CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 30 del 31/07/2015 – S.S.D. Sambenedettese A.R.L. – F.C. Forlì s.r.l. – A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 30 del 31/07/2015 – S.S.D. Sambenedettese A.R.L. - F.C. Forlì s.r.l. - A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite
composto da
dott. Franco Frattini - Presidente
dott. Dante D’Alessio
prof. Mario Sanino - Relatore
prof. Massimo Zaccheo
prof. Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2015, presentato, in data 27 luglio 2015, dalla S.S.D. Sambenedettese A.R.L., dalla F.C. Forlì s.r.l. e dall’A.S. Gubbio 1910 s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. prof. Astolfo Di Amato e dall’avv. Alessio Di Amato
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli
per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015, che ha stabilito i criteri di ripescaggio per il settore professionistico per la stagione sportiva 2015/2016 di cui al C.U. FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015, nonché di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite;
uditi, nell’udienza del 31 luglio 2015, limitatamente alla discussione sulla sospensiva, gli avvocati: prof. avv. Alessio Di Amato per le società ricorrenti; avv. Luigi Medugno ed avv. Letizia Mazzarelli per l’intimata F.I.G.C.;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Mario Sanino; preso atto che le società ricorrenti chiedono:
a) in via preliminare, che sia sospesa in via cautelare l’efficacia della suddetta deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015;
b) in via principale, che la deliberazione in questione sia annullata; considerato che l’ordinamento sportivo consente per le squadre inserite nel settore professionistico la possibilità di un ripescaggio secondo criteri e modalità dettati dal Consiglio Federale; rilevato che la Federazione ha reso noti, mediante pubblicazione di apposito comunicato ufficiale n. 22/A del 15 luglio 2015, i “criteri e le procedure di ripescaggio nei campionati professionistici”;
preso altresì atto che per le domande di ripescaggio veniva fissato il termine di presentazione del 27 luglio 2015; verificata la mancata presentazione da parte delle squadre ricorrenti della domanda di ripescaggio entro il termine suddetto dal 27 luglio 2015;
considerato quindi che le squadre in questione allo stato non sono più titolari di un interesse giuridicamente protetto.
PQM
Tutto ciò premesso e ritenuto il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta la richiesta cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, perché non ricorrono i presupposti del fumus boni iuris né del periculum in mora.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 luglio 2015.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 31 luglio 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face