F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015 (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl – (nota n. 1935/386 pf14-15 DP/fda del 25.8.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015
(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1935/386 pf14-15 DP/fda del 25.8.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 25.08.2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rispettivamente, il Sig. Carmine Ferrara, Presidente e legale rappresentante della SSD Battipagliese Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1 bis, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, nonché la medesima Società, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per non avere il Ferrara corrisposto all’allenatore Emilio Longo le somme accertate dal Collegio arbitrale della LND con decisione prot. 107/34, pubblicata sul C.U. n. 1 del 18.10.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la Società in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Carmine Ferrara; - 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico della SSD Battipagliese Calcio Srl. Nessuno è comparso per i deferiti, pur ritualmente convocati. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Appare del tutto palese e peraltro incontestato il mancato pagamento della somma dovuta di € 3.530,00 a favore del Sig. Emilio Longo, a suo tempo allenatore della Società in questione, entro i trenta giorni previsti dalle vigenti disposizioni federali (art.94 ter comma 13 delle NOIF dalla comunicazione del provvedimento in tal senso assunto dal Collegio arbitrale della L.N.D. In sede di audizione il Sig. Ferrara ha dichiarato che in sede di acquisizione della Società era stata esibita perizia giurata non recante tale credito vantato dall’allenatore; peraltro la precedente dirigenza, contattata dal Ferrara all’atto della comunicazione della delibera del Collegio arbitrale in data 12.11.2014, aveva ribadito che non sussistevano pendenze nei confronti di tesserati. Tale circostanza, tuttavia, non esime il legale rappresentante dalla responsabilità disciplinare a lui ascritta, ben potendo egli adempiere all’obbligazione maturata nei trenta giorni imposti dalla richiamata normativa. Ne discende che il Sig. Ferrara si é reso responsabile della violazione dell’art. 8, commi 9 e 10 del CGS Dalla responsabilità del Presidente deriva quella in via diretta della Società. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge, a carico del Sig. Carmine Ferrara, la sanzione dell’inibizione per 6 (sei) mesi, e a carico della SSD Battipagliese Calcio Srl quella di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzati dalla Figc.
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