F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl sino al 4.11.2011), LUIGI MANUALI (nella s.s. 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), VINCENZO PENNA (nelle s.s. 2009/10 e 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), MAURIZIO PORRO (nella s.s. 2011/12 Direttore generale della Società Calcio Como Srl), MASSIMO MONTI (nelle s.s. 2010/11 e 2011/12 tesserato quale responsabile amministrativo della Società Calcio Como Srl), CHRISTIAN PAPA (nella s.s. 2011/12 fino al 1.5.2012 dirigente con procura della Società Calcio Como Srl) – (nota n. 2587/102 pf13-14 AM/ma del 17.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl sino al 4.11.2011), LUIGI MANUALI (nella s.s. 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), VINCENZO PENNA (nelle s.s. 2009/10 e 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), MAURIZIO PORRO (nella s.s. 2011/12 Direttore generale della Società Calcio Como Srl), MASSIMO MONTI (nelle s.s. 2010/11 e 2011/12 tesserato quale responsabile amministrativo della Società Calcio Como Srl), CHRISTIAN PAPA (nella s.s. 2011/12 fino al 1.5.2012 dirigente con procura della Società Calcio Como Srl) - (nota n. 2587/102 pf13-14 AM/ma del 17.9.2015). Il deferimento Con provvedimento del 17 settembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1. Il Sig. Antonio Di Bari, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Como Srl sino al 04.11.2011, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed all’art. 15, comma 1, e 19 dello Statuto Federale, per avere ceduto – con riferimento alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 – per il tramite di n. 4 scritture private, non depositate presso i competenti Organi e sottoscritte con evidenti ed esclusivi fini di lucro, la totale gestione, tecnica, organizzativa, sportiva, economica e finanziaria, dell’intero settore giovanile del Como Calcio Srl all’Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Giovanile Como (“AS.C.CO.”), al Sig. Luigi Manuali, al Sig. Pier Paolo Gherlone, al Sig. Vincenzo Penna, al Sig. Enrico Tettamanti, al Sig. Marelli Enrico, ricevendo da tali soggetti, a titolo di corrispettivo per la suddetta cessione, importanti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque per aver tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile; 2. Il Sig. Luigi Manuali, nella stagione sportiva 2011/2012 tesserato in qualità di collaboratore della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed all’art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver sottoscritto, in proprio e/o nella qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Giovanile Como (“AS.C.CO.”), terzo soggetto estraneo all’ordinamento Federale, tre delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, provvedendo – in esecuzione delle medesime scritture – a versare personalmente cospicue somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, alla Società Calcio Como Srl e, contestualmente, a gestire, in proprio e/o per il tramite del predetto ente AS.C.CO., parte del settore giovanile della medesima Società Calcio Como Srl (in particolare, le categorie “Beretti-allievi nazionali-allievi regionali-giovanissimi nazionali”); 3. Il Sig. Vincenzo Penna, nella stagione sportiva 2009/2010 e 2011/2012 tesserato in qualità di collaboratore della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed all’art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver sottoscritto, in proprio, due delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, provvedendo – in esecuzione delle medesime scritture – a versare personalmente cospicue somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, alla Società Calcio Como Srl e, contestualmente, a gestire in proprio parte del settore giovanile della medesima Società Calcio Como Srl (in particolare, le categorie “giovanissimi regionali professionisti, esordienti provinciali, pulcini provinciali e scuola calcio”); 4. Il Sig. Maurizio Porro, nella stagione sportiva 2011/2012 direttore generale della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, all’art. 8, comma 2, del CGS ed all’art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver, in esecuzione delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, per conto del Como Calcio, ricevuto ingenti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque per aver tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile; 5. Il Sig. Massimo Monti, nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 tesserato in qualità di responsabile amministrativo della Società Calcio Como Srl per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, all’art. 8, comma 2, del CGS ed all’art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver, in esecuzione delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, per conto del Como Calcio, ricevuto ingenti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile; 6. Il Sig. Christian Papa, nella stagione sportiva 2011/2012, sino alla data 01.05.2012, dirigente con procura (conferitagli con atto notarile in data 16.02.2012), della Società Calcio Como Srl, dell’art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, all’art. 8, comma 2, del CGS ed all’art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver, in esecuzione delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, per conto del Como Calcio, ricevuto ingenti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque per aver tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, soltanto i deferiti Signori Massimo Monti e Christian Papa, presentavano una memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Di Bari l’inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Luigi Manuali l’inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Vincenzo Penna l’inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Massimo Monti l’inibizione per mesi 15 (quindici) e l’ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00); nei confronti del Signor Christian Papa l’inibizione per mesi 15 (quindici) e l’ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00); nei confronti del Signor Maurizio Porro l’inibizione per mesi 15 (quindici) e l’ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00). Sono altresì comparsi i Signori Monti e Papa unitamente al proprio difensore, il quale si è riportato alle proprie memorie difensive, ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, osserva. Nel corso del procedimento disciplinare n. 102pf2013/2014, avente ad oggetto: “Cessione da parte della Società Como Calcio Srl della gestione tecnica, sportiva ed economica del proprio settore giovanile, a titolo oneroso, contrattualizzata attraverso la sottoscrizione di due scritture private non depositate” ed a seguito delle prove prodotte dalla Procura Federale mediante la produzione di alcuni documenti e mediante l’espletamento di ulteriori atti di indagine risulta provato che nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 il Calcio Como Srl (di seguito per brevità anche “Como”) ha ceduto la totale gestione, tecnica, organizzativa, sportiva, economica e finanziaria, di tutto il proprio settore giovanile a terzi soggetti ed, in particolare, all’Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Giovanile Como (“AS.C.CO.”), al Sig. Luigi Manuali, al Sig. Pier Paolo Gherlone, al Sig. Vincenzo Penna, al Sig. Enrico Tettamanti, al Sig. Enrico Marelli. In particolare, la cessione de qua veniva formalizzata per il tramite di n. 4 (quattro) scritture private, mai depositate presso la competente Lega o, comunque, presso i competenti Organi Federali: la prima, datata 20 settembre 2010, con cui il Como, nella persona dell’amministratore unico, Sig. Antonio Di Bari, “si impegna ad affidare all’Associazione sportiva dilettantistica calcio giovanile Como ed al Signor Manuali Luigi in proprio, la gestione sportiva e finanziaria del settore giovanile” relativamente “alle formazioni corrispondenti alle categorie della “Sezione Agonistica” per la stagione 2010/2011, composta dalle seguenti squadre: Beretti, Allievi, Giovanissimi (anni 1996, 1995, 1994, 1993 e 1992)”; la seconda, datata 30 giugno 2011, con cui il Como, nella persona dell’amministratore unico, Sig. Antonio Di Bari, affidava all’AS.C.CO. ed ai Signori Luigi Manuali e Pier Paolo Gherlone “in solido ed in proprio (…) la gestione sportiva e finanziaria del “settore giovanile agonistico”” relativamente “alle formazioni corrispondenti alle categorie (…) berretti – allievi naz. – giovanissimi naz. – allievi (…)” per il triennio che “avrà inizio il giorno 1 luglio 2011 ed avrà termine il giorno 30 giugno 2014”; la terza, datata 15 maggio 2010, con cui il Como, nella persona dell’amministratore unico, Sig. Antonio Di Bari, “si impegna a consentire” ai Signori Enrico Marelli, Enrico Tettamanti, Luigino Manuali e Vincenzo Penna “la piena ed autonoma gestione, con assunzione di tutti i relativi oneri e costi, nessuno escluso e/o eccettuato (ad esempio ritiri, trasferte, trasporti) forfettariamente concordati in euro 180.000 (centottantamila), con marchio “Calcio Como” e per proprio conto, del “Settore Giovanile” per la stagione 2010/2011”; la quarta, datata 10 giugno 2011, con cui il Como, nella persona dell’amministratore unico, Sig. Antonio Di Bari, riconosce al Sig. Vincenzo Penna “la libertà e l’autonomia di gestione tecnica ed organizzativa delle squadre del settore giovanile sopra elencate (sub. 1)” per la stagione sportiva 2011/2012; in tutte e 4 (quattro) le scritture private sopra menzionate, a fronte della sostanziale cessione, da parte del Como, della gestione dell’intero settore giovanile, il come detto gestore si assumeva “tutti gli oneri ed i costi nessuno escluso ed eccettuato (ivi compresi i costi derivanti dai premi di preparazione che la Calcio Como dovesse trovarsi a sostenere) inerenti al settore giovanile”; inoltre, il gestore veniva contrattualmente obbligato al rilascio di importanti garanzie a favore del Como, rappresentate da titoli di credito (assegni bancari), a copertura dei costi e di eventuali controversie di lavoro insorgenti con il personale tecnico (si veda, ad esempio, la scrittura privata del 30 giugno 2011 che, a pagina 3, prevede il rilascio di un titolo di credito pari ad € 50.000,00 “che verrà restituito previa presentazione delle liberatorie al termine della stagione” o la scrittura privata del 10 giugno 2011 che, all’art. 17, prevede che “a garanzia delle obbligazioni assunte (…) il gestore rilascia n. tre assegni bancari dell’importo di Euro 30.000,00 ciascuno per un totale di Euro 90.000,00, gli stessi titoli dovranno essere custoditi a garanzia da parte della Calcio Como Srl, e saranno restituiti al gestore (…) dopo che lo stesso gestore avrà presentato alla Calcio Como Srl le liberatorie e le ricevute dei pagamenti effettuati”). Emergeva altresì che, il Como, tramite la sottoscrizione delle 4 (quattro) scritture private de quibus, si assicurava, inoltre, consistenti vantaggi economici, quali contributi per lo sfruttamento dei “diritti di immagine del marchio Como 1907 (…) € 25.000,00 entro il 30 ottobre 2011 nonché 50.000 euro in sponsorizzazioni a favore della Calcio Como Srl che la stessa dovrà incassare entro il 31.12.2011” (si veda la scrittura privata del 30 giugno 2011) e “un contributo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) quale importo una-tantum come contributo pubblicitario e di immagine per l’utilizzo del marchio del Calcio Como. Somma che verrà corrisposta mediante il versamento mensile della somme di Euro 5.000,00 a partire dal 30.09.2011 e così sino al 30.03.2012, mediante assegni bancari a firma del Signor Penna Vincenzo da consegnare al momento della sottoscrizione del presente atto”. Le circostanze sopra riassunte venivano confermate dalle persone sentite dal Collaboratore della Procura Federale, le quali fornivano altresì specifiche informazioni sulle modalità esecutive delle scritture private per cui è stato incardinato il summenzionato procedimento, producendo a supporto corposa documentazione. Dalla ricostruzione dei fatti e dalle prove raccolte dalla Procura Federale è emerso incontrovertibilmente che alla predisposizione, organizzazione e realizzazione della complessa operazione sopra riportata, hanno sicuramente partecipato e fornito un apprezzabile contribuito causale i Signori Antonio Di Bari, Maurizio Porro, Vincenzo Penna e Luigi Manuali. In relazione alla posizione dei deferiti Massimo Monti e Christian Papa, il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare rileva. Il Signor Massimo Monti chiede il proscioglimento dall’addebito per assoluta estraneità alle condotte contestategli in considerazione del ruolo da egli ricoperto in seno alla Calcio Como Srl. L’incolpato sostiene, infatti, di essere stato erroneamente definito “responsabile amministrativo” della Società Union Cafè Srl atteso che egli, invece, era un semplice dipendente della stessa, inquadrato come responsabile dei sistemi informatici e non con mansioni di natura amministrativo-contabile. Il Signor Monti sostiene, inoltre, di non aver mai percepito alcun compenso dalla Calcio Como Srl e di non aver mai partecipato attivamente alla vita della Società limitandosi ad assistere alle partite della prima squadra alla domenica. Lo stesso, nega inoltre, di aver mai intrattenuto rapporti con i Sig.ri Manuali e Penna e di aver incassato somme in esecuzione dell’accordo di gestione del settore giovanile del Calcio Como Srl. Eccepisce, inoltre, la scarsa credibilità delle dichiarazioni dei Sig.ri Manuali, Penna, Di Bari e Rivetti per essere gli stessi troppo coinvolti nei fatti; Il Signor Christian Papa eccepisce la sua estraneità alle condotte discusse ritenendo che gli accordi contestati tra Calcio Como Srl e A.S.SCO, alla cui “predisposizione, organizzazione e realizzazione”, nell’ipotesi accusatoria, egli avrebbe partecipato, risalirebbero alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 e che esse sarebbero state formalizzate in quattro scritture private, datate 15 maggio e 30 settembre 2010 e 11 e 30 giugno 2011. Il Signor Papa, dichiara di aver fatto parte del Calcio Como Srl, in veste dirigenziale, dal 10 novembre 2011, giorno in cui venne sottoscritto l’incarico di consulenza, al 20 marzo 2012, data di risoluzione del detto contratto. Papa sostiene, dunque, che il rapporto organico tra lui e la Calcio Como Srl è durato circa 4 mesi durante i quali, a sua detta, i contratti di gestione del settore giovanile erano già stati sottoscritti e parzialmente eseguiti. Lo stesso deferito nega di aver intrattenuto rapporti significativi con Manuali ed in ogni caso dubita della genuinità e della credibilità delle sue dichiarazioni, essendo egli profondamente coinvolto nelle indagini. Il Papa dichiara, infine, di non aver mai percepito alcuna somma in esecuzione dell’accordo contestato e nega di aver ricevuto l’assegno di € 2.000,00 relativo a “prestito Mattia Voghera”. A giudizio del Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in merito alla posizione dei Signori Massimo Monti e Christian Papa, non può dirsi raggiunta la prova certa della responsabilità loro ascritta. Infatti, le circostanze circa l’effettiva esecuzione di atti giuridici e la percezione di somme di denaro da parte dei Signori Massimo Monti e Christian Papa non risultano adeguatamente dimostrate, posto che le dichiarazioni rese dagli altri deferiti non sono riscontrate da altri elementi di prova in grado di confermare l'attendibilità. Pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità per la condotta antiregolamentare posta in essere dai Signori Antonio Di Bari, Luigi Manuali, Vincenzo Penna, e Maurizio Porro in relazione all’art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS, ed anche in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed all’art. 8, comma 2, del CGS ed all’art. 15, comma 1 dello Statuto Federale, mentre nessun addebito è possibile muovere nei confronti dei Signori Massimo Monti e Christian Papa. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Di Bari l’inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Luigi Manuali l’inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Vincenzo Penna l’inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Maurizio Porro l’inibizione per mesi 15 (quindici) e l’ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00). Proscioglie i Signori Massimo Monti e Christian Papa da ogni addebito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it