CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 10/07/2015 – A.S. Pro Piacenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 10/07/2015 – A.S. Pro Piacenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite
composto da
dott. Franco Frattini - Presidente
dott. Dante D’Alessio
prof. Mario Sanino
prof. Massimo Zaccheo
prof. Attilio Zimatore - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. n. 8/2015 a seguito del ricorso (datato 17 marzo 2015) proposto dalla società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l., con sede in Piacenza, via De Longe, 1 (Besurica) – Campo ‘Gianni Siboni’, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Tasso, 31, Bergamo;
nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., con sede in roma, via G. allegri, 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in roma, via Po, 9,
con l’intervento della CARRARESE CALCIO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Eduardo Chiacchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A7/via;
al fine di ottenere (in sintesi e in via principale) l’annullamento ovvero comunque la revoca della decisione emessa dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) in data 31 luglio 2014, nel procedimento di arbitrato prot. n. 0873 del 26 giugno 2014 – 795, con motivazioni mai notificate né pubblicate, che ha respinto l’istanza arbitrale promossa da A.S.D. Pro Piacenza 1919 (oggi A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l.), volta ad impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 004/CGF del 08/07/2014) che aveva condannato la società ricorrente alla sanzione di 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/2015 e all’ammenda di euro 3.000,00; con richiesta di riduzione delle “sanzioni inflitte alla società A.S. pro Piacenza 1919 s.r.l. nella misura ritenuta di giustizia”.
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite;
uditi, nell’udienza del 20 maggio 2015, gli avvocati: Cesare Di Cintio, per la società ricorrente, A.S. Pro Piacenza 1919; l’avv. Andrea Ferrari, per delega degli avv.ti Gallavotti e La Porta, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C.; e l’avv. Eduardo Chiacchio per la Carrarese Calcio s.r.l.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Attilio Zimatore (con l’astensione dalla camera di consiglio del prof. Mario Sanino);
Ritenuto in fatto
I. Con ricorso datato 17 marzo 2015 la A.S. PRO PIACENZA 1919 s.r.l. (di seguito, per brevità, designata anche semplicemente come Pro Piacenza) si è rivolta al Collegio di Garanzia dello Sport, contestando la decisione emessa dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (T.N.A.S.) in data 31 luglio 2014, nel procedimento arbitrale prot. n. 0873 del 26 giugno 2014 – 795, con motivazioni mai pubblicate, che aveva respinto l’istanza proposta dalla stessa Società volta ad impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 004/CGF del 08/07/2014) che aveva condannato la società ricorrente alla sanzione di 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/2015 e all’ammenda di euro 3.000,00. Oltre a chiedere, in via preliminare, la sospensione cautelare della impugnata decisione del T.N.A.S. e l’abbreviazione dei termini, la Società ricorrente ha formulato, in particolare, le seguenti richieste: << - accertata l’incompletezza del quadro normativo con particolare riferimento alle norme contenute negli articoli 25, 27 e 28 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, in quanto non prevede le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini per l’espletamento dell’attività del Collegio Arbitrale nonché alcuno strumento di impugnativa della decisione assunta dal Collegio Arbitrale del TNAS quando il lodo non “abbia ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica”, dichiarare competente il Collegio di Garanzia dello Sport a decidere sull’odierna impugnazione; …. - dichiarare la nullità e/o annullare la decisione emessa il 31.07.2014 dal Collegio Arbitrale del TNAS e per l’effetto riformare le pronunce impugnate, riducendo le sanzioni inflitte alla società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. nella misura ritenuta di giustizia per tutte le ragioni esposte in narrativa e/o rinviare all’organo ritenuto competente per la riforma delle decisioni impugnate; - dichiarare l’illegittimità della decisione emessa dal Collegio Arbitrale del TNAS il 31 luglio 2014, in quanto in palese violazione del principio di equità e per l’effetto riformare le pronunce impugnate, riducendo le sanzioni inflitte alla società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. nella misura ritenuta di giustizia per tutte le ragioni esposte in narrativa e/o rinviare all’organo ritenuto competente per la riforma delle decisioni impugnate; - revocare in ogni caso la decisione emessa dal Collegio Arbitrale del TNAS il 31 luglio 2014 e per l’effetto riformare le pronunce impugnate, riducendo le sanzioni alla società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. nella misura ritenuta di giustizia per tutte le ragioni esposte in narrativa e/o rinviare all’organo ritenuto competente per la riforma delle decisioni impugnate; …>>.
A sostegno di tali richieste, la Società ricorrente ha dedotto che con atto del 9 maggio 2014 la Procura Federale aveva deferito avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Luca Santi per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 22, commi 6 e 8 C.G.S., contestando il “presunto mancato rispetto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato sul C.U. n. 161 del 16 maggio 2013, con il quale era stata inflitta al calciatore Luca Santi, all’epoca tesserato per la società atletico BP Pro Piacenza, la squalifica di una gara per recidività in ammonizioni, in quanto era stato accertato che il calciatore, senza aver scontato la squalifica risalente alla stagione 2012/2013, era stato inserito in ogni distinta – gara di campionato della società ASD Pro Piacenza 1919 della successiva stagione sportiva 2013/2014 ed era risultato pertanto utilizzato in campo”. Nel ricorso si riferisce che, benché la Società avesse eccepito la propria buona fede, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva accolto il deferimento federale infliggendo “al calciatore Luca Santi la squalifica per 6 gare di campionato; al dirigente Paolo Porcari la inibizione per 6 mesi; alla società ASD Pro Piacenza 1919 la penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015 e l’ammenda di € 3.000,00”. Avverso tale decisione la Società aveva presentato reclamo avanti la Corte di Giustizia Federale, “chiedendo che le sanzioni irrogate nei confronti della società e dei di lei tesserati venissero ridotte secondo giustizia e comunque in misura non superiore a 3 punti per la società, 1 mese di squalifica per il signor Porcari e 3 giornate per Luca Santi”.Tra l’altro, la Società ricorrente deduceva l’eccessiva afflittività della sanzione (segnalando che la squalifica a suo tempo inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca Santi era relativa ad una sola gara nel campionato inerente alla stagione sportiva precedente) e la scusabilità soggettiva dell’errore compiuto dagli organi sociali nello schieramento del calciatore per più gare di campionato ulteriori rispetto a quella (unica) originariamente inibita alla partecipazione dell’atleta. La Corte di Giustizia Federale (con C.U. n. 004/CFG, dell’8 luglio 2014) aveva rigettato il ricorso, confermando la sanzione di 8 punti di penalizzazione inflitta dalla Commissione Nazionale Disciplinare, da scontarsi nel Campionato 2014/2015. Avverso questa decisione della Corte di Giustizia Federale la Società aveva adito il Collegio arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, rinnovando le richieste già formulate.
Al termine del procedimento dinanzi al T.N.A.S., il Collegio Arbitrale del T.N.A.S., in data 31 luglio 2014, aveva depositato il solo dispositivo, rigettando l’istanza e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio “liquidate come in motivazione”. Lamentava, quindi, la Società ricorrente che “in violazione dell’articolo 25 e 27 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS, però, da allora il Collegio Arbitrale non ha mai reso noto il testo integrale e le motivazioni della propria decisione, i quali compongono parte integrante del lodo, ai fini della sua validità e/o efficacia”. Ciò premesso, la Società ricorrente deduceva che era “interesse della A.S.D. Pro Piacenza 1919, oggi A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l., impugnare quindi il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso il TNAS, avanti all’odierno Collegio di Garanzia dello Sport, proprio per “l’omessa e/o insufficiente motivazione” del provvedimento nonché per la manifesta “violazione di norme di diritto”, come statuito dall’art. 54 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ….”.
II. Con memoria datata 26 marzo 2015 si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio, concludendo “per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario, o comunque per il suo rigetto nel merito”. Successivamente, con memoria datata 19 maggio 2015, nel presente procedimento è intervenuta la Carrarese Calcio s.r.l., chiedendo che il ricorso della A.S. Pro Piacenza s.r.l. sia rigettato “perché inammissibile, improponibile e/o comunque infondato”.
Sia la F.I.G.C. che la Carrarese Calcio s.r.l. hanno eccepito, tra l’altro, l’incompetenza del Collegio di Garanzia dello Sport, rilevando che la decisione impugnata non è stata emessa da un organo di Giustizia sportiva federale, ma da un Collegio arbitrale indipendente; e, dunque, non rientra tra le decisioni impugnabili dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
III. Il ricorso proposto dalla A.S. Pro Piacenza s.r.l., originariamente assegnato alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, è stato successivamente attribuito alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, tenuto conto “che la questione controversa presenta profili di rilevanza e di principio che potrebbero riguardare altre controversie, anche di competenza di altre Sezioni ”.
Considerato in diritto
1. – La rilevante questione di principio suscitata dal ricorso in esame può essere così sintetizzata: se, fatto tempestivo ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, T.N.A.S.) presso il C.O.N.I., dopo la definizione dell’ultimo grado federale, tale forma di impugnazione della decisione federale (per via arbitrale) possa “convertirsi” in ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; segnatamente, se la conversione sia la soluzione sistematicamente enucleabile a fronte della perdurante impossibilità del T.N.A.S., attestata a far data dal 5.12.2014, di assicurare il buon fine di un procedimento arbitrale che, invero, non appare definito né ulteriormente definibile in ragione della disfunzione realizzatasi nell’archiviazione informatica dei relativi dati trattati dal C.O.N.I. Essendo fuori discussione che la Società A.S. Pro Piacenza abbia tempestivamente contestato il provvedimento della Corte di Giustizia Federale proponendo domanda di arbitrato dinanzi al T.N.A.S., è altrettanto pacifico che a tale istanza abbia fatto seguito il solo ‘dispositivo’ (seppure intitolato ‘Lodo’), sottoscritto dagli Arbitri in data 31 luglio 2014, nel quale si “rigetta l’istanza di arbitrato”; si condanna la parte istante alle spese del giudizio “liquidate come in motivazione” e al pagamento degli onorari del Collegio arbitrali, pure “liquidati come in motivazione”.Ma nessuna motivazione – pur espressamente preannunciata – ha fatto seguito a tale dispositivo; ed anzi è successivamente intervenuto il comunicato con il quale il Presidente del T.N.A.S., in relazione a problemi di natura informatica nella archiviazione dei dati, ha disposto la sospensione, a tempo indeterminato, dei termini per il deposito del lodo relativamente ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 2014 incardinati dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Vero è che l’art. 821 c.p.c. impedisce alla parte, una volta che il dispositivo sia stato sottoscritto, di far valere la decadenza degli arbitri per decorso del termine e così di impugnare il lodo successivo per tale motivo, ma vero è pure che tale disposizione costituisce la base normativa per escludere ogni possibilità di identificazione del dispositivo col lodo ovvero – finanche - con una parte di questo che goda di possibile autonomia (alla stregua di modelli esemplificati dall’art. 431, 2° c., c.p.c.); nella fattispecie, peraltro, il dispositivo appare esso stesso non autosufficiente, tanto da rinviare esplicitamente alla ventura motivazione altresì per la liquidazione delle spese di soccombenza, come per gli onorari degli Arbitri. Dunque, nessun lodo appare ravvisabile e il procedimento arbitrale introdotto dalla Società Pro Piacenza può definirsi senz’altro in corso e non già definito. Su tale premessa, nella logica (della distinzione) del contratto di amministrazione dell’arbitrato che le parti hanno concluso con il C.O.N.I. - distinto rispetto al collegato e dipendente contratto di arbitrato corrente tra le parti e gli arbitri selezionati essi pure dal C.O.N.I. - si viene registrando una ipotesi di relativa “impossibilità” che, a norma dell’art. 1256 c.c., può senz’altro abilitare “il creditore [che] non ha più interesse a conseguir[e la prestazione]” a far valere l’estinzione del relativo vincolo obbligatorio: la parte dis-interessata, insomma, può in astratto sciogliersi dal contratto di amministrazione dell’arbitrato e, per conseguenza, dal contratto di arbitrato (nella specie obiettivamente dipendente). Alla Parte già attrice in arbitrato e ora titolata a rinunciare al procedimento arbitrale e al relativo lodo siccome non più producibile in termine utile (termine segnato dalla stagione sportiva in corso, essendo la penalizzazione in classifica di cui si controverte una sanzione che può affliggere la Società non oltre il 30/6/2015) può, senza dubbio, ascriversi l’intervenuta acquisizione dell’effetto utile prodottosi istantaneamente con la domanda di arbitrato: infatti, con la domanda di arbitrato la stessa Parte ha definitivamente impedito la decadenza alla quale rimaneva esposta finché non avesse promosso tempestivamente l’azione dopo la decisione di ultimo grado federale. Sicché, alla stessa Parte attrice - interessata alla prestazione di giustizia attualmente erogabile dal C.O.N.I. per il tramite del Collegio di Garanzia dello Sport - può essere consentito di optarvi in luogo di quella originariamente dovuta (e tempestivamente richiesta) e integrante l’adempimento vero e proprio (arg. ex art. 1197 c.c.). Nella sostanza ed al di là delle espressioni letterali utilizzate nel ricorso (ove si discute di impugnazione del lodo), la Società Pro Piacenza, anziché sciogliersi senz’altro dal vincolo contratto col C.O.N.I. per conseguirne un lodo da questo amministrato, ha richiesto (ed ha così dichiarato di accettare) un’altra prestazione in luogo dell’adempimento, che peraltro immunizza da responsabilità il C.O.N.I. per il mancato assolvimento dell’impegno assunto con il contratto di amministrazione dell’arbitrato (dovuto alla rilevata disfunzione informatica). In sintesi, deve ritenersi ammissibile un ricorso come quello del quale qui si discute: così, invero, il C.O.N.I., per il tramite del Collegio di Garanzia dello Sport e comunque nel limite dell’anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (che segna un più generale limite sistematico per interventi altrimenti extra ordinem: v. art. 64.5), finisce per eseguire, nei confronti della Parte interessata - che la abbia richiesta, non intendendo estinguere tout court il vincolo nascente dal contratto di amministrazione dell’arbitrato - una diversa prestazione, che tiene luogo dell’adempimento consistente originariamente nella pronuncia di un lodo. Va, peraltro, precisato che la questione non è diversamente governabile mediante le disposizioni transitorie del Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente l’art. 62, il cui comma 3 esclude l’accessibilità al Collegio di Garanzia dello Sport per la parte che, alla data di entrata in vigore del Codice, avesse, come la Società Pro Piacenza, già fatto accesso al T.N.A.S.
2. - Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla F.I.G.C. e dalla Carrarese – sulla scorta del corretto (ma non pertinente) rilievo che un lodo pronunciato dal T.N.A.S. sia insuscettibile di impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il quale difetterebbe di competenza in materia - non colgono nel segno.
Benché, infatti, il ricorso proposto dalla A.S. Pro Piacenza si dichiari espressamente diretto contro “la decisione emessa dal Collegio Arbitrale” del T.N.A.S. in data 31 luglio 2014 e benché di questa si invochi l’annullamento o la riforma, da una lettura complessiva del ricorso, non limitata al profilo puramente letterale, risulta evidente che le censure della ricorrente si rivolgano contro la decisione della Corte di Giustizia Federale e contro il provvedimento di condanna ivi stabilito.La questione, dunque, si dirime sulla scorta - oltre che della inesistenza di un lodo in senso proprio - di un’ interpretazione complessiva e funzionale dell’atto introduttivo che univocamente postula la riforma, finanche con invocata adozione di misure cautelari anticipatorie, della decisione sanzionatoria della Corte di ultima istanza federale e non già della decisione (ché tale non è) del T.N.A.S.: decisione sanzionatoria che, come noto, ha afflitto per n. 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva la squadra riferibile alla Società Pro Piacenza. Ne consegue che il ricorso in esame deve reputarsi certamente ammissibile; e che il Collegio può procedere all’esame del merito, non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto.
3. - Nel merito, i motivi di ricorso possono ricevere trattamento unitario; e risultano fondati nei limiti di cui in appresso.
Tenuto conto che il calciatore Luca Santi, a suo tempo, era stato squalificato dal Giudice Sportivo per una sola gara (relativa alla stagione sportiva 2012/2013), il criterio di punizione adottato in sede federale appare privo di logica intima, con vizio di giustificazione della comminazione sanzionatoria che affetta la decisione della Corte di Giustizia Federale. Infatti, i più consolidati indici della giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e stante la reiterazione della negligenza nell’inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la comminazione di base può essere aumentata mercé una c.d. “sanzione aggiuntiva”, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara sola (= >3<6). Di principi siffatti, peraltro, il Collegio di Garanzia dello Sport ha già fatto applicazione, mutatis mutandis, nel giudizio iscritto al n. 7/2015 Reg. Ric., presentato, in data 9 marzo 2015, dalla società U.S.D. Feltrese Prealpi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, e altri: giudizio definito nel corso dell’udienza della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del 13 maggio u.s. (decisione n. 14/2015). In definitiva, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, appare logico ed equo sanzionare la Società Pro Piacenza, per l’indebito schieramento del calciatore Luca Santi in un’unica gara con la penalizzazione in classifica pari al numero dei punti quesibili con la vittoria nella medesima gara (punti tre) e la sanzione aggiuntiva di ulteriori punti due, per complessivi cinque (5) punti di penalizzazione, in riforma dei n. 8 punti di penalizzazione già irrogati. Fermo il resto.
4. – Considerato che le questioni sollevate nella controversia in esame, oltre ad essere oggettivamente complesse, hanno richiesto di affrontare problemi di carattere generale, ancora mai trattati dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, il Collegio reputa equo ed opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite
Dichiara ammissibile il ricorso e lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, provvedendo a rideterminare la penalizzazione in cinque (5) punti.
Spese compensate.
Dispone
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 maggio 2015.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F. to Attilio Zimatore
Depositato in Roma in data 10 luglio 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face