F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015 (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) – (nota n. 12876/336 pf14-15 SP/blp del 30.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015
(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) - (nota n. 12876/336 pf14-15 SP/blp del 30.6.2015).
Il Deferimento Con provvedimento 30 giugno 2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Gianluca Fiorini, per “violazione dell’art. 1 bis, co 1 del CGS in relazione all’art. 19, co. 3 e 5, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.03.2015, per aver inoltrato, dal 10.07.2014 al 05.11.204, dalla propria utenza telefonica a quella del dirigente Sig. Giuseppe Marotta n. 201 sms telefonici, 61 dei quali prima delle ore 9.00 o dopo le ore 20.30, tra i quali alcuni dal contenuto denigratorio nei confronti del predetto dirigente”. Le richieste conclusive delle parti Alla riunione del 24.09.2015, la Procura Federale – rappresentata dall’Avv. Dario Perugini – ha concluso per l’accertamento della responsabilità del deferito e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. Il deferito – presente personalmente - ha illustrato le proprie argomentazioni difensive e richiesto il proscioglimento da ogni addebito. Motivi della Decisione 1. - In via preliminare, è necessario esaminare la richiesta di sospensione del procedimento contenuta nella memoria difensiva del deferito A tale riguardo devesi premettere come il CGS del Coni e il CGS di questa Federazione abbiano statuito la indipendenza dell’azione disciplinare da ogni altro procedimento giudiziario, stabilendo, da un lato, che – in presenza di specifici fatti, nel novero dei quali è ricompreso “l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto” – resta sospeso il corso dei termini di estinzione del giudizio, ma, dall’altro, che “l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto” (art. 38.5 a)), e ribadendo come - ferma la sospensione dei termini disposta dalla norma di cui sopra – sia sempre “fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di predisporre la prosecuzione del procedimento preliminare” (art. 34 bis. punto 4 CGS FIGC). La ratio di questo distinguo – tra sospensione dei termini e sospensione del procedimento – risiede, con tutta evidenza, da un lato, nella esigenza di acquisire, nel corso del procedimento disciplinare, le risultanze naturalmente più approfondite dell’eventuale processo penale in corso per il medesimo fatto, anche al fine di non dar luogo a un contrasto di giudicati in punto di fatto, dall’altro, nella autonomia e diversità dei precetti sostanziali dei due ordinamenti, e nella correlata possibilità che un fatto identico - e identicamente accertato - giudicato come penalmente irrilevante, sia invece sanzionabile alla stregua delle regole del diritto sportivo. In buona sostanza, ove vi sia incertezza nell’accertamento dei fatti, è opportuno avvalersi dei più approfonditi accertamenti svolgibili all’interno del procedimento penale, ma ove il fatto sia sostanzialmente incontroverso, il giudizio sportivo resta del tutto indipendente da quello penale. Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente, come nella specie – avendo il Fiorini ammesso l’invio degli sms di cui è deferimento, e non dedotto altre circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere – l’odierno procedimento possa proseguire senza attendere gli accertamenti e la decisione del giudizio penale pendente a carico del deferito ai sensi dell’art. 660 c.p. 2. - Il Fiorini - anche nella propria difesa orale – ha insistito in ordine alla natura non offensiva degli sms indirizzati al Marotta, sottolineando anche come – ove quest’ultimo non avesse gradito questa interlocuzione – avrebbe certamente potuto e dovuto lamentarsene, e che ciò avrebbe agevolmente posto fine a ogni questione. Le deduzioni dell’incolpato non sono condivisibili. Il contenuto ingiurioso – invero, individuabile, ricomprendendo in esso anche le espressioni generalmente minatorie, o dichiarative di infauste prognosi in ordine all’operato dell’interlocutore, che hanno, anch’esse, una valenza denigratoria e genericamente offensiva – delle comunicazioni in esame, è – come risulta dalla trascrizione che segue di taluni dei 201 messaggi inviati – incontrovertibile: “…Quindi avanti con coraggio contro della gente supponente e irrispettosa come Sogliano, Marotta, Sabatini etc.… alla fine la mia protesta metterà queste persone con le spalle al muro… i tempi dell’omertà son finiti e anche quelli degli arricchimenti indebiti…” (14.9.2014 ore 13:20); “cmq gli Agnelli sono proprio dei “paraculo” come d’altronde Marotta che ride sempre e che fa il “political correct” in pubblico… adesso che … con vergognosi 27 milioni di buon uscita (mai vergognosi quanto lo stipendio di Marotta) ” (25.9.2014 ore 20:56); “nel giorno in cui segna Morata di fronte a Sartori al quale l’avevo offerto tre anni fa in prestito gratuito… morata fa fare bella figura a Paratici e Marotta che non sono dei geni e ingrassano il loro amico bozzo…” (30.9.2014 ore 17:02); “…ma i due ruffiani Marotta e Paratici salvano il loro deretano e portafoglio e personale solo grazie all’acquisto di Morata che io gli ho servito su un piazza d’argento... per il resto si affidano all’usato sicuro made in tinti e pastorello. L’arrivo di Cole, Keita, Evra sono un insulto al calcio italiano (5.10.2014 ore 22:13); “…ma mi faccia il piacere il ragionier Marotta!! (come dice Lotito) ... ce ne sono di cose inaccettabili nel calcio da decenni e tante arrivano da lei e dal suo vassallo Paratici, ... per cui la Sua conferenza stampa è “puerile” (così come lei definisce i miei sms,) ... (6.10.2014 ore 13.59.); “…ho scritto a ……. lui valuterà l’operato di chi ha dato 3 milioni a Raiola su basi arbitrarie oltre che la Consob italiana ... qualsiasi cda deve rispondere agli azionisti… forse Marotta a ragioneria era un pessimo studente” (17.10.2014 ore 10:48); “ho letto il curriculum di Marotta che non conosco e confermo che la mia sensazione che sia scarso e Palancaio è fondata” (25.10.2014 ore 11:36); “consiglio al rag. Marotta di guardare un film degli anni ’60 ambientato in Cornovaglia dal titolo “un uomo per tutte le stagioni” che parla della storia di Tommaso Moro cancelliere del re Enrico VIII (quello dello scisma della chiesa anglicana)” …Tommaso Moro chiamato in giudizio per essere stato integerrimo disse al falso testimone: “che uomo piccolino che sei hai conquistato il mondo per perdere la tua anima” …Gianluca Fiorini” (31.8.2014 ore 11:16). 3. - Quanto, poi, al fatto che il Marotta non avrebbe mai segnalato alcun fastidio né richiesto al Fiorini di cessare la propria attività comunicativa - a prescindere da ogni questione in ordine alla fondatezza di queste asserzioni – devesi osservare come il deferito – vuoi per il richiamato contenuto dei propri messaggi, vuoi per il fatto che non risulta che ai medesimi sia mai stato dato riscontro di sorta – non poteva certamente ritenere che la propria interlocuzione fosse gradita. 4. - L’incolpazione elevata dalla Procura Federale appare, dunque, fondata sia sotto il profilo del contenuto offensivo dei messaggi in questione, sia in considerazione delle molestie che essi hanno ancor più certamente arrecato al Marotta. Infatti è anche possibile – ancorché non scriminante – che il soggetto destinatario di dichiarazioni offensive non se ne curi, e non subisca, dunque, alcun pregiudizio (anche se l’iniziativa assunta in sede penale esclude anche questa ipotesi). É certo, invece, che un numero così elevato di lunghi messaggi – taluni dei quali inviati in orari solitamente dedicati alla vita domestica e al riposo – danno luogo a un fastidio non trascurabile 5. - Non risulta, invece, contestato – difettandone, invero, la prova (ancorché il contenuto e il tenore di talune delle comunicazioni in esame potrebbe far presumere che le stesse fossero “circolari”, e indirizzate a più destinatari) il fatto che farebbe assumere alla condotta anche un più grave contenuto sostanzialmente diffamatorio, e, cioè, che identici messaggi siano stati inviati anche ad altri soggetti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiarata la responsabilità del deferito Gianluca Fiorini per le violazioni di cui è deferimento – gli infligge la sanzione della inibizione a svolgere qualsivoglia attività in sede federale per la durata di mesi 2 (due).
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