F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 14 Ottobre 2015 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Calcio Città di Brindisi), Società SSD ARL CALCIO CITTÀ DI BRINDISI e ASD FRANCAVILLA CALCIO ora fusa con FLY TEAM BRINDISI) – (nota n. 1485/813 pf14- 15 SS/fda del 5.8.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 14 Ottobre 2015 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Calcio Città di Brindisi), Società SSD ARL CALCIO CITTÀ DI BRINDISI e ASD FRANCAVILLA CALCIO ora fusa con FLY TEAM BRINDISI) - (nota n. 1485/813 pf14- 15 SS/fda del 5.8.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti relativi alle indagini svolte dalla Procura Federale e in particolare la documentazione acquisita dalla quale emerge che nella stagione sportiva 2013-14 il Sig. Vincenzo Carbonella ha svolto l’attività di allenatore tesserato per la Società ASD Francavilla Calcio, partecipante al Campionato di Eccellenza Regione Puglia, pur essendo contestualmente tesserato quale DG e cassiere della SSD arl Calcio Città di Brindisi, senza peraltro richiedere la sospensione all’albo dei tecnici. Rilevato che all’udienza odierna nessuno dei deferiti è comparso. Rilevata la omessa notifica dell’avviso di convocazione all’odierna riunione al deferito Antonio Flora e la conseguente separazione della sua posizione. Atteso che a conclusione delle indagini il Sig. Vincenzo Carbonella, in data 16.7.2015 ha proposto istanza di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS in relazione agli artt. 36 comma 1-3, 38 comma 1-4 NOIF e agli artt. 36, comma 1-3, 38 comma 1 e 41 comma 1 Regolamento Settore Tecnico. Atteso che in data 24.7.2015 analoga istanza di applicazione di sanzione è stata avanzata anche da parte del Sig. Antonio Donatiello Presidente, all’epoca dei fatti della ASD Francavilla Calcio; Atteso che entrambe le richieste sono state accolte. Atteso che alla luce di tutto quanto emerso appaiono fondati i deferimenti della Società SSD ARL Calcio Città Di Brindisi e ASD Francavilla Calcio ora fusa con Fly Team Brindisi. Ritenuto che la SSD ARL Calcio Città Di Brindisi risponde per responsabilità diretta per la condotta del Presidente Antonio Flora, accertata incidentalmente da questo Tribunale, nonché per responsabilità oggettiva per la condotta del tesserato Vincenzo Carbonella. Ritenuto altresì che la Società ASD Francavilla Calcio risponde per la sola responsabilità oggettiva. P.Q.M. Infligge alla Società SSD arl Calcio Città Di Brindisi la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), e alla Società ASD Francavilla Calcio ora fusa con Fly Team Brindisi, la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).
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