F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015 (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOBILE CAPUANI, LUCA DI PASQUALE, NICOLA RENZI, ALAN BALLATORE, MAURIZIO DIANA, DAVIDE BARIGELLI, MARCO SIMONETTI, ALESSANDRO DELL’ORSO, MICHELE DIMUCCIO, Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, ASD AVEZZANO CALCIO, ASD P. VIGOR PERCONTI, US JUNIORJESINA LIBERTAS ASD, ASD FEDERLIBERTAS L’AQUILA e FC POMARICO – (nota n. 12824/84 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015 (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOBILE CAPUANI, LUCA DI PASQUALE, NICOLA RENZI, ALAN BALLATORE, MAURIZIO DIANA, DAVIDE BARIGELLI, MARCO SIMONETTI, ALESSANDRO DELL’ORSO, MICHELE DIMUCCIO, Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, ASD AVEZZANO CALCIO, ASD P. VIGOR PERCONTI, US JUNIORJESINA LIBERTAS ASD, ASD FEDERLIBERTAS L’AQUILA e FC POMARICO - (nota n. 12824/84 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015). Il deferimento Il Presidente della CDT presso il Comitato Regionale Marche il 16 giugno 2014 trasmetteva alla Procura Federale una mail inviata dall’indirizzo di posta della ADB SSD Porto D’Ascoli, con la quale si segnalava l’organizzazione di un provino per giovani calciatori nati dal 1997 al 2000, di cui all’allegata locandina recante il logo de L’Aquila Calcio 1927 e della Striker Academy, che si definiva “moralmente poco lecita”. La Procura Federale, accertava l’esistenza di una “Organizzazione da parte della Società L’Aquila Calcio di un provino per giovani calciatori degli anni 1997/1998/1999/2000 per il tramite della ASD Striker Academy, Gruppo di scouting e formazione calcistica, non autorizzato dalla FIGC”. Accertava altresì che siffatto provino/raduno si era tenuto presso il campo sportivo di Marina Palmense, provincia di Fermo e che ad esso avevano partecipato calciatori di altre società non operanti nella stessa Regione o in Provincia limitrofa e che erano sprovvisti del necessario nullaosta da parte delle società di appartenenza. La Procura Federale, identificate le persone coinvolte a vario titolo nella manifestazione e ritenuta la sussistenza della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico ed alla sezione III punto 3.6 del C.U. n. 1 Stagione sportiva 2013 – 2014 della FIGC Settore giovanile e scolastico, con atto del 30 giugno 2015 deferiva a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale i Signori: 1°) Nobile Capuani, responsabile del Settore giovanile della Società L’Aquila Calcio 1927, quale organizzatore di detto provino/raduno in concorso con la Società di promozione sportiva denominata ASD Striker Academy, non affiliata alla FIGC; ed in quanto non organizzatori ma partecipanti al provino/raduno, a cui avevano presenziato: 2°) Luca Di Pasquale, collaboratore della Società L’Aquila Calcio 1927; 3°) Nicola Renzi, accompagnatore della squadra Giovanissimi della Società L’Aquila Calcio 1927; 4°) Alan Ballatore, dirigente accompagnatore della Società ASD Avezzano Calcio, che tra l’altro aveva curato direttamente l’allenamento di tre calciatori; 5°) Maurizio Diana, calciatore tesserato con la Società P. Vigor Perconti; 6°) Davide Barigelli, calciatore tesserato con la Società US Junior Jesina Libertas ASD; 7°) Marco Simonetti, calciatore tesserato con la Società US Junior Jesina Libertas ASD; 8°) Alessandro Dell’Orso, calciatore tesserato con la Società ASD Federlibertas L’Aquila; 9°) Michele Dimuccio, calciatore tesserato con la Società FC Pomarico; 10°) le Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, ASD Avezzano Calcio, ASD P. Vigor Perconti, US Junior Jesina Libertas ASD, Federlibertas L’Aquila ASD, FC Pomarico, tutte per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Nel corso delle indagini, venivano acquisiti agli atti la locandina della ASD Striker Academy, intitolata Provino con L’Aquila Calcio, recante il calendario del raduno, nonché il testo di una comunicazione risalente al 21 giugno 2014 (Notizie sportive delle ore 00.20), a mezzo della quale veniva notiziata da parte de L’Aquila Calcio la conclusione dello stage organizzato dalla ASD Striker Academy per la stessa L’Aquila Calcio e si dava risalto alla partecipazione di trenta ragazzi, coordinati da uno staff nel quale aveva esordito il nuovo preparatore dei portieri Alan Ballatore e visionati dal Nobile Capuani e dal Luca Di Pasquale, rispettivamente qualificati presidente e direttore sportivo del settore giovanile de L’Aquila Calcio 1927. La detta comunicazione si concludeva con il ringraziamento alla Academy Striker per l’ottima riuscita dell’evento. Venivano inoltre acquisite le dichiarazioni rese all’Organo inquirente dai sigg.ri Fabio Guido Aureli (direttore nel 2013/2014 ed amministratore delegato nel 2014/2015 della Società L’Aquila Calcio 1927), Nobile Capuani (responsabile Settore giovanile della Società L’Aquila Calcio 1927 nel 2013/2014 e 2014/2015), Ercole Di Nicola (responsabile area tecnica della Società L’Aquila Calcio nel 2013/2014), Maurizio Diana (calciatore Vigor Perconti nel 2013/2014 e L’Aquila Calcio nel 2014/2015), Corrado Chiodi (presidente L’Aquila Calcio nel 2013/2014 e 2014/2015), Alessandro Dell’Orso (calciatore Federlibertas L’Aquila nel 2013/2014 e San Gregorio AQ. nel 2014/2015), Luciano Dell’Orso (padre del calciatore Alessandro Dell’Orso), Roberto Diana (fratello del calciatore Maurizio Diana), Davide Barigelli (calciatore ASD Junior Jesina Libertas nel 2013/2014 e 2014/2015), Mattia Simonetti (calciatore Aurora Calcio Iesi nel 2014/2015), Luca Di Pasquale (collaboratore L’Aquila Calcio nel 2013/2014 e 2014/2015), Silvia Canfora (collaboratrice di segreteria L’Aquila Calcio nel 2013/2014 e 2014/2015), Nicola Renzi (accompagnatore squadra Giovanissimi nel 2013/2014 e collaboratore nel 2014/2015 de L’Aquila Calcio), Alan Ballatore (dirigente accompagnatore Avezzano Calcio nel 2013/2014 e collaboratore L’Aquila Calcio nel 2014/2015), Vincenzo Trani (allenatore di base Polisportiva Viggiano nel 2013/2014 e 2014/2015), Michele Dimuccio (calciatore Pomarico nel 2013/2014 e 2014/2015), Maurizio Giuliani (segretario ASD Junior Jesina Libertas nel 2013/2014 e 2014/2015), Marco Simonetti (calciatore ASD Junior Jesina Libertas nel 2013/2014 e nel 2014/2015), attraverso le quali le persone poi rese destinatarie del presente deferimento confermavano i fatti. Le sanzioni ex art. 23 CGS Alla riunione del 16.9.2015 i Signori Davide Barigelli, Alessandro Dell’Orso, Michele Dimuccio, le Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, ASD P. Vigor Perconti, ASD Federlibertas L’Aquila e FC Pomarico con la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 20.10.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Davide Barigelli, Alessandro Dell’Orso, Michele Dimuccio e le Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, ASD P. Vigor Perconti, ASD Federlibertas L’Aquila e FC Pomarico hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Davide Barigelli, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due); - pena base per il Sig. Alessandro Dell’Orso, sanzioni della squalifica di 2 (due) giornate con diffida, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) con diffida; - pena base per il Sig. Michele Dimuccio, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due); - pena base per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); - pena base per la Società ASD P. Vigor Perconti, sanzione della ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00); - pena base per la Società ASD Federlibertas L’Aquila, sanzione della ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00); - pena base per la Società FC Pomarico, sanzione della ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, che in accoglimento del deferimento, ha chiesto applicarsi i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1°) per il Sig. Nobile Capuani, inibizione di mesi 12 (dodici) oltre l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); 2°) per il Sig. Luca Di Pasquale, inibizione mesi 6 (sei); 3°) per il Sig. Nicola Renzi, inibizione mesi 6 (sei); 4°) per il Sig. Alan Ballatore, inibizione mei 3 (tre); 5°) per il Sig. Maurizio Diana, squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; 6°) per il Sig. Marco Simonetti, squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; 7°) per la Società ASD Avezzano Calcio, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); 8°) per la Società US Junior Jesina Libertas ASD, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Occorre premettere che la responsabilità oggettiva contestata alle Società deferite attiene al comportamento dei propri tesserati e/o collaboratori, a nulla rilevando che delle violazioni fossero a conoscenza i vertici delle Società stesse. Dalle acquisizioni documentali ed orali è emerso che in effetti il raduno/provino di che trattasi si era realmente tenuto e che esso non era stato preventivamente autorizzato dagli Organi competenti, identificandosi per tali il Comitato Regionale territorialmente competente ed il Settore per l’attività giovanile e scolastica; è emerso altresì che il Sig. Nobile Capuani aveva sostanzialmente svolto il ruolo di organizzatore del provino/raduno, facendosi tra l’altro promotore di richieste economiche e di proposte di tesseramento per i calciatori che avevano partecipato alla manifestazione; egli, inoltre, prima che il provino/raduno iniziasse, aveva rivolto un breve discorso di incoraggiamento ai partecipanti, ponendosi così come persona di riferimento nell’organizzazione e nello svolgimento del provino/raduno. Il Capuani, peraltro, in sede di audizione, si era rifiutato di rispondere ad una domanda dell’Organo inquirente, usando nella circostanza espressioni inappropriate. Gli altri deferiti devono rispondere per la loro partecipazione al provino/raduno, con gradazione delle sanzioni, come da dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Davide Barigelli, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - per il Sig. Alessandro Dell’Orso, sanzioni della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali e diffida; - per il Sig. Michele Dimuccio, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); - per la Società ASD P. Vigor Perconti, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00); - per la Società ASD Federlibertas L’Aquila, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00); - per la Società FC Pomarico, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00). Per le altre posizioni accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: 1°) per il Sig. Nobile Capuani, inibizione di mesi 12 (dodici) oltre l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); 2°) per il Sig. Luca Di Pasquale, inibizione mesi 6 (sei); 3°) per il Sig. Nicola Renzi, inibizione mesi 6 (sei); 4°) per il Sig. Alan Ballatore, inibizione di mesi 3 (tre); 5°) per il Sig. Maurizio Diana, squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; 6°) per il Sig. Marco Simonetti, squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; 7°) per la Società ASD Avezzano Calcio, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); 8°) per la Società US Junior Jesina Libertas ASD, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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