CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 04/08/2015 – F.C.D. Rhodense Associazione Sportiva Dilettantistica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/LND C.R. Lombardia

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 04/08/2015 – F.C.D. Rhodense Associazione Sportiva Dilettantistica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/LND C.R. Lombardia IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Seconda Sezione composto da Attilio Zimatore - Presidente Angelo Piazza - Relatore Maurizio Benincasa Oreste Michele Fasano Gabriella Palmieri - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2015, presentato, in data 9 maggio 2015, dalla società F.C.D. RHODENSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (di seguito “Rhodense”), rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Izar; contro la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia; Lega Nazionale Dilettanti presso la F.I.G.C.; F.I.G.C. – Federazione Italiana Gioco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta; per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C., di cui al comunicato Ufficiale n. 57 del 10 aprile 2015 del medesimo Comitato Regionale, relativa al Reclamo promosso da F.C.D. Rhodense Associazione Sportiva Dilettantistica, avverso la squalifica a tempo determinato (fino al 28 febbraio 2016) irrogata dal Giudice Sportivo presso la LND – CRL, con Comunicato ufficiale n. 49 del 12.03.2015, nei confronti del tesserato Andrea Giovanni Macioce; visti gli scritti difensivi e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 16 luglio 2015, l’Avv. Alessandro Izar per la parte ricorrente nonché l’Avv. Stefano La Porta per la parte intimata; udito, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il relatore Prof. Angelo Piazza. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del Giudice Sportivo di 1° grado presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicato con Comunicato ufficiale n. 49 del 13.03.2015, è stata inflitta al calciatore Andrea Giovanni Macioce, tesserato della Rhodense ASD, la sanzione della squalifica fino al 28.02.2016, essendosi egli, alla fine della gara disputata con Speranze Primule Allievi del 7.03.2015, rivolto all’arbitro con un atteggiamento violento ed aggressivo. Nel Comunicato Ufficiale si legge: “al termine della gara dalla panchina si avvicinava all’arbitro e protestando vivacemente in quanto lo stesso aveva fischiato la fine della stessa, non permettendo alla propria squadra di battere un calcio di punizione, lo spingeva e lo colpiva con un pugno attingendolo alla spalla perché il direttore di gara evitava di essere colpito sul viso girandosi (sanzione ridotta per la giovane età del calciatore).” 2. Avverso tale provvedimento, la Rhodense ha proposto reclamo alla Corte di Appello Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C., la quale, con Comunicato Ufficiale n. 57 del 10 aprile 2015, ha rigettato il reclamo e confermato, quindi, la sanzione della squalifica di un anno all’atleta Macioce. 3. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2015, la Rhodense ha impugnato avanti il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni la decisione della Corte di Appello Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti, adducendo, a sostegno delle proprie ragioni, l’omessa motivazione della decisione impugnata nonché la violazione o erronea applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 16, comma 1, e dell’art. 19, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. La ricorrente, ritenendo che la sanzione della squalifica così quantificata dalla giustizia domestica sia da considerarsi sproporzionata nonché notevolmente afflittiva, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: riformare la decisione della Corte di Appello Territoriale c/o la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Lombardia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 57 del 10.04.2015 del medesimo Comitato regionale e qui impugnata, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e per l’effetto annullare la sanzione irrogata in danno al tesserato Andrea Giovanni Macioce (tessera n. 2590, matricola n. 5499985); ovvero, in subordine, ridurre la stessa nella misura minima ritenuta di giustizia; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto, riformare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Lombardia, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 57 del 10.04.2015 del medesimo Comitato regionale e qui impugnata e, per l’effetto, rinviare la causa alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale enunciando il principio al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi, in ogni caso: con vittoria di spese e compensi aumentati di IVA e CPA. 4. Si è costituta in giudizio la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio con memoria del 19 maggio 2015 nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Federazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 1) Con il primo motivo di ricorso, la Rhodense si duole del fatto che la Corte d’Appello Territoriale si sia limitata a confermare la sanzione inflitta già dal giudice sportivo di primo grado senza aver compiutamente motivato le ragioni logico-giuridiche di tale decisione. A sostegno della censura richiama, in particolare, l’art. 34, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. il quale dispone che: “Le decisioni degli organi della giustizia sportiva devono essere motivate”; l’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI il quale prevede che “la decisione del giudice è motivata e pubblica”, ed ancora, l’art. 132 cpc sui requisiti che deve contenere la sentenza, in particolare il comma 2, numero 4, che prevede: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e l’art. 138 disp.att.cpc che dispone che “la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comm, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”. La doglianza non è, ad avviso di questo Collegio, condivisibile. Ed infatti, in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica. Nella specie, la decisione impugnata, benché sintetica, dà conto dei motivi che impongono la conferma della decisione della sanzione, ove precisa che: “Sentita la parte e chiamato l’arbitro a chiarimenti è stata confermata la dinamica così descritta nel referto arbitrale e la gravità della condotta ha giustificato la sanzione comminata”. Del resto, il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva fa “[…] piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Quanto al secondo motivo di censura, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ovvero dell’art. 16, comma 1, e dell’art. 19, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Nello specifico, ritiene che la Corte di Appello Territoriale : “1) ha posto in essere una violazione di norme di diritto in relazione alla quantificazione delle sanzioni da irrogarsi dagli organi di giustizia sportiva della FIGC per episodi d violenza nei confronti degli ufficiali di gara; 2) non ha sufficientemente motivato la decisione nella parte relativa alla determinazione del quantum di squalifica da infliggersi all’atleta.” Ciò in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe valutato, nello stabilire la specie e la natura della sanzione disciplinare da applicare, eventuali “circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva” così come stabilito dall’art. 16, comma 1. Nel caso di specie, cioè, si sarebbe dovuto tener conto della giovane età, come circostanza attenuante e della mancanza di recidiva dell’atleta che avrebbe determinato l’applicazione di una sanzione meno gravosa, e consistente, secondo la Rhodense, nella squalifica fino ad otto giornate ex art. 19, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Anche tale motivo non appare meritevole di accoglimento. Il Collegio ritiene che la Corte di Appello Territoriale abbia correttamente applicato l’art. 16, comma 1, in combinato disposto con l’art.19, comma 4, del CGS. Nel caso di specie, protagonista è un giovane atleta dell’età di 16 anni al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare. Sul punto, ben si conosce l’orientamento già espresso da Codesto Collegio con la decisione n. 3/14 citata dal ricorrente e se ne condivide il contenuto laddove viene evidenziata la necessità di valutare, nell’irrogare una sanzione disciplinare, l’elemento della giovane età. Si deve evidenziare, tuttavia, che tale principio enucleato dal Collegio è ben stato applicato al caso in esame, nella sentenza di prime cure confermata in secondo grado, ove la sanzione irrogata (squalifica di un anno) è giustificata proprio dalla giovane età, tenuto conto della gravità della condotta che avrebbe determinato, in assenza della circostanza attenuante, una ben più gravosa sanzione. La sanzione applicata appare, infatti, coniugabile da una parte con il principio rieducativo sancito nell’art. 27, comma 3, della Costituzione e dall’altra con la necessità di reprimere un fenomeno, ormai sempre più dilagante, quale, appunto, la violenza in occasione di manifestazioni sportive, di fronte alla quale non possono gli organi di giustizia sportiva rimanere inerti. Quanto agli ulteriori profili evidenziati in gravame, la mancata valutazione della assenza di recidiva non rileva, essendo questa da valutare in caso affermativo (e non in caso negativo), mentre le modalità del fatto e la gravità dello stesso non sono attenuate dalla circostanza della pretesa “assenza di dolore” in capo al colpito né dalla mancata incidenza sull’esito della gara sportiva. Conclusivamente il ricorso in esame deve essere respinto, con le relative conseguenze in ordine alle spese. PQM Il COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SECONDA SEZIONE Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti intimate i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 luglio 2015. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Angelo Piazza Depositato in Roma, in data 4 agosto 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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