F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015 (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SELARGIUS CALCIO – (nota n. 1988/770 pf14-15 GT/dl del 26.8.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SELARGIUS CALCIO - (nota n. 1988/770 pf14-15 GT/dl del 26.8.2015).
Il Deferimento Con atto del 26 agosto 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società ASD Selargius Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per la condotta ascritta al Signor Emiliano Melis, suo tesserato in qualità di calciatore all’epoca dei fatti, consistita nella violazione della norma di cui al combinato disposto degli artt. 30, commi 2 e 4, dello Statuto della F.I.G.C. e 15 del Codice di Giustizia Sportivo, per essere venuto meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere presentato davanti al Tribunale Civile di Cagliari il ricorso per decreto ingiuntivo n. 1998/14 ing. N. 4170/14 R.A.C., senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali l’autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Nei termini consentiti dalla normativa la Società deferita non ha depositato memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti da scontare nella stagione in corso e l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Motivi della decisione In data 14 febbraio 2014 il Presidente della ASD Selargius Calcio ha inoltrato alla Procura Federale un esposto nel quale faceva presente la circostanza per cui il calciatore Emiliano Melis, tesserato con la predetta Società per la stagione sportiva 2013/2014, aveva depositato dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il recupero della somma di euro 25.925,21 reclamata per l’attività svolta nella stagione sportiva 2010/2011. Detta iniziativa era stata assunta dal calciatore senza avere richiesto ed ottenuto l’autorizzazione per ricorrere alla giurisdizione statale in deroga al vincolo d giustizia così come previsto dall’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto della F.I.G.C. La circostanza di cui sopra è stata peraltro pacificamente ammessa dal Sig. Emiliano Melis il quale, ascoltato dalla Procura Federale, ha riconosciuto il fatto addebitatogli precisando che il ricorso per decreto ingiuntivo riguardava il pagamento di premi non risultanti nell’accordo economico sottoscritto e depositato in Lega. In data 8 luglio 2015 il Sig. Emiliano Melis ha presentato una istanza per applicazione di sanzione sportiva ex art. 32 sexies CGS nella misura di mesi quattro di squalifica ed euro 400,00 di ammenda; detta istanza ha ottenuto il consenso della Procura Federale e nessuna osservazione da parte del Presidente Federale. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il Tribunale ritiene che, sebbene la violazione della clausola compromissoria sia stata compiuta proprio in danno della ASD Selargius Calcio, la Società deferita debba comunque rispondere per responsabilità oggettiva ex art. 4 n. 2 CGS dell’operato del proprio calciatore Emiliano Melis. Secondo costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche recentemente confermato (vedi C.U. n. 19/C.F.A. stagione 2015/16) la responsabilità oggettiva, pur prescindendo dall’accertamento di qualsivoglia forma di colpa a carico della Società, trova tuttavia giustificazione nell’autonomia dell’Ordinamento Sportivo, rispondendo all’esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell’attività sportiva. Gli Organi di giustizia possono però graduare le sanzioni da irrogare in relazione alle circostanze specifiche, compresa quella del conseguimento di uno svantaggio piuttosto che di un beneficio dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato, come di fatto è accaduto nel caso di specie. Sanzione congrua appare quella indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in considerazione di quanto sopra, applica nei confronti della ASD Selargius Calcio la sanzione della ammonizione.
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