio 2015 (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl – (nota n. 10543/498 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 27 Luglio 2015
(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 10543/498 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 15.5.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Lo Monaco Pietro, Presidente della Società ACR Messina Calcio; - la Società ACR Messina Calcio; per rispondere: il Presidente Lo Monaco Pietro della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver interferito sulla designazione effettuata dal Commissario della CAN PRO, effettuando allo stesso una telefonata alla sua utenza privata; La Società ACR Messina Calcio (Matr. 930315), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione alla condotta ascritta al suo Presidente come sopra descritta. Il patteggiamento Alle riunioni del 25.6.2015 e 13.7.2015 i Signori Pietro Lo Monaco, la Società ACR Messina Srl con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 13.7.2015 e 27.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Pietro Lo Monaco e la Società ACR Messina Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Lo Monaco, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ACR Messina Srl, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Pietro Lo Monaco, inibizione di giorni 40 (quaranta); - per la Società ACR Messina Srl, ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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