F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 04 Agosto 2015 (7 – BIS) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI RINNOVAZIONE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DI: PIETRO LEONARDI e TOMMASO GHIRARDI – nota n. 1423/634 pf14-15/AM/SP/ma del 3.8.2015.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 04 Agosto 2015
(7 - BIS) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI RINNOVAZIONE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DI: PIETRO LEONARDI e TOMMASO GHIRARDI – nota n. 1423/634 pf14-15/AM/SP/ma del 3.8.2015.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare; in ordine alla richiesta di rinnovazione del provvedimento di sospensione cautelare dei Signori Pietro Leonardi e Tommaso Ghirardi ai sensi dell’articolo 20 comma 3 CGS formulata dalla Procura Federale con atto del 3 agosto 2015 nell’ambito del procedimento disciplinare n. 634 pf 2014/2015; considerato che con provvedimento dell’8 luglio 2015 questo Tribunale ha emesso provvedimento di sospensione per giorni 30 nei confronti di Pietro Leonardi e Tommaso Ghirardi, accogliendo la documentata richiesta della Procura Federale fondata sulla circostanza che dagli atti di indagine del procedimento avviato contro i predetti erano emerse condotte suscettibili di aver causato il dissesto della Società Parma provocandone il fallimento e che sussisteva il pericolo di rinnovazione di analoghe condotte da parte degli stessi; rilevato che il solo Leonardi ha proposto contro tale provvedimento tempestivo reclamo che questo Tribunale ha rigettato con delibera pubblicata il 24 luglio 2015 sul C.U. n. 12/T.F.N.; osservato che dal sommario esame della documentazione allegata all’istanza di rinnovazione ed in particolare degli stati passivi fallimentari sembra trovare conferma la gravità delle condotte addebitate ai Signori Leonardi e Ghirardi che formano oggetto di indagine da parte della Procura Federale, sulla cui rilevanza in sede cautelare devono essere confermate le motivazioni formulate nelle precedenti fasi, che vengono in questa sede espressamente richiamate; ritenuta l’opportunità di accogliere la richiesta della Procura Federale; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 visto l’art. 20 comma 3 del CGS, rinnova il provvedimento di sospensione cautelare dei Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi per la durata di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di scadenza della sospensione in corso. Si avvisano gli interessati che, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del CGS, decorso tale termine, il provvedimento si sospensione diverrà inefficace. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto reclamo, a questo stesso Tribunale Federale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 CGS.
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